CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato - per quanto qui rileva - del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/10/2025, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pescara; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riconducibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA], alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che la confutazione del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato, ritenute dalla Corte di natura confessoria, non è stata corredata dall'allegazione delle dichiarazioni medesime, né dalla puntuale indicazione del relativo verbale (vi è solo un criptico richiamo a "pag. 4 cpv n. 5": cfr. pag. 3 del ricorso). Deve quindi trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01); ritenuto, quanto alle residue doglianze, che quella relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche sia di difficile comprensione (essendo dette attenuanti state riconosciute dal primo giudice: cfr. il dispositivo riprodotto nella parte introduttiva della sentenza impugnata), mentre quella relativa al trattamento sanzionatorio sia manifestamente infondata, dal momento che la pena applicata è di poco superiore al minimo edittale, risultando quindi adeguato il richiamo agli elementi di valutazione indicati nell'art. 133 cod. pen. (cfr. ad es. Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende5 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M