CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 14/10/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020,, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. :176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 30/11/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di ricettazione in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto integrata la condotta materiale del reato in virtù del fatto che anche il possesso temporaneo della res è idoneo ad integrare il reato di ricettazione: tuttavia, non si comprende da quali elementi si possa desumere, con sufficiente certezza, che il ciclomotore in questione fosse detenuto dal Tiralongo e non da altri e diversi soggetti, soprattutto tenuto conto che lo stesso ciclomotore è stato rinvenuto nella disponibilità di persona diversa dal Tiralongo e posto sotto il vincolo del sequestro qualche giorno dopo i fatti contestati. Ancora più forzate appaiono le considerazioni svolte in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, desunto solo dal fatto che l'imputato non ha fornito indicazione alcuna in ordine alle modalità di acquisizione del possesso del ciclomotore di provenienza delittuosa. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come rilevato dalla Procura generale, il motivo è manifestamente infondato in quanto si risolve in una contestazione di merito della valutazione operata dai giudici di appello che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado, hanno scrutinato le risultanze processuali e ritenuta sussistente, con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, la prova della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli(?. 11234 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così