CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1971
Cassazione n. 40475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1971 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la manca- ta riqualificazione giuridica del fatto in furto tentato, prospetta enunciati erme- neutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurispru- denza di legittimità che afferma che "il criterio distintivo tra consumazione e ten- tativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva" (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 Rv. 267266), come avvenuto in concreto; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C ulie estensore [OSCURATO:PERSONA]