Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2018
ECLI:EU:T:2018:385
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
26 giugno 2018 (
*
)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GiCapri “a giacchett’e capri” – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CAPRI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
Nella causa T‑619/16,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia), rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO)
, rappresentato da L. Rampini e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
[OSCURATO:SOCIETA] (IN.PRO.DI)
, con sede in Milano (Italia),
avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2016 (procedimento R 806/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l’IN.PRO.DI e P. [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, L. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: X. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2016,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2016,
visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 2 e il 21 agosto 2017,
in seguito all’udienza del 22 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 17 gennaio 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
3
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:
– classe 18: «Borse; borsette; valige; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria»;
– classe 25: «Abbigliamento sartoriale per uomo, comprendente: abiti; camicie; giacche; capispalla; gilet; pantaloni; pantaloncini; maglie; maglioni; pullover; T-shirt; pigiami; canottiere; mutande; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali»;
– classe 35: «Pubblicità e gestione di affari commerciali, promozione delle vendite e/o pubblicitarie; servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso in materia di articoli di abbigliamento per uomo, scarpe e cappelleria, anche on-line attraverso internet; diffusione di materiale pubblicitario e fornitura d’informazioni riguardo al settore sartoriale dell’abbigliamento per uomo; organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali e pubblicitari, servizi di marketing; diffusione di annunci pubblicitari; servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di articoli di abbigliamento per uomo, scarpe e cappelleria; servizi di assistenza nella gestione di un’impresa commerciale che opera in franchising; gestione di affari commerciali anche in franchising, marketing».
4
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 2014/039 del 27 febbraio 2014.
5
Il 27 maggio 2014, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 25 e 35, quali descritti al precedente punto 3.
6
L’opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:
– il marchio dell’Unione europea figurativo, depositato il 6 maggio 2002, registrato il 10 febbraio 2004 e rinnovato fino al 6 maggio 2022, con il numero 2689891, qui di seguito riprodotto, in quanto contraddistingue, segnatamente, i prodotti «articoli di abbigliamento esterno» rientranti nella classe 25:
– il marchio denominativo italiano CAPRI, depositato l’11 dicembre 1981 e registrato il 27 gennaio 1986, con il numero 396526, in quanto contraddistingue i prodotti «articoli di abbigliamento» rientranti nella classe 25.
7
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
8
Con decisione del 27 febbraio 2015, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per il complesso dei prodotti e dei servizi richiesti. Da un lato, la divisione di opposizione ha considerato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non avesse dimostrato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio italiano denominativo anteriore. Dall’altro, la divisione di opposizione ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione fra il marchio richiesto e il marchio dell’Unione europea figurativo anteriore (in prosieguo: il «marchio anteriore»).
9
Il 22 aprile 2015 la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione. Il 7 settembre 2015 il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni relativamente a tale ricorso.
10
Con decisione del 2 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha constatato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non aveva contestato la conclusione della divisione di opposizione secondo cui l’opposizione fondata sul marchio italiano denominativo anteriore doveva essere respinta. La commissione di ricorso ne ha dedotto che l’esame del ricorso era circoscritto al marchio anteriore. La commissione di ricorso ha accolto il ricorso in parola e ha annullato la decisione della divisione di opposizione nella misura in cui quest’ultima aveva respinto l’opposizione basata sul marchio anteriore per i prodotti rientranti nella classe 25, descritti al precedente punto 3, nonché per i servizi «vendita al dettaglio, all’ingrosso in materia di articoli di abbigliamento per uomo, anche on-line attraverso internet, servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di articoli di abbigliamento per uomo» di cui alla classe 35.
11
In primo luogo, relativamente alla definizione del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso, da un lato, ha constatato che il territorio rilevante era quello dell’Unione europea nel suo complesso. D’altro lato, essa ha indicato che il pubblico di riferimento per i prodotti appartenenti al settore dell’abbigliamento era il grande pubblico, il cui livello di attenzione sarebbe di grado medio, mentre i servizi rientranti nella classe 35 erano destinati tanto al consumatore medio, il cui livello di attenzione sarebbe nella norma, quanto ai professionisti che avrebbero un livello di attenzione maggiore.
12
In secondo luogo, per quanto attiene alla comparazione dei prodotti e dei servizi in discussione, la commissione di ricorso ha fatto presente di approvare la decisione della divisione di opposizione laddove quest’ultima aveva ritenuto, da un lato, che i prodotti rientranti nella classe 25 interessati dal marchio richiesto fossero in parte identici e in parte simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore e, dall’altro, che i servizi di cui alla classe 35 menzionati al precedente punto 10 fossero moderatamente simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore.
13
In terzo luogo, con riguardo al raffronto tra i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse fra gli stessi una certa somiglianza sotto il profilo visivo, dovuta all’identità dell’elemento denominativo «capri», sebbene numerose differenze distinguessero i segni in conflitto. Sul piano fonetico, essa ha rilevato che la loro somiglianza era moderata, a causa dell’identica pronuncia della parola «capri» e della mancata pronuncia degli elementi puramente figurativi, anche se i segni in conflitto si differenziavano per la pronuncia di altri elementi denominativi.
14
La commissione di ricorso ha del pari fatto presente che, sotto il profilo concettuale, il termine «gicapri» era privo di significato per il pubblico di riferimento. Tuttavia, secondo la commissione di ricorso, era ragionevole ritenere che una parte del pubblico di riferimento potesse interpretare tale elemento denominativo come parzialmente composto dal nome proprio Capri, che è quello di un’isola molto nota del golfo di Napoli. Per la parte del pubblico di riferimento che riconoscesse la presenza della parola «capri» nel marchio richiesto e che conoscesse l’Isola di Capri, i segni in conflitto sarebbero in certa misura concettualmente simili.
15
Quanto ai rimanenti elementi denominativi e figurativi del marchio richiesto, essi potrebbero avere un certo contenuto concettuale per una parte del pubblico italiano. Per un verso, infatti, gli elementi denominativi «a giacchett’e capri» significano in dialetto napoletano «la giacchetta di Capri». Per altro verso, l’elemento figurativo fa riferimento ad un tipo di carte da gioco italiano.
16
La commissione di ricorso ne ha concluso che, esaminati nel loro complesso, i segni in conflitto erano moderatamente simili.
17
In quarto luogo, quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso si è innanzitutto basata sulla sentenza del 19 aprile 2016, 100% Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100% Capri) (T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222) per ritenere che il marchio anteriore possedesse un carattere distintivo normale, visto che, in assenza di prove in senso contrario, il termine «capri» non avrebbe presentato relazione diretta alcuna con i prodotti e i servizi in discussione.
18
La commissione di ricorso ha aggiunto che, in ogni caso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, poteva sussistere un rischio di confusione, segnatamente stante una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi interessati. Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ricordato che i prodotti e i servizi in discussione erano in parte identici e in parte simili e che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza moderato. Essa ha constatato che i segni in conflitto producevano impressioni generali in certa misura simili, in quanto la parola «capri», la quale costituisce l’integralità del marchio anteriore, era interamente riprodotta nel marchio richiesto. A sostegno del suo ragionamento, la commissione di ricorso ha fatto valere il punto 40 della sentenza del 4 maggio 2005, Reemark/UAMI – Bluenet (Westlife) (T‑22/04, EU:T:2005:160), da cui si evince che l’inclusione del marchio anteriore nel marchio richiesto normalmente rappresenta un’indicazione che i segni in conflitto sono simili. D’altro lato, la commissione di ricorso ha considerato che le differenze fra i segni in conflitto erano circoscritte ad elementi secondari rispetto all’elemento denominativo «capri», che sarebbe in certa misura dominante nei due segni. La commissione di ricorso ha aggiunto che, nel settore dell’abbigliamento, sarebbe usuale che una stessa impresa di abbigliamento utilizzi sottomarchi, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con quest’ultimo un elemento comune dominante, al fine di distinguere le sue differenti linee di prodotti. La commissione di ricorso ne ha concluso che gli elementi di differenziazione fra i segni in conflitto non erano sufficienti per escludere un rischio di confusione fra i medesimi.
19
Secondo la commissione di ricorso, una siffatta conclusione non doveva essere rimessa in discussione dalla coesistenza di marchi dell’Unione e di marchi italiani includenti la parola «capri», in quanto la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non aveva fornito alcuna informazione sull’uso effettivo di tali marchi sul mercato per i prodotti e i servizi interessati.
Conclusioni delle parti
20
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– concedere la registrazione del marchio richiesto;
– condannare l’EUIPO alle spese.
21
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
22
Occorre ricordare che, in forza del combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 76, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuti articolo 72, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), fatti non dedotti dalle parti dinanzi alle istanze dell’EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la cui funzione non è riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. Pertanto, i fatti e gli elementi di prova invocati dinanzi al Tribunale senza essere stati prima presentati dinanzi ad una delle istanze dell’EUIPO devono essere respinti in quanto irricevibili (sentenza del 19 aprile 2016, 100% Capri, T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222, punti 29 e 30).
23
Nella fattispecie in esame, il ricorrente fa valere una serie di elementi probatori al fine di dimostrare che il termine «capri» è dotato di un carattere evocativo e suggestivo della moda, dell’abbigliamento o di uno stile di abiti peculiare e che il marchio anteriore e l’elemento denominativo «capri» che esso presenta sono, di conseguenza, privi di carattere distintivo. Si tratta della documentazione di cui agli allegati da A.6 a A.9 e A.11 del ricorso, nonché degli elementi probatori considerati ai punti 15, 17, da 20 a 23, 26 e 28 del medesimo. Il ricorrente richiama del pari, ai punti 29 e 41 del ricorso, decisioni giudiziarie e amministrative nazionali e dell’Unione, così come svariati documenti intesi a dimostrare la coesistenza di diversi marchi che includono il termine «capri», fra cui fotografie e domini di siti Internet. Orbene, si deve constatare che, come riconosciuto dal ricorrente rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale, i documenti di cui agli allegati da A.6 a A.9 e A.11 del ricorso non erano stati prodotti dinanzi alle istanze dell’EUIPO. Come ammesso dal ricorrente nel corso dell’udienza, altrettanto vale rispetto agli altri elementi di prova di cui ai punti 15, 17, da 20 a 23, 26, 28, 29 e 41 del ricorso.
24
Il ricorrente, nondimeno, ritiene che detta circostanza non possa ostare alla ricevibilità degli elementi probatori in discussione. A sostegno di siffatta tesi egli deduce tre argomenti.
25
In primo luogo, il ricorrente afferma che i documenti in parola non sono volti a introdurre fatti nuovi, ma semplicemente a integrare quanto già dedotto e argomentato dinanzi alla commissione di ricorso. Tale argomento è tuttavia privo di incidenza sulla circostanza che la commissione di ricorso non disponeva degli elementi d’informazione contenuti nei suddetti documenti (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑471/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:602, punto 27), documenti che incombeva al ricorrente presentare sin dalla fase del procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Dialcos (dialdi), T‑505/11, non pubblicata, EU:T:2013:332, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, occorre respingere il primo argomento del ricorrente.
26
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), la commissione di ricorso sarebbe stata tenuta a valutare d’ufficio il carattere distintivo del marchio anteriore alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione. Fra tali elementi vi erano, secondo il ricorrente, gli argomenti dedotti e gli elementi di prova prodotti relativi alla scarsa capacità distintiva del marchio anteriore nell’ambito di un altro procedimento, «analogo al presente giudizio», in cui era già coinvolta la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nella fattispecie la causa decisa con la sentenza del 19 aprile 2016, 100% Capri (T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222).
27
A tale riguardo, occorre porre in evidenza che la commissione di ricorso non è tenuta a prendere in considerazione gli argomenti e i fatti dedotti da una parte diversa dal ricorrente nell’ambito di un procedimento differente vertente su di una domanda simile [v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, non pubblicata, EU:T:2013:264, punto 44]. Al ricorrente non può quindi essere concesso di avvalersi, per contestare la legittimità della decisione impugnata, degli elementi di prova e degli argomenti dedotti da una parte che non sia detto ricorrente stesso nell’ambito della causa decisa con la sentenza del 19 aprile 2016, 100% Capri (T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222) [v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑571/11, EU:T:2013:145, punto 45].
28
In terzo luogo, il ricorrente in udienza ha fatto valere che l’associazione fra l’Isola di Capri, da un lato, e la moda, l’abbigliamento o un stile di abbigliamento peculiare, dall’altro, sarebbe notoria. Laddove richiamato al fine di dimostrare la ricevibilità dei documenti di cui al precedente punto 23, siffatto argomento deve senz’altro essere respinto. Un ricorrente, secondo la giurisprudenza, può certo legittimamente presentare per la prima volta dinanzi al Tribunale documenti al fine di corroborare o contestare l’esattezza di un fatto notorio che non sia stata dimostrata nella decisione impugnata [sentenze del 20 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non pubblicata, EU:T:2012:312, punto 16, e del 15 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Haskins ([OSCURATO:PERSONA]), T‑451/11, non pubblicata, EU:T:2013:13, punto 22]. Ciò nondimeno, esso non può avvalersi, per la prima volta dinanzi al Tribunale, della asserita notorietà di un fatto che non è stato ammesso dalla commissione di ricorso per dedurre elementi di prova che non sono stati presentati, né valutati, nell’ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, ordinanza del 17 luglio 2014, MOL/UAMI, C‑468/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2116, punto 42).
29
Orbene, come spiegato dall’EUIPO in udienza, senza contestazioni al riguardo da parte del ricorrente, l’asserita notorietà dell’associazione fra l’Isola di Capri e la moda o l’abbigliamento non è stata dedotta dinanzi alle istanze dell’EUIPO, né dalle medesime valutata. Al contrario, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 46 della decisione impugnata, che nel fascicolo non vi era alcuna indicazione quanto alla sussistenza di un nesso diretto fra il marchio richiesto e i prodotti in discussione. In siffatto contesto, il ricorrente non può avvalersi dell’asserita notorietà dell’associazione fra l’Isola di Capri e la moda, l’abbigliamento o un stile di abbigliamento peculiare per presentare, per la prima volta dinanzi al Tribunale, gli elementi di prova menzionati al precedente punto 23. Pertanto, il terzo argomento del ricorrente dev’essere respinto.
30
Ne consegue che i documenti di cui agli allegati da A.6 a A.9 e A.11 del ricorso devono esser respinti in quanto irricevibili. Analogo ragionamento va applicato ai documenti citati ai punti 15, 17, da 20 a 23, 26 e 28 del ricorso, nonché alle fotografie e ai nomi dei siti Internet di cui al punto 41 di quest’ultimo.
31
Tuttavia, così non avviene né nel caso delle due sentenze della Corte suprema di cassazione (Italia) richiamate al punto 29 del ricorso, né in quello delle decisioni dell’EUIPO e dell’[OSCURATO:PERSONA] italiano brevetti e marchi e degli estratti dai registri dei marchi dell’Unione europea e italiano menzionati al punto 41 del ricorso, tutti documenti rispetto ai quali il ricorrente ha riconosciuto in sede di udienza che i medesimi non erano stati prodotti nel corso del procedimento dinanzi alle istanze dell’EUIPO. A siffatto riguardo, dalla giurisprudenza risulta che documenti del genere non costituiscono prove propriamente dette, ma riguardano la prassi decisionale dell’EUIPO e degli uffici nazionali dei marchi, nonché la giurisprudenza nazionale e del giudice dell’Unione, a cui una parte ha diritto di fare riferimento per la prima volta dinanzi al Tribunale, giacché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza o una decisione precise, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 207/2009 e di richiamare la giurisprudenza o una prassi decisionale a sostegno di tale argomento [v. sentenze del 1
º
febbraio 2012, Carrols/UAMI – Gambettola ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), T‑291/09, EU:T:2012:39, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑657/13, EU:T:2015:449, punto 26].
32
Orbene, nella fattispecie, al punto 29 del ricorso, il ricorrente fa riferimento alle due sentenze della Corte suprema di cassazione a sostegno del suo motivo unico relativo ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, più precisamente, al fine di avvalorare il suo argomento secondo il quale, in presenza di un marchio elevatamente mercificato, lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione fra i segni in conflitto (v. precedente punto 71). Quanto alle decisioni dell’EUIPO e dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e agli estratti dei registri dei marchi dell’Unione europea e italiano di cui al punto 41 del ricorso, il ricorrente li deduce a sostegno del medesimo motivo e, più precisamente, a sostegno del suo argomento relativo alla coesistenza fra diversi marchi che includono il termine «capri». Di conseguenza, si devono dichiarare ammissibili i riferimenti alle due sentenze della Corte suprema di cassazione richiamate al punto 29 del ricorso, nonché alle decisioni dell’EUIPO e dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e agli estratti dei registri dei marchi dell’Unione europea e italiano di cui al punto 41 del ricorso.
Sul motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
33
A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
34
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
35
Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in discussione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contraddistinti [v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33, e giurisprudenza ivi citata].
36
Nel caso in esame, il ricorrente non contesta la conclusione della commissione di ricorso, secondo cui il pubblico di riferimento è, per i prodotti che qui rilevano del settore dell’abbigliamento, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto dell’Unione e, per i servizi in discussione, tanto il consumatore medio dell’Unione, il cui livello d’attenzione è medio, quanto i professionisti dell’Unione, il cui livello di attenzione è più elevato. Il ricorrente non contesta nemmeno la valutazione della divisione di opposizione, ripresa dalla commissione di ricorso, secondo cui, da un lato, i prodotti rientranti nella classe 25 designati dal marchio richiesto e quelli protetti dal marchio anteriore sono in parte identici e in parte simili e, dall’altro, i servizi «vendita al dettaglio, all’ingrosso in materia di articoli di abbigliamento per uomo, anche on-line attraverso internet, servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di articoli di abbigliamento per uomo» di cui alla classe 35 designati dal marchio richiesto sono moderatamente simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore.
37
Per contro, il ricorrente contesta le conclusioni della commissione di ricorso quanto alla somiglianza dei segni in conflitto e alla valutazione globale del rischio di confusione.
Sulla comparazione dei segni in conflitto
38
Il ricorrente addebita, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver concluso che, esaminati nel loro complesso, i segni in conflitto erano moderatamente simili. A sostegno del suo argomento, il ricorrente deduce due censure, relative, la prima, ad un errore nella valutazione del carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri» e, la seconda, ad errori nel raffronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto.
–
Sul carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri»
39
Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva validamente ritenere che l’elemento denominativo «capri», il solo comune ai segni in conflitto, fosse dotato di un carattere distintivo normale. Il ricorrente solleva due argomenti a sostegno della censura in parola, relativi, il primo, alla mancanza di carattere distintivo intrinseco dell’elemento denominativo «capri» e, il secondo, all’annacquamento a causa dell’uso del carattere distintivo del menzionato elemento denominativo.
40
In primo luogo, il ricorrente afferma che il termine «capri» non è un termine che rinvia unicamente ad una località turistica italiana, e che, perciò, sarebbe dotato di normale distintività. Al contrario, tale termine avrebbe un carattere evocativo e suggestivo della moda, dell’abbigliamento o di uno stile di abbigliamento peculiare, se non addirittura carattere descrittivo, e pertanto avrebbe dovuto essere trascurato ai fini del confronto tra i segni. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere effettuato considerando unicamente l’originale modalità con cui l’elemento denominativo «capri» è rappresentato o abbinato ad altri elementi.
41
A sostegno della sua argomentazione, il ricorrente fa valere che il termine «capri» è fortemente evocativo dello «stile Capri», originatosi nell’omonima isola e riguardante innumerevoli settori, tra cui l’abbigliamento e la moda.
L’Isola di Capri non sarebbe solo da considerarsi un luogo «alla moda», ma anche e soprattutto, un luogo «della moda». Dall’immediato dopoguerra fino agli inizi degli anni 60 numerosi sarti, commercianti, artigiani e imprenditori avrebbero trasformato detta isola in un laboratorio dove sono nati modi di vestire, capi di abbigliamento e stili di vita. Capri sarebbe dunque diventata la capitale di uno stile peculiare o della «moda boutique». Tale moda corrisponderebbe ad uno stile di abbigliamento che si focalizza su «prodotti di nicchia», in linea di principio costosi, fabbricati in piccole serie e spesso realizzati a mano da artigiani specializzati, utilizzando materiali pregiati, selezionati ed esclusivi. Siffatta moda si porrebbe dunque in contrapposizione all’alta moda, come anticipazione del prèt à porter e del casual.
42
Il ricorrente ne deduce che il termine «capri» offrirebbe al consumatore tutto un insieme di suggestioni e suadenti evocazioni di uno lifestyle esclusivo, fortemente attraente per il pubblico della moda. A siffatto titolo, la registrazione di marchi che includono l’elemento denominativo «capri» rientrerebbe nella tecnica di marketing detta «country of origin effect». Il desiderio di attrarre e affascinare della clientela, evocando tutti i significati, la storia e le caratteristiche dell’Isola di Capri avrebbe del resto animato la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. A detto riguardo, il ricorrente fa presente che la città di Saint-Tropez (Francia) potrebbe, dal punto di vista dello stile di abbigliamento, costituire caso parallelo a quello dell’Isola di Capri.
43
Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha aggiunto di considerare che l’associazione fra l’Isola di Capri e la moda, vale quindi a dire uno stile di abbigliamento peculiare, avrebbe costituito un fatto notorio. A sostegno di siffatta tesi, il ricorrente ha fatto valere l’esistenza di un celebre modello di pantaloni chiamato capri.
44
In secondo luogo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il carattere distintivo già debole dell’elemento denominativo «capri», nel corso dei decenni, sarebbe stato oggetto di annacquamento o dilution a causa dell’esistenza di «innumerevoli» registrazioni di marchi in cui figura il termine «capri».
45
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.
46
A tale riguardo, è importante sottolineare che la questione del carattere distintivo del marchio anteriore, la quale è collegata alla tutela accordata a siffatto marchio, si distingue da quella del carattere distintivo che possiede un elemento di un marchio complesso, da ricondurre alla facoltà di quest’ultimo di dominare l’impressione complessiva prodotta dal suddetto marchio. Se è pur vero che occorre esaminare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso sin dalla fase della valutazione della somiglianza dei segni, al fine di determinare gli eventuali elementi dominanti del segno, così non avviene nel caso del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, che deve essere preso in considerazione soltanto nella fase della valutazione globale del rischio di confusione [v. sentenza del 25 marzo 2010, Nestlé/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T‑5/08 a T‑7/08, EU:T:2010:123, punto 65 e giurisprudenza ivi citata].
47
Orbene, dalla decisione impugnata non risulta per nulla che la questione dell’eventuale assenza di carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri» sarebbe stata sollevata a titolo del raffronto dei segni in conflitto nel contesto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Interrogato su tale aspetto dal Tribunale nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha rinviato agli argomenti esposti ai punti 7 e 8 delle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso. Occorre nondimeno constatare che il ricorrente, ai suddetti punti delle menzionate osservazioni, non ha sviluppato un’argomentazione diretta dimostrare la mancanza di carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri» ai fini del confronto dei segni in conflitto.
48
Al contrario, come espressamente indicato dal ricorrente ai punti 2 e 3 della sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, i punti 7 e 8 delle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso vertevano sul grado di carattere distintivo del marchio anteriore. In quanto tali, questi ultimi si ricollegano, in conformità della giurisprudenza citata al precedente punto 46, alla tutela accordata al marchio in parola e non alla valutazione del carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri» nel contesto del raffronto dei segni in conflitto.
49
Senz’altro, nella misura in cui la parola «capri» costituisce l’integralità del marchio anteriore, non può essere escluso che, come rilevato, in sostanza, dal ricorrente al punto 5 della sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, l’argomento esposto ai punti 7 e 8 delle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso possa essere pertinente sotto qualche profilo ai fini dell’esame del carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri». Resta nondimeno il fatto che suddetta argomentazione non prendeva in considerazione la questione del carattere distintivo dell’elemento denominativo in discussione. Al punto 8 delle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente ha infatti, da un lato, indicato di contestare l’argomentazione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore era fortemente distintivo e, dall’altro, invocato lo «stile tradizionale caprese», il quale non può costituire l’oggetto di diritti esclusivi e a cui si ispirerebbero numerosi marchi nel settore della moda. Al punto 7 delle menzionate osservazioni, il ricorrente non ha nemmeno fatto menzione dell’assenza di carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri», riferendosi invece, senza ulteriori precisazioni, all’esistenza di «numerosi altri marchi» includenti il termine «capri».
50
In tale contesto, la commissione di ricorso, che, in forza dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non era tenuta a prendere in considerazione d’ufficio fatti i quali non erano stati dedotti dalle parti [v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2004, Samar/UAMI – Grotto ([OSCURATO:PERSONA]), T‑115/03, EU:T:2004:236, punto 13], si è del resto limitata ad esaminare il grado di carattere distintivo del marchio anteriore nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, ma non ha, nella parte della decisione impugnata dedicata al raffronto dei segni, esaminato il carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri».
51
Il presente argomento non è pertanto stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso e deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 22.
52
Tuttavia, quand’anche detto argomento fosse ricevibile, esso dovrebbe essere respinto in quanto infondato. In primo luogo, relativamente al carattere distintivo intrinseco dell’elemento denominativo «capri», va ricordato che spetta in linea di principio alla persona che deduce dei fatti a sostegno di una domanda fornire la prova dei medesimi [v. ordinanza del 25 gennaio 2008, Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑464/07 P(I), non pubblicata, EU:C:2008:49, punto 9 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, nella fattispecie, il ricorrente ha mancato di fornire il benché minimo elemento di prova ricevibile (v. precedenti punti da 23 a 30) volto a dimostrare la concretezza delle sue affermazioni, secondo le quali l’elemento denominativo «capri» sarebbe dotato di un carattere evocatore e suggestivo della moda, dell’abbigliamento o di uno stile di abbigliamento peculiare. Il ricorrente non ha dunque soddisfatto l’onere della prova che gli incombeva a tale riguardo.
53
Quand’anche l’argomento del ricorrente, secondo cui l’associazione fra l’Isola di Capri e la moda, l’abbigliamento o uno stile peculiare riveste un carattere notorio, fosse ricevibile per quanto dedotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, esso non può rimettere in discussione siffatta conclusione. Si configura certamente una deroga alla regola secondo cui spetta alla persona che deduce dei fatti a sostegno di una domanda fornirne la prova, allorché affermazioni avanzate dinanzi al Tribunale riguardano fatti notori [v., in tal senso, ordinanza del 25 gennaio 2008, Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑464/07 P(I), non pubblicata, EU:C:2008:49, punto 9], vale a dire fatti dire fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenza del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, punti 28 e 29].
54
Nondimeno, come, in sostanza, rilevato dall’EUIPO in udienza, nulla consente, nella fattispecie in esame, di concludere che l’associazione fra l’Isola di Capri e la moda, l’abbigliamento o un stile di abbigliamento peculiare sia conoscibile da chiunque, né che possa essere conosciuta tramite mezzi generalmente accessibili. Il ricorrente, in effetti, non ha fornito alcun elemento di prova ricevibile a sostegno di siffatta tesi (v. precedenti punti da 23 a 30).
55
L’esistenza di un modello di pantaloni chiamato capri non può essere sufficiente a rimettere in discussione tale conclusione. Il ricorrente non è difatti giunto a dimostrare che l’esistenza di un simile modello di pantaloni sia, volendola considerare accertata, conosciuta da una parte sufficientemente considerevole del pubblico di riferimento o possa dal medesimo essere conosciuta tramite mezzi generalmente accessibili.
56
In secondo luogo, per quanto riguarda l’annacquamento a causa dell’uso del carattere distintivo dell’elemento denominativo «capri», occorre ricordare che il fattore pertinente al fine di contestare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso consiste nella sua presenza effettiva sul mercato in discussione e non in qualche registro [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑498/10, non pubblicata, EU:T:2013:117, punto 77]. Orbene, si deve constatare che il ricorrente non ha apportato alcun elemento di prova ricevibile (v. precedenti punti da 23 a 30) diretto a dimostrare la presenza effettiva sui mercati in discussione di marchi che includono l’elemento denominativo «capri» fatto valere dal ricorrente. Di conseguenza, il presente argomento non può essere accolto.
–
Sulla somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale
57
Il ricorrente censura l’esame svolto dalla commissione di ricorso della somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto. In proposito, il ricorrente sostiene in primo luogo che i segni in conflitto presentano numerose differenze grafiche, visive e concettuali. A titolo d’esempio, il ricorrente pone in rilievo che il marchio richiesto presenta un elemento figurativo preponderante e numerosi altri elementi denominativi diversi dalla sola parola «capri».
58
In secondo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, il confronto sul piano visivo e fonetico, il ricorrente fa valere che il termine «capri» non può, in quanto nome che designa un luogo geografico di grande tradizione la cui evocazione ha un’eco in tutte le persone, costituire oggetto sul quale «rivendicare diritti esclusivi di monopolio» nel settore tessile e dell’abbigliamento.
59
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.
60
In primo luogo, quanto all’argomento relativo alle differenze fra i segni in conflitto, occorre constatare che il ricorrente si limita ad affermare che detti segni presentano differenze grafiche, visive, fonetiche e concettuali significative, senza minimamente identificare quali siano gli errori di diritto o di valutazione dai quali sarebbe viziato il raffronto dei segni in conflitto svolto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
61
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del menzionato argomento in relazione ai requisiti di chiarezza e di precisione derivanti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e nella misura in cui possa essere interpretato nel senso che la commissione di ricorso avrebbe omesso di prendere in considerazione le differenze fra i segni in conflitto, l’argomento in parola deve essere respinto in quanto infondato. Occorre infatti constatare che la commissione di ricorso non ha per nulla ignorato le differenze grafiche, visive, fonetiche o concettuali fra i segni in conflitto. Al contrario, essa ha ritenuto che i segni di cui trattasi fossero moderatamente simili, malgrado le menzionate differenze. A tale riguardo, in primis, la commissione di ricorso ha reputato ai punti 37 e 38 della decisione impugnata che, sul piano visivo, si dovesse considerare che i segni in conflitto, nonostante talune differenze attinenti alla loro veste grafica, alla disposizione e alla dimensione dei rispettivi elementi denominativi, presentavano un certo grado di somiglianza, tenuto conto della coincidenza delle lettere che compongono la parola «capri», le quali appaiono ben visibili e in una posizione centrale in entrambi i segni in conflitto. In particolare, la commissione di ricorso ha rilevato che, nel marchio richiesto, il termine «capri» era, in virtù delle sue caratteristiche grafiche, perfettamente riconoscibile e discernibile dall’elemento «gi».
62
Poi, ai punti da 39 a 41 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, malgrado differenze attinenti alla pronuncia di elementi verbali presenti nel marchio richiesto e non nel marchio anteriore, i segni in conflitto presentassero una somiglianza moderata posto che i marchi coincidono nella pronuncia della parola «capri», che hanno in comune, e posto che gli elementi puramente figurativi non vengono pronunciati.
63
Inoltre, al punto 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il marchio richiesto era in parte composto dalla parola «capri», che è il nome di un’isola ben nota del Golfo di Napoli. La commissione di ricorso ne ha dedotto che, per la parte del pubblico di riferimento che riconoscerà la presenza della parola «capri» nel marchio richiesto e che conosce tale isola, i segni in conflitto saranno in certa misura concettualmente simili. Ciò nondimeno, al punto 43 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che, per una parte del pubblico italiano, gli altri elementi verbali e figurativi del marchio richiesto, non riprodotti nel marchio anteriore, potevano avere un certo contenuto concettuale.
64
In secondo luogo, quanto all’argomento del ricorrente secondo cui la parola «capri» non potrebbe costituire oggetto sul quale «rivendicare diritti esclusivi di monopolio» nel settore tessile e dell’abbigliamento, si deve porre in rilievo che un ricorrente non può invocare un impedimento assoluto alla registrazione indirettamente attraverso le sue argomentazioni nell’ambito di un procedimento d’opposizione. Difatti, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7 del regolamento 2017/1001) non sono da prendere in esame nell’ambito di siffatto procedimento, giacché l’articolo menzionato non compare fra le disposizioni alla luce delle quali la legittimità di una decisione resa ai sensi di un procedimento di opposizione deve essere valutata [v., in tal senso, sentenze del 13 aprile 2011, Bodegas y [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Unión de Cosecheros de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑345/09, non pubblicata, EU:T:2011:173, punto 65, e del 14 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑789/14, non pubblicata, EU:T:2016:349, punto 90].
65
Orbene, facendo valere che il termine «capri» non può costituire oggetto sul quale «rivendicare diritti esclusivi di monopolio» nel settore tessile e dell’abbigliamento, il ricorrente richiama, in sostanza, un impedimento assoluto alla registrazione che osta alla valida registrazione del marchio anteriore, di cui il termine «capri» costituisce l’integralità. Ne consegue che il ricorrente non poteva avvalersi di siffatto argomento nell’ambito della presente controversia, bensì avrebbe dovuto presentarlo a sostegno di una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59 del regolamento 2017/1001).
66
In ogni caso, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, l’interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici, che fa valere, in sostanza, il ricorrente, ricomprende unicamente i nomi che indicano o sono idonei a indicare la provenienza geografica dei prodotti di cui si tratta. Al fine di valutare se un segno che riporta un nome geografico possa, agli occhi degli ambienti interessati, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta, occorre determinare se il nome geografico in esame designi un luogo che presenta attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se è ragionevole ritenere che, in futuro, tale nesso possa essere stabilito. A tal fine, si deve tener conto della conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno di un nome del genere nonché delle caratteristiche del luogo che esso indica e della categoria di prodotti di cui si tratta (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 1999, [OSCURATO:PERSONA], C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punti da 30 a 32, e del 19 aprile 2016, 100% Capri, T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222, punto 77).
67
Orbene, al punto 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che nella fattispecie non era stato dimostrato che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti in discussione provengano dall’Isola di Capri, giacché detta località non è nota come sede di produzione di articoli di abbigliamento, bensì è conosciuta per essere una località turistica del sud Italia. Difatti, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova diretto a dimostrare che il pubblico di riferimento potesse ritenere che i prodotti in discussione provenissero dall’isola summenzionata. Nemmeno dal fascicolo amministrativo risulta che il ricorrente avrebbe dimostrato, nel corso del procedimento dinanzi alle istanze dell’EUIPO, che il pubblico di riferimento fosse incline a credere che detti prodotti fossero stati ideati sull’isola in parola. Al contrario, al punto 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che non sussistesse nessuna indicazione nel fascicolo relativamente ad un nesso diretto fra il marchio richiesto e i prodotti in discussione. Il ricorrente non ha contestato siffatta osservazione nell’ambito del presente ricorso e non ha nemmeno dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che fosse ragionevole ritenere che, nel futuro un siffatto nesso potesse essere dimostrato. Il presente argomento non può quindi che essere respinto.
68
Di conseguenza, è senza commettere errori che la commissione di ricorso ha concluso che, esaminati nel loro complesso, i segni in conflitto erano moderatamente simili.
Sul rischio di confusione
69
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha scorrettamente concluso che un rischio di confusione fra i segni in conflitto non potesse essere escluso. A sostegno della sua tesi, il ricorrente deduce, sostanzialmente, tre censure, relative, la prima, al carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, la seconda, al carattere distintivo acquisito tramite l’uso del marchio anteriore e, la terza, alla coesistenza fra diversi marchi che riportano il termine «capri».
–
Sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore
70
Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che il marchio anteriore è intrinsecamente privo di carattere distintivo. Secondo il ricorrente, difatti, tale marchio è dotato di un carattere fortemente evocativo della moda e dell’abbigliamento, persino di uno stile peculiare.
71
Orbene, nella misura in cui il segno anteriore CAPRI rimanderebbe a una località geografica nota a livello mondiale non soltanto per le sue bellezze ambientali e per la sua storia, ma anche per la moda e la produzione di caratteristici ed originali articoli di abbigliamento ed accessori, esso rientrerebbe nella categoria dei marchi deboli. La considerevole forza evocativa che conterrebbe in sé il termine «capri» porterebbe peraltro a considerarlo un marchio elevatamente mercificato. Di conseguenza, sarebbero sufficienti lievi modificazioni o aggiunte all’elemento denominativo «capri» per escluderne la confondibilità. A sostegno di tale argomento, il ricorrente richiama due sentenze della Corte suprema di cassazione (v. precedente punto 31).
72
Il marchio anteriore CAPRI potrebbe addirittura considerarsi volgarizzato, in quanto esisterebbe un famoso modello di pantaloni denominato capri e spesso si parlerebbe, specialmente all’estero, di «capris» per indicare genericamente tali pantaloni. Il fatto che esista un capo di abbigliamento genericamente indicato con tale nome non potrebbe che creare, nel pubblico, un’inevitabile associazione del nome Capri con il settore dell’abbigliamento e della moda.
73
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.
74
Secondo la giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. [OSCURATO:PERSONA], un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [ordinanza del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑548/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:624, punto 45, e sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74]. In tale contesto, si deve porre in rilievo che, tra i fattori pertinenti di cui può tenersi conto nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, figura del pari il carattere distintivo del marchio anteriore (v., per analogia, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 24).
75
Nella fattispecie, ai punti 46 e 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, a titolo della valutazione globale del rischio di confusione, che, in mancanza di prove dell’assenza di carattere distintivo del marchio anteriore, quest’ultimo avrebbe presentato un carattere distintivo normale.
76
Tuttavia, siffatta constatazione non costituisce per nulla il fondamento necessario del dispositivo della decisione impugnata. Come correttamente sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 48 della decisione impugnata, il carattere distintivo del marchio anteriore è solo uno fra gli elementi che svolgono un ruolo nella valutazione del rischio di confusione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore di debole carattere distintivo può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o i servizi richiesti [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon ([OSCURATO:PERSONA]), T‑112/03, Racc., EU:T:2005:102, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 settembre 2015, Copernicus-Trademarks/UAMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, punto 65 e giurisprudenza ivi citata].
77
Orbene, ai punti da 48 a 61 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha precisamente verificato se, nella fattispecie in esame, tenuto conto del grado di somiglianza dei prodotti e dei servizi in discussione e dei segni in conflitto, fosse possibile ritenere che fra questi ultimi sussistesse un rischio di confusione. A tale titolo, innanzitutto, la commissione di ricorso ha rammentato, al punto 49 della decisione impugnata, che i prodotti in discussione erano in parte identici e in parte simili, mentre i servizi in discussione erano moderatamente simili. Come risulta dal precedente punto 36, il ricorrente non contesta la menzionata valutazione nell’ambito del presente ricorso.
78
Inoltre, ai punti 50 e 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ribadito che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza moderato. A tale riguardo, al punto 50 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che il termine «capri», il quale costituisce l’integralità del marchio anteriore, era interamente riprodotto nel marchio richiesto. Ai punti 51 e 52 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto riferimento alla sentenza del 4 maggio 2005, Westlife (T‑22/04, EU:T:2005:160, punto 40), dal quale si evince che l’inclusione del marchio anteriore nel marchio richiesto costituisce un’indicazione di somiglianza, per dedurne che, malgrado le differenze che li opponevano, i segni in conflitto producevano impressioni generali in certa misura simili. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso poteva validamente basarsi sulla sentenza del 4 maggio 2005, Westlife (T‑22/04, EU:T:2005:160) per giungere alla predetta conclusione. Difatti, per motivi analoghi a quelli indicati ai precedenti punti da 64 a 67, la circostanza che la causa all’origine della menzionata sentenza non riguardasse, a differenza della presente causa, un marchio comprendente un nome geografico, non incide sulla pertinenza della sentenza di cui trattasi ai fini della presente controversia.
79
Infine, al punto 59 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato in modo pertinente che è usuale, nel settore dell’abbigliamento, che la stessa impresa di confezione utilizzi dei marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con il medesimo un elemento distintivo comune, per distinguere le sue varie linee di prodotti [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2002, Oberhauser/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, punto 49]. Orbene, al punto 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato che l’elemento denominativo «capri» aveva un carattere in certa misura dominante nei segni in conflitto. Come, infatti, sostanzialmente constatato dalla commissione di ricorso al punto 38 della decisione impugnata, le lettere che formano detto elemento, relativamente al quale non è stato dimostrata la circostanza che evocasse i prodotti in discussione (v. precedenti punti da 52 a 55), son ben visibili e occupano una posizione centrale in entrambi i segni in conflitto.
80
Di conseguenza, indipendentemente dal grado di carattere distintivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso poteva validamente considerare, ai punti 58 e 60 della decisione impugnata, che, tenuto conto dell’identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi in discussione e della somiglianza moderata dei segni in conflitto, gli elementi di differenziazione tra questi ultimi non fossero sufficienti per escludere un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
81
Ne deriva che la presente censura, con la quale il ricorrente lamenta, in sostanza, un errore della commissione di ricorso nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, è, quand’anche la si considerasse fondata, priva di incidenza sulla soluzione della controversia. Essa deve quindi essere respinta in quanto inconferente.
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Sul carattere distintivo acquisito tramite l’uso del marchio anteriore
82
Il ricorrente fa valere che non sussistono elementi per ritenere che il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dall’uso. Al riguardo, il ricorrente afferma che, nella causa decisa con la sentenza del 19 aprile 2016, 100% (T‑198/14, non pubblicata, EU:T:2016:222), la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe ampiamente dimostrato la mancata utilizzazione di tale marchio. Il ricorrente aggiunge che il marchio anteriore è registrato dal 1959, ma solo da poco sarebbe stata sviluppata e distribuita una vera e propria collezione di camicie con il suddetto marchio. Orbene, come lo testimonierebbero i numerosi ricorsi presentati sulla base del suddetto marchio dalla controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima mostrerebbe un atteggiamento belligerante lasciando intravedere un intento prevaricatorio con finalità monopolistiche sul nome Capri per l’abbigliamento, in violazione delle regole della concorrenza e del normale buon senso.
83
L’EUIPO contesta la tesi del ricorrente.
84
Nella fattispecie, si deve constatare che, analogamente alla questione del carattere distintivo intrinseco dell’elemento denominativo «capri» (v. precedenti punti da 47 a 49), quella del carattere distintivo acquisito tramite l’uso del marchio anteriore non è stata sollevata dinanzi alle istanze dell’EUIPO, né è stata oggetto di esame da parte di queste ultime. Al contrario, come riconosciuto dal ricorrente in udienza, gli sviluppi che il ricorso comporta a tale proposito non costituiscono «una censura avverso un elemento della decisione [impugnata]», bensì un mero «ragionamento ipotetico». Pertanto, detti sviluppi devono essere respinti in quanto irricevibili, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 22.
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Sulla coesistenza
85
Il ricorrente afferma che la realtà commerciale ed oggettiva dell’uso di un marchio non può essere disgiunta dalle considerazioni strettamente giuridiche. Il carattere distintivo di un marchio dovrebbe essere quindi valutato in relazione al consumatore. Orbene, la perfetta coesistenza di una «moltitudine di marchi» dell’Unione europea e italiani che includono il termine «capri» per prodotti e servizi identici o assimilabili ai prodotti e ai servizi richiesti renderebbe inverosimile la sussistenza di rischi di confusione nel pubblico di riferimento, in ragione della notorietà dell’Isola di Capri, segnatamente per la moda e l’abbigliamento.
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L’EUIPO contesta la tesi del ricorrente.
87
A siffatto proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza, non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa eventualmente contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento [sentenze del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punto 82, e del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑489/13, EU:T:2015:446, punto 70].
88
La coesistenza fra due marchi deve essere dimostrata dal titolare o dal richiedente del marchio contestato, nel corso del procedimento attinente agli impedimenti relativi alla registrazione dinanzi all’EUIPO. In particolare, un argomento riguardante la coesistenza fra marchi non può essere accolto se non è stato dimostrato, nel corso del menzionato procedimento, che i marchi anteriori fatti valere dal titolare o dal richiedente del marchio contestato sono stati oggetto di un uso effettivo nel territorio rilevante. Nei limiti in cui soltanto una coesistenza pacifica fra i marchi in discussione può essere presa in considerazione, un argomento del genere non può tantomeno essere accolto in presenza di un contenzioso tra i titolari dei suddetti marchi anteriori (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA], T‑489/13, EU:T:2015:446, punti da 80 a 82 e giurisprudenza ivi citata).
89
Orbene, in primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 62 della decisione impugnata, che il ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, non aveva fornito alcuna informazione sui marchi utilizzati nel mercato di riferimento per i servizi in discussione. Il ricorrente non contesta tale affermazione nell’ambito del presente ricorso, e nemmeno dimostra che i suddetti marchi siano stati oggetto di un uso effettivo nel territorio rilevante per i prodotti in discussione.
90
In secondo luogo e in ogni caso, dal fascicolo amministrativo non risulta che il ricorrente avrebbe, dinanzi alle istanze dell’EUIPO, dimostrato il carattere pacifico della coesistenza fatta valere. Al contrario, gli elementi di cui dispone il Tribunale inducono a ritenere che la constatazione di una pacifica coesistenza fra i marchi anteriori fatta valere dal ricorrente fosse, nella fattispecie, esclusa. Dalla formulazione testuale del ricorso, difatti, risulta che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore dinanzi alla divisione di opposizione dell’EUIPO o presso l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro perlomeno due dei marchi anteriori fatti valere dal ricorrente. Il ricorrente stesso riconosce che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto numerosi ricorsi fondandosi sul marchio anteriore.
91
Di conseguenza, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dal ricorrente, l’asserita coesistenza, nei rispettivi registri dell’EUIPO e dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di marchi includenti il termine «capri» non consente, nella fattispecie, di escludere l’esistenza di un rischio di confusione fra i segni in conflitto.
92
È quindi senza commettere errori che, al punto 63 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, sostanzialmente, che vi fosse un rischio che il pubblico di riferimento possa essere indotto a credere che i prodotti e i servizi ritenuti identici o simili provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
93
Ne deriva che il motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto, e del pari, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni, con il quale il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accordare la registrazione del marchio richiesto.
Sulle spese
94
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
95
Poiché il ricorrente è rimasto soccombente dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig.
[OSCURATO:PERSONA]
è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2018.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.