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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29928/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, difetto di motivazione, essendosi la sentenza della Corte d'appello appiattita su quella di primo grado; rilevato che il ricorso è affatto aspecifico, nemmeno precisando le ragioni della censura genericamente formulata nei confronti del provvedimento (che, per converso, risponde in modo congruo alle due deduzioni in appello, sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e sull'errata applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P. P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmbretta Di bvi e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, difetto di motivazione, essendosi la sentenza della Corte d'appello appiattita su quella di primo grado; rilevato che il ricorso è affatto aspecifico, nemmeno precisando le ragioni della censura genericamente formulata nei confronti del provvedimento (che, per converso, risponde in modo congruo alle due deduzioni in appello, sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e sull'errata applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmbretta Di bvi e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29928/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris