CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37006/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1600 /20 1 9 depositatail 2 lugl io 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2009 i medici specializzati indicati in epigrafe (odierni intimati), insieme con altri, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Catania l'[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], spiegando le domande in appresso specificate. Esposero di avere frequentato la scuola di specializzazione in periodi compresi tra il 1995 e l'ottobre 2007; di avere percepito l'insufficiente remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991 pari a circa € 500 al mese senza alcun trattamento previdenziale in quanto lo Stato italiano non aveva tempestivamente trasposto la direttiva 16/93/CEE che prevedeva una retribuzione adeguata e relativo trattamento previdenziale; che il recepimento di detta direttiva era stato tardivamente attuato con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, le cui operatività era stata differita sino alla legge 23 dicembre 2005, n. 266; che solo con il d.P.C.M. 7 marzo 2007 era stato determinato il trattamento economico, corredato da trattamento contributivo, per i medici specializzandi in base alla richiamata normativa di adeguamento. Ciò premesso dedussero di avere diritto al contratto di formazione specialistica e al correlativo trattamento economico e contributivo in luogo della più riduttiva borsa di studio percepita in base al d.lgs. n. 257 del 1991 ed a ricevere i benefici della completa attuazione della direttiva 16/937CEE trasposta con il decreto n. 368 del 1999 (attuato nel 2007), sia che si volesse applicare direttamente la stessa disciplina come integrativa di quella nazionale con il diritto all'adeguamento della remunerazione, sia che si volesse configurare un inadempimento dello Stato Italiano per ritardata trasposizione della normativa comunitaria, con conseguente diritto alrisarcimento o indennizzo. Chiesero pertanto: ─ accertarsi il loro diritto a « ricevere un trattamento economico adeguato ovvero a ricevere una differenza comunque la si voglia definire per l'attività formativa e assistenziale svolta durante la formazione specialistica pari a quella stabilita con il predetto d.P.C.M. 7marzo 2007 o comunque ad un trattamento non inferiore al 50% di quello previsto dalla normativa vigente per un dirigente medico del S.S.N»; ─ condannarsigli Enti convenuti al pagamento della differenza tra il trattamento spettante e quello inferiore ricevuto, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria da calcolare a partire da ogni singola scadenza mensile; ─ accertar si il loro diritto a beneficiare del trattamento pensionistico previsto con il d.lgs. n. 368 del 19 99 e il d. P . C . M . 7 marzo 2007 non goduto durante la frequenza della scuola e condannarsi conseguentemente gli Enti convenuti a regolarizzare la posizione contributiva anche a favore dell'Istituto previdenziale con il relativo versamento dei contributi, prevedendo la possibilità di operare la ricongiunzione del periodo svolto durante la cula specializzazione con la posizione pensionistica maturata con il rapporto di lavoro oggi esistente; ─ in subordine condannarsi gli stessi Enti a pagare un indennizzo da liquidare in via equitativa quale ristoro del danno derivante dalla mancata contribuzione. Si costituirono in giudizio, resistendo alle domande, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri; l’[OSCURATO:PERSONA] invece rimase contumace. Con sentenza n. 2340 del 2014 il Tribunale rigettò la domanda. 2. Interposto gravame dai medici oggi intimati, si costituirono per resistervi sia le amministrazioni statali che l’ [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania, quest’ultima spiegando anche appello incidentale per denunciare l’erronea dichiarazione della sua contumacia in primo grado, non avendo essa mai ricevuto la notifica del relativo atto introduttivo. 3. Con sentenza n. 1600/2019, resa pubblica il 2 luglio 2019, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello con esclusivo riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ne ha dichiarato il diritto a ricevere, per l'anno accademico 2006/2007 , il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 19 99 e dal d.P.C.M. 7 marzo 2007 e, per l'effetto, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri appellati al pagamento in favore dello stesso dell'importo di € 13.396,48, oltre interessi come in parte motiva, nonché all'adeguamento contributivo in favore dello stesso relativamente al suddetto anno accademico; ha compensato per tre quarti le spese del giudizio tra parte appellante e gli appellati, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri appellati, in solido, al pagamento in favore di parte appellata della restante parte. 3.1. In motivazione ha preliminarmente rilevato che era bensì fondata la doglianza posta dall’[OSCURATO:PERSONA] a fondamento del proprio appello incidentale ma che tuttavia non vi era ragione di disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. dal momento che il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania e contro tale statuizione non era stato proposto appello, «con conseguente definitività della suddetta affermazione». 3.2. Nel merito, respinta la reiterata eccezione di prescrizione, ha ritenuto fondato l’appello con riferimento al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che questi risultava aver frequentato il corso di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva» sino all'ottobre 2007 (allorché ha conseguito la specializzazione) « e quindi ha frequentato il corso suddetto nell'anno accademico 2006/2007 quando cioè ha acquisito efficacia, in forza della legge n. 266 del 2005, la normativa di cui al d. lgs . n. 368 del 19 99, artt. da 37 a 42 sino ad allora differita». Ha quindi ritenuto che «il [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto a stipulare nell'ultimo anno di frequenza del corso di specializzazione il contratto di formazione specialistica alle condizioni di cui alla citata normativa», come poi fissato in concreto con il d.P.C.M. 7 marzo 2007, «ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti». «Ne consegue» ─ ha affermato ─ « che , con riferimento all’ ultimo anno accademico del corso di specializzazione il predetto soggiace ex lege alle previsioni normative dettata del citato d . lgs . n. 368 del 1999, con la conseguenza che gli va riconosciuta la differenza tra quanto percepito in base alla borsa di studio erogatagli ai sensi dell'art 6 d.lgs.n. 257 del 19 91 (originariamente pari a € 11.103,82 e poi aumentata a € 11.603,52) e quanto allo stesso spettante in base al contratto di formazione di cui al d.lgs. n. 368 del 19 99 e al d.P.C.M. 7 marzo 2007 (pari nel complesso a d € 25.000), per un importo pari a € 13.396,48». 5. Avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri indicati in epigrafe propon gono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste l’ [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania depositando controricorso. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l e Amministrazion i ricorrent i denuncia no , con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazionedell’art.6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 19 99, dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 517 del 1999, e dell’ art. 1, c omma 300, lett. e),legge n. 266 del 20 05 ». Rilevano che con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il l egislatore ha dato attuazione alla Direttiva 93/16/CEE e, nel disporre, con l'art. 1, comma 300, lett. e) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale. Di conseguenza, non sussistendo alcun inadempimento e, quindi, alcuna responsabilità in capo alle Amministrazioni statali, la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere che l'unico soggetto obbligato, a partire dall'anno accademico 2006/2007 in poi, alla stipulazione di un contratto di formazione specialistica con il dott. [OSCURATO:PERSONA] era l'[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania la quale, in caso di inadempimento, è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle differenze retributive tra quanto dallo stesso percepito, in base alla borsa di studio erogatagli ai sensi dell'art 6 d.lgs. n. 257 del 1991, e quanto allo stesso spettante, in base al contratto di formazione non stipulato di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 e al d.P.C.M. 7 marzo 2007, nonché all'adeguamento della sua copertura contributiva. 2. Il motivo è fondato nei termini appresso illustrati. Come ricordano i ricorrenti, costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la legge 29 dicembre 1990, n. 428,e con il d.lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole dispecializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall'art. 1, comma 300, legge23 dicembre 2005, n. 266,non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257 del 1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito del d.lgs. n. 368 del 1999 non può rite nersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi(v. tra le pronunce più recenti Cass.nn. 36427 del 2022; n. 3867 del 2023; 31311 del 2022; 31112 del 2022;30507 del 2022 ; 28665 del 2022 ) . Tale principio è richiamato anche nella sentenza impugnata che, sulla base e in applicazione di esso, ha confermato il rigetto dell’analoga pretesa avanzata da tutti gli altri medici specializzati in anni compresi tra il 1991 ed il 2006. 3. L’accoglimento dell’appello c on riferimento al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’ultimo anno del suo corso di specializzazione (anno acc. 2006/2007), è giustificato in sentenza dall’assunto che, avendo bensì anch’egli iniziato il corso prima dell’anno accademico 2006/2007 ma, a differenza degli altri, avendolo ultimato nell’ottobre del 2007 e dunque nel corso dell’anno accademico 2006/2007, a lui dovesse applicarsi, con riferimento a tale ultimo anno, il trattamento economico e giuridico previsto dagli artt. 37 –42 del d.lgs. n. 368 del 1999. Tale assunto è errato. Esso muove dall’implicita ma abbastanza chiar a pre messa esegetica secondo cui la norma di cui al comma 2 dell’art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300 dell’art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 — a mente del la quale « Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005 - 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» — , debba trovare applicazione anche ai corsi di specializzazione che – come quello di che trattasi ─ siano iniziati anteriormente all’anno accademico 2006/07 (sotto il prorogato vigore e secondo, dunque, la disciplina ivi dettata) ma siano ancora in corso all’inizio di quest’ultimo. Tale esegesi non può essere avallata per un duplice ordine di rilievi.3.1. Il primo è di carattere formale e deriva dall’univoco dato testuale emergente dal comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999. La disciplina dettata da tale disposizione e da quelle che seguono non riguarda gli effetti di un rapporto già in essere ma ha ad oggetto il contenuto di un nuovo specifico «contratto annuale di formazione-specialistica» che, sul presupposto dell’ammissione ai corsi di specializzazione (art. 36), il medico è tenuto a stipulare «all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»(enfasi aggiunta). 3.2. Il secondo è strettamente correlato al primo e attiene alla evidente diversità strutturale e morfologica degli oggetti di disciplina, tale per cui il rapporto tra l’una e l’altra normativa ─ da un lato il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dall’altro il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ─ non può ricondursi ad un mero fenomeno di successione di leggi relative alla medesima fattispecie. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte la previsione, con il d.lgs. n. 368 del 1999,di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007: ─da un lato, non costituisce il primo atto di adempimento degli obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione ma costituisce piuttosto l’esercizio di una scelta discrezionale riservata al legislatore ch e, come tale, è stata nella specie strettamente correlata alla contestualmente prevista riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e all'introduzione del già menzionato «contratto di formazione specialistica»[da stipulare e rinnovare annualmente tra le [OSCURATO:PERSONA] (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile]; ─dall’altro, e correlativamente, non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007(v. ex multis Cass. n. 4449 del 2 018 ; n. 8053 del 2020; n. 40667del 2021). Alla luce di tali principi appare evidente come la norma transitoria di cui all’art. 46, comma 2, ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999,vada interpretata nel senso che, là dove dispone, nel primo periodo, che «le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007» e, nell’ultimo periodo», che «fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257», iltermine di riferimento temporale costituito dall’anno accademico 2006-2007 vada correlato non alla mera pendenza del corso ma al suo inizioin quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato,ma da iniziare per l’appunto nel predetto annoaccademico, può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare in modo indissolubile aspetti strutturali e funzionali di una fattispecie totalmente nuova: quanto a forma, parti e contenuto del contratto, organizzazione del corso, effetti giuridici ed economici. 4. Mette conto soggiungere peraltro che, se la nuova disciplina fosse per assurdo da ritenere direttamente applicabile anche ai corsi di specializzazione già anteriormente iniziati , ne sarebbe dovuto derivare ugualmente il rigetto della domanda in quanto diretta nei confronti delle amministrazioni statali odierne ricorrenti, la nuova disciplina indicando chiaramente quale titolare dal lato passivo del rapporto le [OSCURATO:PERSONA] presso le quali i (nuovi) corsi sono organizzati. Ciò è da dirsi senza che di contro possa assumere alcun rilievo la circostanza che, come evidenziato in sentenza con affermazione non fatta segno di alcuna critica, l’[OSCURATO:PERSONA] convenuta è stata, nella specie,dichiarata priva di legittimazion e passiva dal giudice di primo grado con statuizione coperta da giudicato interno. Il rilievo sopra esposto è volto invero non già ad avallare la possibilità di una revisione di tale statuizione, peraltro neppure richiesta dalle ricorrenti, quanto piuttosto e solo a evidenziare l’infondatezza della pretesa in quanto diretta nei confronti delle stesse. 5. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con il rigetto (anche) della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 6. L’alterno esito dei gradi di merito ne giustifica l’integrale compensazione delle spese. 7. Avuto riguardo alla novità della questione trattata e considerato anche che tra le amministrazioni ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] degli Studi non sussistono effettive ragioni di contrasto — la resistenza in giudizio di quest’ultima appare invero immotivata, in quanto il tenore dei motivi esclude che essi fossero stati proposti nei suoi riguardi, tanto da doversi ritenere che l’intimazione con il ricorso sia stata fatta nei suoi confronti ai sens i dell’art. 332 c.p.c. — , si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente tra lo stesso e le amministrazioni ricorrent