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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31882/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -riCOrtente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] UDINE; - intimata - avverso la sentenza n. 152/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 152/02/2019 con cui la CTR per la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha riformato la sentenza della CTP di Udine, pronunciatasi in favore del contribuente.

Quest'ultimo, già socio della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era attinto in data 25.11.2014 da un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2009/2010/2011/2012, trattandosi di una società a ristretta base societaria e nei cui confronti si accertava la distribuzione di maggiori utili extracontabili.

Impugnato l'avviso di accertamento, la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo corretta la notifica degli atti impositivi agli ex soci i quali, peraltro, non avevano adempiuto all'onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione operata dall'Ufficio sulla scorta della loro partecipazione alla società a ristretta base.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.

Ric. 2020 n. 05632 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e per l'insussistenza dei requisiti posti dall'art.132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento.

Segnatamente il contribuente impugna il capo della sentenza con cui la CTR ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati legittimamente notificati agli ex soci, tra cui il contribuente, ivi affermando che la sentenza sarebbe viziata da una grave carenza logica dell'impianto motivazionale non avendo la CTR esaminato i motivi cl=rin svolti dal contribuente, nemmeno menzionati, ed avendo circoscritto il proprio decisum sul disposto dell'art. 2495 c.c. ignorato dalla C FP.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di Ric. 2020 n. 05632 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

La sentenza qui in scrutinio supera il vaglio di legittimità, donde il motivo è infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 2697 c.c.

Sostiene che l'onere della prova gravava sull'Ufficio, chiamato a dare la dimostrazione della percezione effettiva del reddito.

In materia questa Corte ha a più riprese affermato che la circostanza che si tratti di società a ristretta base partecipata da solo due soci costituisce <presupposto sufficiente al fine di fondare la presunzione di legge» e che «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria» (Cfr. Cass., V, n. 13550/2020).

Altresì, in disparte l'accertamento in capo alla società, il socio può sempre dimostrare che il maggior utile societario è stato accantonato o, comunque, non a lui distribuito.

Ed infatti, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di Ric. 2020 n. 05632 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -4- accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass.

V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass.

VI — 5 n. 24820/2021).

La CTR ha dunque fatto piena e corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte con una decisione congruamente motivata, sì da andare esente da censure.

Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente priiici01-(2, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso~ a norma del comma 1 -b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -riCOrtente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] UDINE; - intimata - avverso la sentenza n. 152/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 152/02/2019 con cui la CTR per la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha riformato la sentenza della CTP di Udine, pronunciatasi in favore del contribuente. Quest'ultimo, già socio della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era attinto in data 25.11.2014 da un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2009/2010/2011/2012, trattandosi di una società a ristretta base societaria e nei cui confronti si accertava la distribuzione di maggiori utili extracontabili. Impugnato l'avviso di accertamento, la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo corretta la notifica degli atti impositivi agli ex soci i quali, peraltro, non avevano adempiuto all'onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione operata dall'Ufficio sulla scorta della loro partecipazione alla società a ristretta base. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. Ric. 2020 n. 05632 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e per l'insussistenza dei requisiti posti dall'art.132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento. Segnatamente il contribuente impugna il capo della sentenza con cui la CTR ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati legittimamente notificati agli ex soci, tra cui il contribuente, ivi affermando che la sentenza sarebbe viziata da una grave carenza logica dell'impianto motivazionale non avendo la CTR esaminato i motivi cl=rin svolti dal contribuente, nemmeno menzionati, ed avendo circoscritto il proprio decisum sul disposto dell'art. 2495 c.c. ignorato dalla C FP. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di Ric. 2020 n. 05632 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). La sentenza qui in scrutinio supera il vaglio di legittimità, donde il motivo è infondato. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 2697 c.c. Sostiene che l'onere della prova gravava sull'Ufficio, chiamato a dare la dimostrazione della percezione effettiva del reddito. In materia questa Corte ha a più riprese affermato che la circostanza che si tratti di società a ristretta base partecipata da solo due soci costituisce <presupposto sufficiente al fine di fondare la presunzione di legge» e che «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria» (Cfr. Cass., V, n. 13550/2020). Altresì, in disparte l'accertamento in capo alla società, il socio può sempre dimostrare che il maggior utile societario è stato accantonato o, comunque, non a lui distribuito. Ed infatti, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di Ric. 2020 n. 05632 sez. MT - ud. 15-09-2022 -4- accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI — 5 n. 24820/2021). La CTR ha dunque fatto piena e corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte con una decisione congruamente motivata, sì da andare esente da censure. Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente priiici01-(2, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso~ a norma del comma 1 -b
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