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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15907/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia, sez. dist. diBrescia n. 2538/2021 depositata il 06/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieval’appello della società contribuente e annullava l’avviso diaccertamento impugnato (classamento catastale con aumento direndita, successivo a procedura Docfa di aggiornamento 2016, dicentrale idroelettrica).Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/20262. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate DirezioneProvinciale di Bergamo con due motivi di ricorso, integrati damemoria;3. la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che assorbelogicamente il secondo motivo (comunque fondato anch’esso); ladecisione deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla CGT disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, chedeterminerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.2.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, d. lgs.n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. .In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01).

In tale grave forma di vizio incorre in effetti lasentenza impugnata, laddove i giudici di appello non hanno affrontatoi motivi di gravame ritenendo approvati i dati del 2011 da partedell’Agenzia delle Entrate senza specificare i dati ed i motivi (dove equando) dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate: “perconverso il contribuente ha provveduto alla determinazione dellarendita catastale mantenendo inalterati i valori dei canali e dellacentrale già approvati dall’Agenzia nel 2011 (estromettendo le solecomponenti impiantistiche) producendo una perizia a supporto”.L’Agenzia delle Entrate aveva però contestato tutti i dati della periziaallegata alla Docfa; neppure, poi, sono stati valutati nella decisioneimpugnata gli oneri di finanziamento (nonché costi di progettazioneed incidenza di area) per euro 97.716,00 pure richiamati dall’Agenziadelle entrate nelle sue difese e, prima ancora, nell’avviso diriclassamento portante i costi di costruzione.La sentenza poi risulta con motivazione meramente apparenteladdove ritiene apoditticamente l’impossibilità di una valutazione atavolino e “la necessità della stima diretta e del sopralluogo”.L’Agenzia delle entrate aveva compiuto una stima diretta convalutazione tecnica dell’UTE contenuta nell’allegato all’avviso diaccertamento; la sentenza nulla dice su quest’aspetto.

Né la stimadiretta degli immobili a destinazione speciale presupponenecessariamente il sopralluogo, ben potendo essa attuarsi – conspecifico e diretto riguardo al cespite classificato – attraverso tutti gliNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026elementi estimativi in possesso dell’Ufficio (Cass.n. 12743/18 e moltealtre).3.

Per completezza deve rilevarsi che il ricorso risulta propostodall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bergamo, con ilpatrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, come indicato nelricorso per cassazione.Questa Corte, con un precedente, ha ritenuto inammissibile ilricorso presentato dalla Direzione provinciale sprovvisto dilegittimazione per la fase di legittimità: «In tema di processotributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto daun ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cuilegittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. 5, 04/12/2023, n. 33798, Rv.669839 – 01; vedi anche Cass. Sez.

U., 14/02/2006, n. 3116, Rv.587608 - 01).Tuttavia deve specificarsi che la Direzione provinciale è partedel giudizio di merito ed in quanto tale può proporre il ricorso percassazione («Gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno lacapacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa aldirettore, secondo un modello simile alla preposizione institoriadisciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti ufficiquali organi dell'Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno larappresentanza, con la conseguenza dell'imputabilità all'organorappresentato dell'attività da loro svolta e l'ulteriore conseguenzadella sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente,anche nel processo innanzi al giudice ordinario» Cass. Sez. 3,09/04/2009, n. 8703, Rv. 607944 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,24/07/2014, n. 16830, Rv. 632228 - 01).Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026Del resto, deve rilevarsi il carattere unitario dell’Agenzia delleentrate («L'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entratediverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza diprimo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenziadelle Entrate, sia per il principio di effettività della tutelagiurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi diinammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processotributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non allesingole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o ilprovvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4862, Rv.635056 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 21/01/2015, n. 1113, Rv.634160 – 01).Infatti, questa Corte di Cassazione a S.U. ha ritenuto valida lanotifica della sentenza di merito, al fine della decorrenza del terminebreve di impugnazione, sia alla sede centrale sia agli uffici periferici(«In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzionedell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, siè verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poterie nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazionetributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione"ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdottisuccessivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia;tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale,della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttorariservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materiad'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art.57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapportoorganico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia puredotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto.

Aisensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi delNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di unaspecifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento aisingoli procedimenti - anche se non è necessaria una specificaprocura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione diconvenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura.L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione delcontenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 agli uffici periferici del Dipartimentodelle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdottianteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbiarichiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia l'esercizio ditutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del dirittocontroverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che laproposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicitamenzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traducenell'estromissione di quest'ultimo.

Per i giudizi di cassazione, nei qualila legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero dellefinanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, lanuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento dellacapacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in viaconcorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece diritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini delladecorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorsopossano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centraledell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientandol'interpretazione sia il principio di effettività della tutelagiurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesid'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario,che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emessoNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez.

U., 14/02/2006, n.3116, Rv. 587608 – 01, citata).Conseguentemente può affermarsi il seguente principio didiritto: «Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia peril principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone diridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la naturaimpugnatoria del processo tributario che attribuisce la qualità di parteall'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che haemesso l'atto o il provvedimento impugnato, deve riconoscersi lalegittimazione attiva alla Direzione territoriale dell’Agenzia delleentrate – per il ricorso per cassazione, purché patrocinatadall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre e comunque riferibilel’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale persona giuridica didiritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenzia delleentrate centrale».

P.Q.Maccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia, sez. dist. diBrescia n. 2538/2021 depositata il 06/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieval’appello della società contribuente e annullava l’avviso diaccertamento impugnato (classamento catastale con aumento direndita, successivo a procedura Docfa di aggiornamento 2016, dicentrale idroelettrica).Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/20262. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate DirezioneProvinciale di Bergamo con due motivi di ricorso, integrati damemoria;3. la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che assorbelogicamente il secondo motivo (comunque fondato anch’esso); ladecisione deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla CGT disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, chedeterminerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, d. lgs.n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. .In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01). In tale grave forma di vizio incorre in effetti lasentenza impugnata, laddove i giudici di appello non hanno affrontatoi motivi di gravame ritenendo approvati i dati del 2011 da partedell’Agenzia delle Entrate senza specificare i dati ed i motivi (dove equando) dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate: “perconverso il contribuente ha provveduto alla determinazione dellarendita catastale mantenendo inalterati i valori dei canali e dellacentrale già approvati dall’Agenzia nel 2011 (estromettendo le solecomponenti impiantistiche) producendo una perizia a supporto”.L’Agenzia delle Entrate aveva però contestato tutti i dati della periziaallegata alla Docfa; neppure, poi, sono stati valutati nella decisioneimpugnata gli oneri di finanziamento (nonché costi di progettazioneed incidenza di area) per euro 97.716,00 pure richiamati dall’Agenziadelle entrate nelle sue difese e, prima ancora, nell’avviso diriclassamento portante i costi di costruzione.La sentenza poi risulta con motivazione meramente apparenteladdove ritiene apoditticamente l’impossibilità di una valutazione atavolino e “la necessità della stima diretta e del sopralluogo”.L’Agenzia delle entrate aveva compiuto una stima diretta convalutazione tecnica dell’UTE contenuta nell’allegato all’avviso diaccertamento; la sentenza nulla dice su quest’aspetto. Né la stimadiretta degli immobili a destinazione speciale presupponenecessariamente il sopralluogo, ben potendo essa attuarsi – conspecifico e diretto riguardo al cespite classificato – attraverso tutti gliNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026elementi estimativi in possesso dell’Ufficio (Cass.n. 12743/18 e moltealtre).3. Per completezza deve rilevarsi che il ricorso risulta propostodall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bergamo, con ilpatrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, come indicato nelricorso per cassazione.Questa Corte, con un precedente, ha ritenuto inammissibile ilricorso presentato dalla Direzione provinciale sprovvisto dilegittimazione per la fase di legittimità: «In tema di processotributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionaledell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto daun ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cuilegittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. 5, 04/12/2023, n. 33798, Rv.669839 – 01; vedi anche Cass. Sez. U., 14/02/2006, n. 3116, Rv.587608 - 01).Tuttavia deve specificarsi che la Direzione provinciale è partedel giudizio di merito ed in quanto tale può proporre il ricorso percassazione («Gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno lacapacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa aldirettore, secondo un modello simile alla preposizione institoriadisciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti ufficiquali organi dell'Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno larappresentanza, con la conseguenza dell'imputabilità all'organorappresentato dell'attività da loro svolta e l'ulteriore conseguenzadella sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente,anche nel processo innanzi al giudice ordinario» Cass. Sez. 3,09/04/2009, n. 8703, Rv. 607944 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,24/07/2014, n. 16830, Rv. 632228 - 01).Numero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026Del resto, deve rilevarsi il carattere unitario dell’Agenzia delleentrate («L'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entratediverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza diprimo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenziadelle Entrate, sia per il principio di effettività della tutelagiurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi diinammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processotributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non allesingole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o ilprovvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4862, Rv.635056 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 21/01/2015, n. 1113, Rv.634160 – 01).Infatti, questa Corte di Cassazione a S.U. ha ritenuto valida lanotifica della sentenza di merito, al fine della decorrenza del terminebreve di impugnazione, sia alla sede centrale sia agli uffici periferici(«In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzionedell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, siè verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poterie nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazionetributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione"ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdottisuccessivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia;tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale,della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttorariservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materiad'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art.57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapportoorganico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia puredotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Aisensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi delNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di unaspecifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento aisingoli procedimenti - anche se non è necessaria una specificaprocura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione diconvenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura.L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione delcontenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 agli uffici periferici del Dipartimentodelle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdottianteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbiarichiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia l'esercizio ditutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del dirittocontroverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che laproposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicitamenzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traducenell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei qualila legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero dellefinanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, lanuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento dellacapacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in viaconcorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece diritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini delladecorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorsopossano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centraledell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientandol'interpretazione sia il principio di effettività della tutelagiurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesid'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario,che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emessoNumero registro generale 4531/2022Numero sezionale 3733/2026Numero di raccolta generale 15907/2026Data pubblicazione 23/05/2026l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez. U., 14/02/2006, n.3116, Rv. 587608 – 01, citata).Conseguentemente può affermarsi il seguente principio didiritto: «Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia peril principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone diridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la naturaimpugnatoria del processo tributario che attribuisce la qualità di parteall'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che haemesso l'atto o il provvedimento impugnato, deve riconoscersi lalegittimazione attiva alla Direzione territoriale dell’Agenzia delleentrate – per il ricorso per cassazione, purché patrocinatadall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre e comunque riferibilel’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale persona giuridica didiritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenzia delleentrate centrale». P.Q.Maccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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