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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02584/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa in data 17 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha accolto l'istanza di applicazione concordata della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.

P.R. 309/1990; contestualmente il giudice ha disposto la pena accessoria del ritiro della patente per anni due ai sensi dell'art. 85 d.

P.R. 309/1990.

2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 novembre 2020, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta sentenza limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dei due imputati.L'annullamento veniva disposto in considerazione della assoluta mancanza di motivazione in ordine ai motivi che hanno indotto il giudice di merito ad applicare la sanzione accessoria facoltativa del ritiro della patente, motivazione ancor più necessaria in quanto «il titolo di guida non sembra avere in alcun modo agevolato la commissione dei reati, risultando circostanza del tutto ininfluente rispetto alle concrete dinamiche delittuose (cfr. pagg.2 e 3 della sentenza di annullamento).

3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA la pena accessoria del ritiro della patente per anni tre.

La pena accessoria è stata disposta nella misura massima in considerazione della spiccata pericolosità criminale degli imputati desunta dalle specifiche modalità delle condotte rispettivamente poste in essere (il CUKAJ ha organizzato l'importazione di 11,6 grammi di marijuana che veniva introdotta in Italia all'interno di un camion condotto dal complice del ricorrente e nel contempo ha utilizzato una vettura per incontrarsi con i correi al fine di organizzare la predetta importazione; lo HAXHIA ha adoperato una vettura per incontrarsi con i complici e che in data 25 ottobre 2018 ha utilizzato, unitamente a Naxhjie SHEHI, una vettura ove erano occultati i 200 grammi di cocaina successivamente rinvenuti nella disponibilità di quest'ultima)

4. [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono due ricorsi avverso la sentenza emessa Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dall'identico contenuto che possono quindi esser contestualmente esposti.

I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha specificato compiutamente con quale modalità ed in quali circostanze il titolo di guida avrebbe agevolato la commissione del reato, motivazione indispensabile anche in considerazione del fatto che all'interno delle vetture nella disponibilità dei ricorrenti non è stata rinvenuta droga ovvero altri beni riconducibili al narcotraffico né presentano modifiche strutturali atte a favorire l'occultamento di sostanze stupefacenti.

Il decidente si è limitato ad indicare che gli imputati hanno utilizzato delle autovetture per spostarsi, senza indicare le modalità e le tempistiche di tali spostamenti.I ricorrenti lamentano, infine, che il giudice di merito ha aumentato il periodo di sospensione del titolo di guida rispetto al precedente giudizio senza argomentare in alcun modo su tale aggravio della sanzione.

5. I motivi di ricorso sono del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione esaustiva e logicamente corretta, i ricorrenti si limitano ad affermare la carenza e manifesta illogicità della motivazione, senza indicare specifiche carenze argomentative idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.

Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01).

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

6. Nel caso in esame risulta, invero, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica apparenza ed illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal giudice di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. [OSCURATO:PERSONA] ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della sanzione accessoria applicata ai ricorrenti, affermando, a seguito di una valutazione dei fatti e degli elementi probatori congrua e rispettosa dei canoni di logica ed adeguatezza, che i ricorrenti utilizzavano abitualmente i veicoli nella loro disponibilità per svolgere l'attività di narcotraffico con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente.6.1.

La doglianza secondo cui la motivazione sarebbe apparente non essendo mai stata rinvenuta droga nelle vetture nella disponibilità dei ricorrenti è manifestamente infondata, sia alla luce della coerente spiegazione delle ragioni (partecipazione dei ricorrenti a operazioni di trasporto di droga ed utilizzo delle vetture per gli incontri con i correi) fondanti le sanzioni accessorie indicate in motivazione sia in ragione del principio secondo cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il ritiro della patente di guida, non è condizionato al fatto che l'imputato si sia servito di una vettura per porre in essere l'attività criminosa, ma solo alla valutazione che il reo sarà scoraggiato dal reiterare analoghe condotte a seguito dell'adozione della pena accessoria. (Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989, Rv. 183562 - 01 e Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).

6.2. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa eccepisce la reformatio in pejus in ordine alla determinazione del periodo di sospensione del titolo di guida è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui il divieto, posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., attiene alle sole ipotesi di aggravamento - per specie o per quantità - della pena principale ma non riguarda l'applicazione di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria consequenziale alla sentenza di condanna (vedi Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523 - 01).

7. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa in data 17 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha accolto l'istanza di applicazione concordata della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d. P.R. 309/1990; contestualmente il giudice ha disposto la pena accessoria del ritiro della patente per anni due ai sensi dell'art. 85 d. P.R. 309/1990. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 novembre 2020, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta sentenza limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dei due imputati.L'annullamento veniva disposto in considerazione della assoluta mancanza di motivazione in ordine ai motivi che hanno indotto il giudice di merito ad applicare la sanzione accessoria facoltativa del ritiro della patente, motivazione ancor più necessaria in quanto «il titolo di guida non sembra avere in alcun modo agevolato la commissione dei reati, risultando circostanza del tutto ininfluente rispetto alle concrete dinamiche delittuose (cfr. pagg.2 e 3 della sentenza di annullamento). 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA la pena accessoria del ritiro della patente per anni tre. La pena accessoria è stata disposta nella misura massima in considerazione della spiccata pericolosità criminale degli imputati desunta dalle specifiche modalità delle condotte rispettivamente poste in essere (il CUKAJ ha organizzato l'importazione di 11,6 grammi di marijuana che veniva introdotta in Italia all'interno di un camion condotto dal complice del ricorrente e nel contempo ha utilizzato una vettura per incontrarsi con i correi al fine di organizzare la predetta importazione; lo HAXHIA ha adoperato una vettura per incontrarsi con i complici e che in data 25 ottobre 2018 ha utilizzato, unitamente a Naxhjie SHEHI, una vettura ove erano occultati i 200 grammi di cocaina successivamente rinvenuti nella disponibilità di quest'ultima) 4. [OSCURATO:PERSONA] CUKAJ e Arben HAXHIA, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono due ricorsi avverso la sentenza emessa Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dall'identico contenuto che possono quindi esser contestualmente esposti. I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha specificato compiutamente con quale modalità ed in quali circostanze il titolo di guida avrebbe agevolato la commissione del reato, motivazione indispensabile anche in considerazione del fatto che all'interno delle vetture nella disponibilità dei ricorrenti non è stata rinvenuta droga ovvero altri beni riconducibili al narcotraffico né presentano modifiche strutturali atte a favorire l'occultamento di sostanze stupefacenti. Il decidente si è limitato ad indicare che gli imputati hanno utilizzato delle autovetture per spostarsi, senza indicare le modalità e le tempistiche di tali spostamenti.I ricorrenti lamentano, infine, che il giudice di merito ha aumentato il periodo di sospensione del titolo di guida rispetto al precedente giudizio senza argomentare in alcun modo su tale aggravio della sanzione. 5. I motivi di ricorso sono del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione esaustiva e logicamente corretta, i ricorrenti si limitano ad affermare la carenza e manifesta illogicità della motivazione, senza indicare specifiche carenze argomentative idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione. Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01). Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 6. Nel caso in esame risulta, invero, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica apparenza ed illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal giudice di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. [OSCURATO:PERSONA] ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della sanzione accessoria applicata ai ricorrenti, affermando, a seguito di una valutazione dei fatti e degli elementi probatori congrua e rispettosa dei canoni di logica ed adeguatezza, che i ricorrenti utilizzavano abitualmente i veicoli nella loro disponibilità per svolgere l'attività di narcotraffico con conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente.6.1. La doglianza secondo cui la motivazione sarebbe apparente non essendo mai stata rinvenuta droga nelle vetture nella disponibilità dei ricorrenti è manifestamente infondata, sia alla luce della coerente spiegazione delle ragioni (partecipazione dei ricorrenti a operazioni di trasporto di droga ed utilizzo delle vetture per gli incontri con i correi) fondanti le sanzioni accessorie indicate in motivazione sia in ragione del principio secondo cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il ritiro della patente di guida, non è condizionato al fatto che l'imputato si sia servito di una vettura per porre in essere l'attività criminosa, ma solo alla valutazione che il reo sarà scoraggiato dal reiterare analoghe condotte a seguito dell'adozione della pena accessoria. (Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989, Rv. 183562 - 01 e Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01). 6.2. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa eccepisce la reformatio in pejus in ordine alla determinazione del periodo di sospensione del titolo di guida è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui il divieto, posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., attiene alle sole ipotesi di aggravamento - per specie o per quantità - della pena principale ma non riguarda l'applicazione di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria consequenziale alla sentenza di condanna (vedi Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523 - 01). 7. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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