CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 39201/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/01/2023 del tribunale di Verona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 gennaio 2023 il gip del tribunale dì Verona adito dal P.M. per la convalida del provvedimento del Questore di Verona nella parte in cui disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 comma 3 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 401, convalidava tale disposizione. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge con riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 6 L. 401/89 e 7 comma 1 L. 241/1990 e di motivazione con riguardo ai ritenuti precedenti penali a carico del ricorrente. In particolare, rappresenta come l'obbligo del previo avviso ex art. 7 sopra citato avrebbe dovuto essere rispettato dal Questore e comunque controllato dal gip in sede di convalida della prescrizione di presentazione per l'adempimento dell'obbligo di firma. Non sussisterebbero ragioni di celerità e urgenza in grado di giustificare una riduzione del diritto di difesa attraverso il mancato rispetto del predetto obbligo di avviso, come emergerebbe dalla stessa scansione temporale per cui l'annotazione di P.G. veniva inviata il 7 dicembre 2022 mentre il Daspo veniva emesso solo il 5 gennaio 2023. Con convalida intervenuta poi il 11 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] inoltre avrebbe erroneamente sostenuto la sussistenza a carico del ricorrente di precedenti penali in realtà insussistenti, con conseguente vizio di motivazione. 4. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comrna 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 6 comma 1 lett. a) e c) L. 401/89 con riguardo al necessario collegamento tra ambienti della tifoseria organizzata anche nel caso del cd. Daspo fuori contesto e le condotte tenute dal ricorrente. In subordine solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 6 commi 2 e 3 della L. 401/89 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Sul punto del predetto necessario collegamento il giudice non avrebbe in alcun modo motivato, né mai comunque sarebbe stata considerata la riferibilità e contiguità tra le condotte contestate e l'ambiente del tifo organizzato. In via subordinata, ove si ritenesse di interpretare la norma speciale in esame applicabile a prescindere dalla considerazione del predetto collegamento, solleva questione di legittimità Costituzionale della art. 6 comma 1 lett. c) L. 401/89 come modificato dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 20129 n. 77 relativo al procedimento di applicazione del cd. Daspo e della misura preventiva atipica dell'obbligo di comparizione innanzi alla polizia per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per il pregiudizio alla libertà personale conseguente alla adozione di un procedimento applicativo meno garantista rispetto a quello "tradizionalmente" applicato per le misure preventive ante dEnictum di cui agli artt. 4 e ss. L. 159/2011. Si osserva come la mera necessità di avvisare l'interessato, da parte del Questore, della facoltà di presentare personalmente o mediante un difensore memorie o deduzioni al giudice per le [OSCURATO:PERSONA], esaurendo il diritto di difesa nel quadro di una misura di natura preventiva, se comparata alla disciplina comunemente applicata per misure limitative della libertà personale della medesima natura, svincolate dal contesto applicativo del Daspo, appare inadeguata rispetto ai citati arti. 3 e 24 Csot. Ciò ove si osservi che nel procedimento di cui alle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui all'art. 7 e ss della L. 159/2001, l'esercizio di difesa si articola in un primo momento cartolare ad ampio termine, e in un secondo momento orale, con la partecipazione all'udienza dell'interessato e la necessaria assistenza del difensore. In altri termini, nel caso in esame non sarebbe giustificata una misura preventiva in assenza delle garanzie riservate a soggetti imputati per i reati più gravi di cui all'art. 4 della L. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. Il giudice ha convalidato l'obbligo di presentazione evidenziando non soltanto la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, bensì anche la gravità dei fatti ascrittigli, che sono consistiti nell'avere il ricorrente, agendo all'interno di un gruppo e in stato di travisamento, insistito in una condotta violenta, costituita dalla perpetrazione di aggressioni gratuite nei confronti di tifosi marocchini c:he festeggiavano, legittimamente, i risultati della propria squadra di calcio, partecipante ai mondiali in Quatar, per giunta "giustificate" da una manifestazione sportiva di portata internazionale e coinvolgente solo squadre straniere oltre che da motivazioni di tipo discriminatorio. Rispetto a tale, rilevante e più che adeguata motivazione, la difesa non si confronta, incorrendo in un difetto di specificità estrinseca, posto il noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, per l'assenza dell'avviso ex art. 7 della I. 241/2001, è sufficiente ribadire quanto già più volte statuito da questa Suprema Corte, per cui l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza ( cfr. ex multis Sez. 3, n. 7960 del 0:3/11/2016 Cc. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269302 - 01). 2. Quanto al secondo motivo e in particolare al ritenuto necessario collegamento tra i fatti ascritti all'interessato e l'ambiente delle tifoserie, si tratta di un rilievo del tutto infondato. L'art. 6, comma 1, lett. c), I. 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla I. 8 agosto 2019, n. 77, prevede attualmente la possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e la sottoposizione all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia in concomitanza con tali manifestazioni anche nei confronti, tanto di "a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza" che di "c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive". In proposito questa Corte ha già precisato (Sez. 3 - , n. 2278 del 03/12/2020 (dep. 20/01/2021 ) Rv. 281234 - 01), che l'ipotesi, peculiare, di cui al comma 3 lett. c) dell'art. 6 citato, ultima parte, attiene al cosiddetto "DASPO fuori contesto", cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione, venga formulato, a seguito della realizzazione di condotte violente, un giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto precedentemente condannato o denunciato e che si sia reso autore di condotte violente, al quale sia necessario, proprio per la sua pericolosità (desunta da tali condanne o denunce e dalla nuova realizzazione di condotte violente), impedire l'accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e imporre anche la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione, allo scopo di evitare che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettatati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale. Si tratta di una spiegazione che dà ampio conto di come la disciplina in esame vada ben oltre il ristretto limite, asseritamente preteso dalla difesa, di correlare le misure in questione, in ogni caso, ad ambiti inerenti legami con tifoserie, che, del resto, è opportuno precisarlo, neppure sono stati configurati attraverso le originarie previsioni in materia di Daspo, che mai hanno richiesto una appartenenza ovvero legami con il tifo organizzato, incentrandosi, piuttosto, sul più ampio quanto semplice dato dello !:;volgimento di talune condotte in occasione di manifestazioni sportive. Piuttosto, va anche osservato, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), che le condotte contestate nel caso concreto sono state individuate, correttamente, come realizzate "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" (cfr. art. 6 cit. comma 1 lett. a) e e), quali i successi calcistici conseguiti in Qatar dal Marocco. E quindi, in ultima analisi, al di fuori della pur prevista possibilità di comminare il "Daspo fuori contesto" ovvero "anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 6 comma 1 lett. c) citato. Anche la questione di illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata. Il suo presupposto appare individuato dal ricorrente nella circostanza per cui con il cd. "Daspo fuori contesto", che,si ripetei non appare in realtà rinvenibile nel caso in esame a fronte di condotte comunque realizzate in occasione o a causa di manifestazioni sportive, si sarebbero sottratte ovvero ridotte garanzie difensive in rapporto a situazioni non inerenti all'ambiente del tifo organizzato e per tale via non difformi da quelle disciplinate dalla I. 159/2011. La questione appare non rilevante (siccome, lo si ripete, non inerente in realtà, come invece sostenuto dalla difesa, a casi di cd. "Daspo fuori contesto") oltre che comunque manifestamente infondata, atteso che nel caso concreto emergono innanzitutto condotte comunque correlate a manifestazioni sportive ovvero a vicende che hanno giustificato l'originaria configurazione della disciplina del cd. Daspo, poi estesa con le citate modifiche e integrazioni del 2019. Rispetto alla predette vicende, cui, lo si ribadisce, va condotta anche quella in esame, la disciplina della procedura di applicazione del Daspo trova una sua peculiarità, per le ontologiche caratteristiche dei fatti assunti a presupposto - siccome correlati in qualche modo a manifestazioni sportive - e per la ritenuta urgenza del decidere. Che non può essere smentita dai tempi poi, in concreto, di volta in volta impiegati per l'adozione del provvedimento questorile e poi del gip. La peculiarità della disciplina si riversa nella scelta della procedura attivata dalla autorità amministrativa e sfociante, quanto all'obbligo di presentazione, nel giudizio di convalida connotato dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. In tale quadro, trova allora e alfine conferma quanto già ribadito da questa Corte e dalla Corte Costituzionale, per cui la Corte Costituzionale con la sentenza 23-5-1997 n. 144 ha rilevato da una parte l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 3 della L.401/1989 (come sostituito dall'art. 1 L. 45/1995 riguardante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, aggiungendo comunque, nella motivazione che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge" precisando che la necessità di garantire un'adeguata difesa deve essere coniugata con la celerità nell'applicazione della misura e che un equilibrato rapporto tra tali contrapposte esigenze giustifica l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio, dall'altra che il diritto di difesa si attua alla stregua di discipline diverse e che il provvedimento di cui trattasi, per la struttura e la necessità di celerità del procedimento e per gli effetti molto più limitati sulla libertà personale del destinatario, non comporta le medesime garanzie previste in tema di convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria. Con la conseguenza che non è previsto alcun contraddittorio tra il P.M. e l'interessato (Sez. 1, n. 21834 del 26/03/2004 Rv. 228211 - 01). In questa prospettiva è condivisibile quanto anche di recente già statuito da questa Corte, per cui in tema di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, laddove per il soggetto sottoposto alla misura si prevede un contraddittorio esclusivamente cartolare, in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa. (Sez. 3, n. 35840 del 06/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020 ) Rv. 280743 - 01 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso