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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45385/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato furto aggravato.

Considerato che l'unico motivo del ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla valutazione del quadro probatorio, sia al trattamento sanzionatorio, oltre a essere manifestamente infondato, perché i vizi lamentati - nel caso di specie, carenza di prove e assenza di criteri oggettivi nella determinazione della pena -, non emergono dal provvedimento impugnato, non è neanche consentito in sede di legittimità, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti sia per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., così come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha adempiuto adeguatamente all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al—ceFse-m-errta- della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato furto aggravato. Considerato che l'unico motivo del ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla valutazione del quadro probatorio, sia al trattamento sanzionatorio, oltre a essere manifestamente infondato, perché i vizi lamentati - nel caso di specie, carenza di prove e assenza di criteri oggettivi nella determinazione della pena -, non emergono dal provvedimento impugnato, non è neanche consentito in sede di legittimità, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti sia per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., così come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha adempiuto adeguatamente all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al—ceFse-m-errta- della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris