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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13490/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è spiegato che ostavano a detto riconoscimenti i plurimi precedenti penali dell'imputato.

Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta già prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato.

Il termine minimo di prescrzione in ordine al reato contestato è pari ad anni 10 di reclusione (pena massima per il reato di cui all'art. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen, nella formulazione vigente all'epoca di commissione del reato) e il termine massimo è pari ad anni 12 e mesi

6. La prescrizione, dunque, non è ancora oggi maturata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è spiegato che ostavano a detto riconoscimenti i plurimi precedenti penali dell'imputato. Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta già prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato. Il termine minimo di prescrzione in ordine al reato contestato è pari ad anni 10 di reclusione (pena massima per il reato di cui all'art. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen, nella formulazione vigente all'epoca di commissione del reato) e il termine massimo è pari ad anni 12 e mesi 6. La prescrizione, dunque, non è ancora oggi maturata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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