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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07967/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la noi pronuncia con cui il Tribunale di Macerata aveva cond ato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1, giorni 10 di arresto, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale giustificativo dei criteri di scelta della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza sollecita un nuovo esercizio del potete discrezionale sulla dosimetria della pena attributo dall'ordinamento al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa.

La Corte territoriale ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva essere determinata nel minimo edittale per la gravità del reato e per la personalità negativa dell'imputato, il si era dimostrato del tutto incapace di rispettare le prescrizioni impostegli.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la noi pronuncia con cui il Tribunale di Macerata aveva cond ato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1, giorni 10 di arresto, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale giustificativo dei criteri di scelta della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sollecita un nuovo esercizio del potete discrezionale sulla dosimetria della pena attributo dall'ordinamento al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa. La Corte territoriale ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva essere determinata nel minimo edittale per la gravità del reato e per la personalità negativa dell'imputato, il si era dimostrato del tutto incapace di rispettare le prescrizioni impostegli. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti,
Sentenza Cassazione n. 07967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris