CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 34741/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] gargiulo, che hachiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli ha disposto lacorrezione dell’errore materiale «della sentenza n. 5948/2017, emessa dallaCorte di appello di Napoli il 26 maggio 2017, disponendo l’eliminazione delnominativo [OSCURATO:PERSONA]», imputato condannato in primo grado per reatiedilizi, non appellante e nei cui riguardi era stata comunque emessa la sentenzapredibattimentale di non doversi procedere per essersi i reati estinti perprescrizione, con revoca dell’ordine di demolizione.2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e AdelePrebenda, con unico atto di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono tre motivi,qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 178 lett. e),130, comma 2, e 127 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello adottatol’ordinanza di correzione dell’errore materiale con provvedimento de plano, senzainstaurare il contraddittorio e senza fissare udienza camerale.La mancata partecipazione delle parti determinerebbe una nullità di ordinegenerale e l’interesse all’impugnazione sarebbe concreto, poiché la correzionecomporta l’eliminazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenzapredibattimentale, con conseguente reviviscenza della sentenza di condanna diprimo grado e, conseguentemente, dell’ordine di demolizione e delle sanzioniamministrative già revocate.2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 130, comma 1,cod. proc. pen. in quanto la correzione disposta dalla Corte d’appello avrebbedeterminato una modificazione essenziale della sentenza predibattimentale dellaCorte di appello di Napoli in data 26 maggio 2017.La sentenza del 2017 aveva consapevolmente incluso anche [OSCURATO:PERSONA] i destinatari della declaratoria di prescrizione e della conseguente revocadell’ordine di demolizione. Tale volontà emergerebbe dal testo stesso delprovvedimento, che lo indica nominativamente e che presenta piena coerenza tral’accertata prescrizione dei reati e la revoca delle sanzioni amministrative.Secondo i ricorrenti, il presunto errore è stato individuato dalla Corteesclusivamente attraverso il confronto con l’atto di appello propostonell’interesse della sola [OSCURATO:PERSONA]. Proprio perché il supposto erroresarebbe ricavabile solo attraverso tale confronto esterno, non potrebbequalificarsi come errore materiale, correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc.pen.La difesa evidenzia, inoltre, che l’eliminazione del nome di [OSCURATO:PERSONA] dallasentenza non produrrebbe una modifica marginale, ma determinerebbe l’effettosostanziale di ripristinare la condanna di primo grado e le correlate statuizionidemolitorie, sostituendo una decisione già assunta. Si osserva che eventualicontestazioni al contenuto della sentenza avrebbero dovuto essere proposte congli ordinari mezzi di impugnazione e non il procedimento di correzione dell’erroremateriale.2.3. Con l’ultimo motivo lamentano la violazione degli artt. 130 e 587 cod.proc. pen. per erronea qualificazione come errore materiale di quella che,secondo il ricorrente, costituirebbe invece una scelta interpretativa o un errore didiritto.Si sostiene che la Corte d’appello, nella sentenza predibattimentale del 2017,avesse consapevolmente applicato l’art. 587 c.p.p., estendendo a [OSCURATO:PERSONA],coimputato non appellante, gli effetti dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].Tale scelta sarebbe stata il risultato di una precisa opzione interpretativa enon di una svista redazionale. Infatti, la decisione sarebbe stata assunta in unperiodo caratterizzato da un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità diestendere al coimputato non impugnante la declaratoria di prescrizione maturatain sede di impugnazione. La successiva soluzione adottata dalle Sezioni Unite n.3391 del 2018 non consentirebbe di qualificare come mero errore materiale unascelta interpretativa allora legittimamente sostenibile. Pertanto, la Corted’appello avrebbe corretto non una mera svista redazionale, ma una valutazionegiuridica, ma ha eliminato una precedente interpretazione giuridica ritenutasuccessivamente non più condivisibile. In tal modo la Corte avrebbe sostituitouna decisione consapevolmente adottata con una diversa decisione conformeall'indirizzo successivamente affermato dalle Sezioni Unite, operazione che nonpuò essere compiuta mediante il procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p. masolo attraverso i normali mezzi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 27 luglio 2026, ha chiesto l'annullamento senzarinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per più ragioni che si indicano di seguito.1. Il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare, è fondato.2. Com'è noto, il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. (correzionedi errori materiali) trova applicazione quando la correzione richiesta haper oggetto un errore o un'omissione materiale, mentre non costituisce rimedioesperibile laddove si tratti di errore concettuale che attiene alla formazione delladecisione giudiziale e, come tale, emendabile solo attraverso i normali mezzi diimpugnazione.In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusal'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nellamodifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore,quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenutopartecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può chediffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità enelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quantoampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile dicorrezione. Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi impostisoltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisionecon il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci diincidere sulla decisione già assunta. (Sez. 6, n. 25861 del 28/03/2013, Dinuzzi,Rv. 255669 – 01;Sez. 5, n. 2768 del 06/06/1997, Montella, Rv. 208363 – 01;Sez. 1, n. 2872 del 12/12/2023, dep. 2024, n.m.)Peraltro, il testo della norma è molto chiaro nell'affermare che gli errorimateriali, emendabili attraverso l'istituto dell'art. 130 cod. proc. pen., consistonoin «errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione noncomporta una modificazione essenziale dell'atto».Nel caso in scrutinio invece, la modifica apportata è sostanziale, in quanto –a fronte di una sentenza, quella del 2017, che aveva esteso i suoi effetti anche aCerlino [OSCURATO:PERSONA] – la Corte d’appello, eliminando successivamente il nominativo diquesti mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale, ha modificatoil contenuto sostanziale della decisione, facendo rivivere la condanna e l’ordine didemolizione.3. È del pari fondato il primo motivo di ricorso.Anche ove si fosse trattato di un caso di correzione di errore materiale, si èprovveduto de plano in un caso non consentito.È, invero, fermo nell'ermeneusi di legittimità il principio secondo cui«l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alleparti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità diordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022,[OSCURATO:PERSONA]. 282933 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv.265638 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D'altraparte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorsoper cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse allacelebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo,Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez.4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338 - 01; Sez. 6, n. 42622del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946 - 01), laddove l'interesse concreto apartecipare alla camera di consiglio – si è specificato – dev'essere intesofinalizzato all'allegazione di fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sulprovvedimento impugnato.Tale interesse sussiste in concreto nel caso in scrutinio e il ricorrente l’haspecificato: l’eliminazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] determina una modificaessenziale in malam partem dell’esito processuale nei confronti di quest’ultimofacendo rivivere la sentenza di condanna di primo grado, le sanzioniamministrative ripristinatorie e l’ordine di demolizione con essa comminate eche, invece, allo stato sarebbero state revocate.4. Il provvedimento , illegittimo in quanto adottato fuori dalle ipotesipreviste dall'art. 130 cod. proc. pen., dev’essere annullato senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]