CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 48350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. in relazione alla prospettata mancata conoscenza del processo, è manifestamente infondato sia perché opera l'istituto dell'assenza sia perché con la rinuncia l'imputato si è volontariamente e consapevolmente sottratto alla partecipazione del processo; che, invero, il conferimento di procura speciale al difensore per il concordato avviene il 2 febbraio 2023; che il 13 febbraio 2023 la Corte d'appello dispone la traduzione per l'udienza dell'imputato detenuto come da lui chiesto; che l'imputato rinuncia alla personale comparizione e alla traduzione il 6 marzo 2023, prima dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]