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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:914
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0560 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 18 dicembre 2024 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Rappresentanza di un’istituzione da parte di uno dei suoi agenti – Interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità – Danno morale» Nella causa T‑560/21, TB , rappresentata da L. Levi e N. Flandin, avvocati, ricorrente, contro Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) , rappresentata da C. Chalanouli, in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’8 novembre 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, TB, chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del comitato di selezione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) del 10 novembre 2020 di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati selezionati per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e, in secondo luogo, in sostanza, della decisione del comitato di selezione dell’ENISA del 12 gennaio 2021 di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» e, dall’altro, il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito.

Fatti 2 Il 1 o novembre 2017 la ricorrente è stata assunta dall’ENISA come agente temporaneo, di grado AD 9, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, per occupare, per un periodo di tre anni, fino al 31 ottobre 2020, il posto di capo dell’unità «Finanze e appalti pubblici». 3 Tra il 15 maggio e il 17 novembre 2019, la ricorrente è stata collocata in congedo di malattia.

Al suo ritorno al lavoro, è stata reintegrata per occupare il posto di capo dell’unità «Ufficio per le politiche». 4 All’inizio del 2020, l’ENISA è stata oggetto di una riorganizzazione, al termine della quale le sette vecchie unità che la componevano, tra le quali figuravano le unità «Finanze e appalti pubblici» e «Ufficio per le politiche», sono state ristrutturate in sei nuove unità. 5 Il 26 febbraio 2020 il consiglio di amministrazione dell’ENISA ha adottato la decisione n.

MB/2020/5, relativa ai principi sulla riorganizzazione interna dell’ENISA.

Il nono principio elaborato da tale decisione, intitolato «Apertura», prevedeva che «le nuove funzioni e i nuovi posti presso l’ENISA [sarebbero stati] occupati mediante concorsi generali o mobilità interna, organizzati sulla base di procedure aperte e di una valutazione trasparente dei meriti e dei talenti». 6 Il 5 agosto 2020, l’ENISA ha pubblicato sul suo sito Internet due bandi relativi a due concorsi generali al fine di coprire i posti di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (ENISA-TA70-AD-2020-04) e di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (ENISA-TA71-AD-2020-05) (in prosieguo, congiuntamente: gli «avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020»), unità che facevano parte delle sei nuove unità create in occasione della riorganizzazione dell’ENISA.

Era previsto che il candidato prescelto per ciascuno di questi due posti sarebbe stato assunto come agente temporaneo di grado AD 9 per una durata di cinque anni, rinnovabile per una durata indeterminata. 7 Il 1 o settembre 2020, il direttore esecutivo dell’ENISA ha adottato l’avviso amministrativo n. 2020-11 sulle conclusioni dei dialoghi sulla mobilità interna.

Tale documento illustrava i risultati dei colloqui condotti con i capi unità individuati per la mobilità interna e precisava che il confronto tra i compiti e le funzioni esistenti nell’ambito delle strutture attuali dell’ENISA, da un lato, e i compiti e le funzioni delle nuove unità, dall’altro, aveva permesso di designare i posti di tre capi unità che avrebbero potuto essere occupati mediante mobilità interna.

I posti di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» non figuravano tra quelli identificati come idonei ad essere coperti mediante mobilità interna. 8 Il 6 settembre 2020 la ricorrente ha presentato le sue candidature ai due concorsi organizzati al fine di coprire, da un lato, il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (in prosieguo: il «primo concorso controverso») e, dall’altro, quello di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (in prosieguo: il «secondo concorso controverso»). 9 Il 17 settembre 2020 ciascun membro dei due comitati di selezione istituiti per i concorsi controversi ha compilato e firmato una dichiarazione relativa ai conflitti di interessi. 10 Con lettera del direttore esecutivo dell’ENISA, notificata alla ricorrente il 10 novembre 2020, quest’ultima veniva informata della decisione del comitato di selezione di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati prescelti per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»). 11 Il 10 dicembre 2020 il direttore esecutivo dell’ENISA ha annunciato oralmente il nome della candidata selezionata nell’ambito del secondo concorso controverso a tutti gli agenti nel corso di una sessione di domande e risposte sulla riorganizzazione dell’ENISA.

La nomina della candidata selezionata è stata ufficialmente comunicata al personale dell’ENISA con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021. 12 Con messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai suoi dati personali relativi ai due concorsi controversi. 13 Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso alle informazioni relative ai due concorsi controversi, con la quale desiderava ottenere informazioni sui suoi risultati e su quelli degli altri candidati. 14 Con lettera del 29 gennaio 2021, ricevuta dalla ricorrente il 3 febbraio successivo, l’ENISA ha risposto alla sua richiesta di accesso ai dati personali, applicando il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ).

In particolare, con tale lettera, l’ENISA comunicava alla ricorrente, in primo luogo, la valutazione della sua candidatura per il primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire che il suo nome fosse iscritto nell’elenco di riserva di tale concorso e, in secondo luogo, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso, indicando che ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per superare la prima fase di tale concorso. 15 Il 9 febbraio 2021 la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato un reclamo avverso la prima decisione impugnata e la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 16 Con decisione del 9 giugno 2021, il Parlamento ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Conclusioni delle parti 17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – annullare la prima decisione impugnata; – annullare la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno»; – annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo; – condannare l’ENISA al risarcimento del suo danno morale; – condannare l’ENISA alle spese. 18 L’ENISA chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sull’oggetto delle domande di annullamento Sull’individuazione della decisione oggetto del secondo capo delle conclusioni 19 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’identificazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dal contenuto del ricorso, in particolare dall’argomentazione sviluppata a sostegno dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale, purché tale atto riguardi, insieme all’atto oggetto delle conclusioni, una sola e medesima controversia e il convenuto abbia potuto procedere a una siffatta identificazione e, di conseguenza, non sia stato pregiudicato nei suoi diritti di difesa (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:1026 , punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 20 Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione identificata nell’indice degli allegati al ricorso come corrispondente all’allegato A.26 del fascicolo.

Questo allegato include la lettera del 29 gennaio 2021, di cui al punto 14, con cui l’ENISA ha risposto alla sua richiesta di accesso ai dati personali a suo riguardo. 21 Orbene, si deve constatare che la lettera del 29 gennaio 2021 non ha né lo scopo né l’effetto di informare la ricorrente del fatto che la sua candidatura non è stata accolta al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», ma mira unicamente a rispondere alla sua domanda di comunicazione dei suoi dati personali, conformemente alla normativa applicabile. 22 Tuttavia, come si evince dal precedente punto 11, alla data della domanda di comunicazione dei dati personali, la ricorrente era già a conoscenza del nome della candidata selezionata per ricoprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», che era stato annunciato oralmente dal direttore esecutivo dell’ENISA il 10 dicembre 2020 durante una sessione di domande e risposte e poi comunicato ufficialmente al personale dell’ENISA tramite e-mail del 12 gennaio 2021. 23 Di conseguenza, è la comunicazione ufficiale, con il messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021, del nome della candidata prescelta per coprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» che concretizza la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura della ricorrente a detto posto.

Infatti, la comunicazione ufficiale di tale informazione implica necessariamente il rigetto della candidatura della ricorrente nell’ambito del secondo concorso controverso. 24 Pertanto, nei limiti in cui il messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021 rientra, con la lettera del 29 gennaio 2021, in un’unica controversia, in cui l’ENISA era in grado di procedere a una siffatta identificazione e, pertanto, non è stata lesa nei suoi diritti della difesa, si deve ritenere che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» riguardino la decisione del 12 gennaio 2021, che figura nell’allegato A.25 del fascicolo (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), e non la lettera del 29 gennaio 2021.

Sulla domanda diretta all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo 25 Secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, quale previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono solo una condizione preliminare all’adizione del giudice.

Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo che ne è stato l’oggetto, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto contro cui tale reclamo è rivolto (v. sentenza del 19 ottobre 2022, JS/CRU, T‑271/20 , non pubblicata, EU:T:2022:652 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, occorre osservare che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la prima e la seconda decisione impugnata (in prosieguo: le «decisioni impugnate») di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei candidati prescelti per i due posti controversi, senza avere una portata diversa.

Il fatto che il consiglio di amministrazione dell’ENISA sia stato indotto, in risposta agli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo reclamo, a fornire precisazioni sulla motivazione di tali decisioni non può giustificare che il rigetto del reclamo sia considerato come un atto autonomo lesivo per la ricorrente, dato che la motivazione di detto rigetto coincide, in sostanza, con quella delle decisioni contro le quali tale reclamo è stato diretto.

Di conseguenza, il ricorso di annullamento della ricorrente deve essere considerato come diretto contro le decisioni impugnate, la cui legittimità deve, se del caso, essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo. 27 Pertanto, la domanda di annullamento deve essere considerata come diretta unicamente contro le decisioni impugnate.

Sulla ricevibilità Sull’eccezione di irricevibilità relativa alla rappresentanza dell’ENISA 28 In risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente sostiene che il requisito della rappresentanza da parte di un avvocato indipendente e sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che egli rappresenta, stabilito dalla giurisprudenza, non era soddisfatto nel caso di specie, in quanto uno degli agenti che rappresentano l’ENISA nel presente procedimento è la persona prescelta per uno dei posti di lavoro controversi. 29 L’ENISA contesta le affermazioni della ricorrente a causa, in particolare, dello status di co-agente di tale persona nell’ambito di un gruppo di tre agenti, assistiti da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] premesso, per evitare qualsiasi apparenza di mancanza di indipendenza, l’ENISA ha revocato il mandato a due dei tre agenti inizialmente nominati per rappresentarla, mantenendo il mandato ad litem che nominava il terzo agente, assistito dallo stesso avvocato. 30 Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo: «Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato. (…) Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato. (…)». 31 Inoltre, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede quanto segue: «Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea]». 32 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di procedura, il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione europee menzionate nell’articolo 13, paragrafo 1, TUE, nonché gli organi od organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale. 33 Da tali disposizioni risulta quindi che, quando è parte in una controversia dinanzi al Tribunale, l’ENISA, che è un organismo inizialmente istituito dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione ( GU 2004, L 77, pag. 1 ), e ora disciplinato dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) ( GU 2019, L 151, pag. 15 ), deve essere rappresentata davanti al Tribunale da un agente nominato per ogni causa, assistito, se del caso, da un consulente o da un avvocato. 34 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, lo scopo della rappresentanza legale delle parti che non rientrano nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è, da un lato, nell’impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, nel garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 46 , e giurisprudenza ivi citata). 35 In tale contesto, la Corte ha evidenziato che lo scopo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato quale previsto all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si esercita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, consiste prima di tutto nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge, delle norme professionali e delle norme deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 47 , e giurisprudenza ivi citata). 36 Il requisito di indipendenza dell’avvocato viene definito non soltanto in negativo, vale a dire nel senso di mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente, ma anche in positivo, ossia mediante un riferimento alla deontologia (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 49 , e giurisprudenza ivi citata). 37 Per quanto riguarda la definizione positiva della nozione di «indipendenza», la Corte ha espressamente evidenziato che tale nozione deve essere intesa nel senso che essa richiede l’assenza non già di qualsivoglia legame tra l’avvocato e il suo cliente, ma unicamente di legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell’avvocato di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 52 , e giurisprudenza ivi citata). 38 Infatti, applicando il requisito di indipendenza imposto dal diritto dell’Unione ai rappresentanti delle parti non privilegiate, il giudice dell’Unione esercita un sindacato ristretto in quanto esso si limita a sanzionare con l’irricevibilità il ricorso di cui è investito nelle ipotesi in cui risulta manifestamente che il rappresentante di cui trattasi non è in grado di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del suo cliente, sicché tale rappresentante deve essere escluso nell’interesse di quest’ultimo (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 53 , e giurisprudenza ivi citata). 39 In terzo luogo, tuttavia, va notato che la giurisprudenza citata nei paragrafi da 34 a 38 è stata sviluppata esclusivamente in relazione alla rappresentanza da parte di un avvocato di parti non privilegiate ai sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 40 Come risulta chiaramente dai punti da 30 a 33, supra , poiché l’ENISA deve essere rappresentata davanti al Tribunale da un agente, se necessario assistito da un avvocato, è una parte privilegiata ai sensi del primo comma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 41 Di conseguenza, i principi derivati dalla giurisprudenza di cui ai precedenti punti da 34 a 38 non sono applicabili all’ENISA. 42 In quarto luogo, anche supponendo che i principi derivati dalla giurisprudenza di cui ai punti da 34 a 38 supra siano trasponibili alle parti in posizione privilegiata ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non risulta dalle memorie scritte della ricorrente che essa metta in dubbio l’indipendenza del terzo agente o quella dell’avvocato che rappresenta l’ENISA nel presente procedimento. 43 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla ricorrente va respinta.

Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’interesse ad agire della ricorrente 44 L’ENISA fa valere che la ricorrente non ha più interesse ad agire in quanto ha rassegnato le dimissioni circa dieci giorni dopo la proposizione del presente ricorso.

Pertanto, essa sottolinea che la ricorrente si è dimessa volontariamente per occupare un altro impiego, il che dimostrerebbe che non intendeva più lavorare per l’ENISA. 45 Secondo l’ENISA, la situazione della ricorrente non è paragonabile a quella di un funzionario in invalidità, che non abbia scelto di trovarsi in una situazione medica che gli impedisce di esercitare la sua attività e che, se si trova in una situazione reversibile, può riprendere le attività che ha lasciato. 46 Peraltro, l’ENISA sostiene che, qualora la ricorrente fosse risultata vittoriosa nel caso di specie, essa non reintegrerebbe automaticamente le sue funzioni presso l’ENISA, dato che il suo nome, in funzione dell’esecuzione della sentenza, sarebbe iscritto nell’elenco di riserva, senza diritto soggettivo ad essere selezionata e a vedersi aggiudicare un nuovo contratto. 47 L’ENISA contesta altresì l’argomento della ricorrente secondo cui essa conserva un interesse ad agire affinché l’asserita illegittimità non si ripeta in futuro nell’ambito di un procedimento analogo.

Essa osserva, al riguardo, che la ricorrente lavora ormai per un altro datore di lavoro e che il suo interesse a proseguire la presente causa è puramente giuridico. 48 La ricorrente contesta la fondatezza delle affermazioni dell’ENISA. 49 A tale riguardo si deve ricordare che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

La prova di un interesse di questo tipo, che va valutato con riferimento al giorno di proposizione del ricorso e che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere fornita dal ricorrente (v. sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑236/17 P , EU:C:2019:258 , punto 91 e giurisprudenza ivi citata). 50 Tale interesse ad agire deve essere concreto ed attuale.

Non può riguardare una situazione futura ed ipotetica.

Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire.

Il giudice adito può sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento del procedimento la mancanza di interesse di una parte a mantenere la propria domanda a causa del verificarsi di un fatto intervenuto successivamente alla data dell’atto introduttivo del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑236/17 P , EU:C:2019:258 , punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 51 Infatti, se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 43 ). 52 Orbene, dalla giurisprudenza emerge che un funzionario che, rassegnando le dimissioni, ha manifestato la sua volontà di cessare di appartenere all’istituzione presso la quale erano vacanti i posti che sono stati attribuiti mediante l’atto impugnato ha perso, in via di principio, il suo interesse personale all’annullamento di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 1975, Marenco e a./Commissione, da 81/74 a 88/74 , EU:C:1975:139 , punti 6 e 7 ). 53 È vero che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno per il fatto che l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti in corso di causa.

Infatti, la persona interessata dall’atto in parola può conservare un interesse a che sia annullato per ottenere il ripristino della sua situazione o per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia l’atto impugnato.

Anche nel caso in cui, in ragione delle circostanze, si riveli impossibile, per l’istituzione da cui promana l’atto annullato, adempiere l’obbligo di adottare le misure che l’esecuzione della sentenza che ha pronunciato tale annullamento richiede, il ricorso di annullamento può conservare un interesse quale fondamento per un eventuale ricorso per responsabilità (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 54 Spetta tuttavia al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, il quale costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio.

In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l’interesse che per esso riveste l’annullamento di tale atto (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 55 Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni dall’ENISA il 7 ottobre 2021, ossia quasi un mese dopo la proposizione del presente ricorso, atteso che l’atto introduttivo è stato depositato il 2 settembre 2021.

Con le sue dimissioni, la ricorrente ha quindi manifestato la propria volontà di cessare di lavorare per l’ENISA. 56 Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente ha accompagnato la sua domanda di annullamento con una domanda di risarcimento del danno morale a causa degli illeciti asseritamente commessi dall’ENISA.

Essa sottolinea di conservare un interesse ad agire per chiedere, in caso di annullamento delle decisioni impugnate, un risarcimento del danno morale che deriverebbe da tali decisioni. 57 Di conseguenza, si deve concludere che, sebbene la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni dopo la presentazione del presente ricorso, ha interesse ad ottenere l’annullamento delle decisioni contestate, in conformità con la giurisprudenza citata al punto 53 di cui sopra.

Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente deve essere respinta in quanto infondata.

Nel merito Sulle conclusioni di annullamento 58 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo verte sull’illegittimità delle decisioni impugnate, in quanto esse risultano dalla decisione implicita di non identificare i posti di capo dell’unità «Ufficio per le politiche» e capo dell’unità «Finanze e appalti pubblici» come idonei ad essere occupati tramite la mobilità interna e gli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020, essendo tale decisione e tali avvisi, secondo la ricorrente, anch’essi illegittimi.

Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto comprende l’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione.

Il terzo motivo è dedotto unicamente contro la prima decisione impugnata e verte sulla violazione del principio di imparzialità del comitato di selezione, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sulla violazione dell’articolo 14 della decisione n.

MB/2013/6 del consiglio di amministrazione dell’ENISA, relativa alle norme procedurali interne per il consiglio di amministrazione dell’ENISA e il comitato esecutivo dell’ENISA. 59 Il Tribunale deve esaminare in primo luogo il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto comprende l’obbligo di motivazione delle decisioni impugnate. 60 Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che l’ENISA non ha rispettato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione, che comprende il diritto di ricevere informazioni sufficienti per contestare un atto giuridico. 61 Per quanto riguarda la prima decisione impugnata, in primo luogo, la ricorrente osserva che essa indicava unicamente che il comitato di selezione non era stato in grado di iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati prescelti per il primo concorso controverso. 62 La ricorrente precisa che è solo dopo le sue domande del 3 e del 10 gennaio 2021 che ella ha infine ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione del suo colloquio e della sua prova scritta, consistente in un formulario di valutazione e in una tabella contenente commenti e punteggi. 63 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione da essa ricevuta non le consente di comprendere la corrispondenza tra i commenti e i punteggi nella tabella, poiché taluni commenti molto positivi corrispondono al punteggio di 7,5/10, mentre altri commenti anch’essi molto positivi e non contenenti alcuna critica corrispondono alla nota di 6,5/10. 64 In terzo luogo, la ricorrente sostiene in particolare che nessuna informazione complementare accompagna la prova scritta per la quale ella ha ottenuto il punteggio di 23,5/40. 65 Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, in primo luogo, la ricorrente sottolinea di aver appreso che la sua candidatura al secondo concorso controverso era stata respinta quando il direttore esecutivo dell’ENISA aveva annunciato, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021, inviato al personale dell’ENISA, il nome della candidata prescelta per il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 66 La ricorrente precisa che è solo dopo averla richiesta che essa ha infine ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso. 67 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione sommaria della sua valutazione non soddisfa i requisiti della giurisprudenza e non le consente di comprendere le ragioni per le quali essa non è stata neppure ritenuta ammissibile al concorso, nonostante la sua precedente esperienza professionale acquisita in seno all’ENISA per un periodo di tre anni in qualità di capo delle unità «Finanze e appalti pubblici» e «Ufficio per le politiche». 68 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che esistono incongruenze tra il modulo di valutazione relativo al posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e quello relativo al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 69 Infine, per quanto riguarda le decisioni impugnate, la ricorrente sostiene che essa avrebbe dovuto ricevere informazioni sugli altri candidati, conformemente al punto 5 degli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020, secondo il quale «[t]utte le richieste di informazioni o di ragguagli relative al concorso, comprese quelle relative ai risultati dei candidati, devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica». 70 L’ENISA critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente. 71 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello statuto, ogni decisione recante pregiudizio deve essere motivata.

Tale obbligo corrisponde a quello previsto, più in generale, all’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché all’articolo 41 della Carta, vertente sul principio di buona amministrazione, in particolare al suo paragrafo 2, lettera c). 72 Secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare una decisione delle istituzioni dell’Unione lesiva ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 73 Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 74 Infatti, l’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni non costituisce soltanto, in generale, l’espressione della trasparenza dell’azione dell’amministrazione, ma deve anche consentire al singolo di decidere, con piena cognizione di causa, se sia per lui utile adire un giudice.

Esiste quindi un rapporto stretto tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑404/20 , EU:T:2021:608 , punto 47 e giurisprudenza citata). 75 Inoltre, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo.

Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 76 Al riguardo la Corte ha dichiarato che l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione.

Pertanto, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione.

Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore.

Per questo motivo l’esistenza di un principio di motivazione è oggetto di una valutazione circostanziata da parte del giudice dell’Unione, quando quest’ultimo deve decidere se un’integrazione della motivazione sia ammissibile in corso di causa (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata) 77 Infine, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi.

Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 78 Quindi, il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 25 ). 79 I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 80 È alla luce di tali principi che occorre valutare se l’ENISA abbia rispettato il principio di buona amministrazione nella parte in cui include l’obbligo di motivazione delle decisioni impugnate. – Sulla prima decisione impugnata 81 In primo luogo, dal punto 4 dell’avviso di posto vacante del primo concorso controverso, contenuto nell’allegato A.26 del fascicolo, risulta che, al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo», il comitato di selezione doveva, in un primo tempo, valutare se i candidati avessero le «qualifiche e l’esperienza richieste» per essere ritenuti ammissibili ai fini del concorso in questione. 82 Inoltre, dal punto 5 di tale avviso si evince che, in una seconda fase, i candidati ritenuti ammissibili sarebbero stati invitati a sottoporsi a una «procedura di selezione» consistente in due test: un colloquio e una prova scritta. 83 Nel caso in questione, dal punto 10 supra risulta che, il 10 novembre 2020, il direttore esecutivo dell’ENISA ha informato la ricorrente della decisione del comitato di selezione di non includere il suo nome nell’elenco dei candidati vincitori del concorso.

Come risulta dai punti da 12 a 14 supra , a seguito delle richieste di accesso ai propri dati personali della ricorrente, il 29 gennaio 2021 l’ENISA le ha comunicato la valutazione della sua candidatura al primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire l’inserimento del suo nome nell’elenco di riserva di tale concorso. 84 Si deve pertanto ritenere che la prima decisione impugnata rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, come indicato al punto 79 supra . 85 In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 86 Pertanto, poiché l’obbligo di motivazione deve essere conciliato, nel caso di un concorso o, più in generale, di una procedura di selezione, con il rispetto della segretezza delle delibere della commissione giudicatrice, la comunicazione dei voti del candidato, nella misura in cui riflettono le valutazioni comparative effettuate dalla commissione giudicatrice costituisce, in linea di principio, una motivazione sufficiente (v. sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 87 Dal punto 73 supra emerge tuttavia che la motivazione, in linea di principio, dev’essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. 88 In particolare, nell’ambito dei concorsi per l’accesso ai posti di funzionario o di agente temporaneo dell’Unione, al termine della seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, il candidato che si è sottoposto alle prove relative a tale seconda fase deve, in linea di principio, ricevere la notifica del punteggio ottenuto in tali prove contestualmente alla decisione di non includere il suo nome nell’elenco degli idonei di tale concorso (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punti da 50 a 60 ). 89 Infatti, in questa particolare materia, e fatte salve circostanze eccezionali come quelle che caratterizzano l’organizzazione di concorsi con un numero elevato di partecipanti, la giurisprudenza non subordina il rispetto dell’obbligo di motivazione alla presentazione di una qualsiasi domanda, che si tratti di un previo reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o di una domanda di riesame (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punti 31 e 41 ). 90 Orbene, si deve osservare che la prima decisione impugnata è così formulata: «Con riferimento alla Sua candidatura alla procedura di selezione di cui sopra, al colloquio e alla prova scritta ai quali è stata convocata, la presente lettera ha lo scopo di informarLa che, a seguito di una valutazione approfondita, il comitato di selezione non ha potuto iscrivere il Suo nome nell’elenco degli idonei in tale occasione.

La presente decisione non pregiudica la Sua partecipazione a eventuali future procedure di selezione presso l’ENISA e per le quali Lei soddisfa le condizioni di ammissibilità.

Le ricordo che è necessario presentare una nuova candidatura per ogni procedura di selezione che possa suscitare il Suo interesse.

Colgo l’occasione per ringraziarLa per il suo interesse alle attività dell’ENISA e le auguro pieno successo nella Sua futura carriera». 91 Ne consegue che la prima decisione impugnata, con la quale la ricorrente ha appreso il rigetto della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo», contiene come unica indicazione la menzione del suo fallimento nella procedura di selezione.

Così facendo, essa si limita ad informare la ricorrente del rigetto della sua candidatura senza notificarle i punteggi attribuiti dal comitato di selezione nell’ambito delle due prove della procedura di selezione. 92 È vero, come risulta dal punto 14 supra , che il 29 gennaio 2021 l’ENISA ha comunicato alla ricorrente i punteggi e la valutazione della sua candidatura nell’ambito del primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire l’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva di tale concorso. 93 Tuttavia, come risulta dai punti da 12 a 14 supra , è solo a seguito delle domande della ricorrente dirette ad ottenere l’accesso ai suoi dati personali che l’ENISA le ha infine comunicato la valutazione della sua candidatura nell’ambito del primo concorso controverso, menzionando i punteggi che aveva ricevuto per le due prove della procedura di selezione. 94 In terzo luogo, è vero che, per tenere conto delle difficoltà pratiche che sorgono in un concorso con un gran numero di partecipanti, la commissione giudicatrice può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente spiegazioni individuali ai candidati che lo richiedano espressamente (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 95 Tuttavia, nel caso in esame, non sono state stabilite le circostanze eccezionali richieste dalla giurisprudenza citata al punto 94 supra .

Infatti, l’ENISA non ha neppure sostenuto, né tanto meno dimostrato, che la procedura di selezione relativa al primo concorso controverso corrispondeva ad un concorso con numerosi candidati, cosicché essa non sarebbe stata in grado, da un punto di vista pratico, di fornire una motivazione sufficiente a ciascun candidato in tempo utile e che avrebbe potuto limitarsi a fornire successivamente spiegazioni individuali ai candidati che ne avessero espressamente fatto domanda. 96 Come precisato dall’ENISA in udienza, tra le 111 candidature depositate nell’ambito del primo concorso controverso, solo 14 candidati, tra cui la ricorrente, sono stati invitati nella seconda fase di detto concorso, consistente in un colloquio e in una prova scritta.

In tali circostanze, l’invio di una risposta dettagliata alla ricorrente non avrebbe comportato un carico di lavoro eccessivo per l’ENISA, soprattutto perché si trattava di una decisione con la conseguenza indiretta di non consentire ad un agente di continuare a lavorare per l’agenzia per la quale aveva lavorato per più di tre anni (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punto 58 ). 97 Pertanto, si deve concludere che la prima decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. – Sulla seconda decisione impugnata 98 In primo luogo, dal punto 4 dell’avviso di posto vacante del secondo concorso controverso, contenuto nell’allegato A.26 del fascicolo, risulta che, al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», il comitato di selezione doveva, in un primo tempo, valutare se i candidati avessero le «qualifiche e l’esperienza richieste» per essere considerati ammissibili al concorso in questione. 99 Inoltre, dal punto 5 di tale avviso si evince che, in una seconda fase, i candidati ritenuti ammissibili sarebbero stati invitati a sottoporsi a una «procedura di selezione» consistente in due test: un colloquio e una prova scritta. 100 Nel caso di specie, come risulta dai punti 12 e 14 supra , nell’ambito del secondo concorso controverso, la ricorrente non ha raggiunto la soglia necessaria per essere valutata in merito alle «qualifiche ed esperienze richieste» e quindi per essere invitata a sostenere il colloquio e poi la prova scritta. 101 È vero che dal punto 4 di detto avviso di posto vacante risulta che l’operazione di selezione delle candidature è stata attuata in due tempi.

In particolare, nell’ambito della valutazione delle «qualifiche ed esperienze richieste», in primo luogo, il comitato di selezione doveva esaminare se i candidati soddisfacessero i «criteri di ammissibilità».

In secondo luogo, per i candidati che soddisfacevano i «criteri di ammissibilità», il comitato di selezione doveva esaminare se soddisfacessero i «criteri di selezione», consistenti in cinque «criteri a ponderazione elevata» e tre «criteri di bassa ponderazione». 102 A tal riguardo, occorre constatare che, sebbene la modalità di valutazione di tali criteri fosse distinta, in quanto i «criteri di selezione» erano accompagnati da una valutazione numerica, contrariamente ai «criteri di ammissibilità», resta il fatto che i «criteri di selezione», che miravano a valutare il possesso di taluni diplomi, la durata delle esperienze professionali in taluni settori e il possesso di talune competenze, corrispondevano a dati obiettivi e non erano soggetti a giudizi di valore da parte della commissione giudicatrice.

Inoltre, l’avviso di posto vacante distingue chiaramente la valutazione delle «qualifiche e esperienza richieste», di cui al suo punto 4 e che comporta i «criteri di ammissibilità» e i «criteri di selezione», dalla «procedura di selezione» propriamente detta, prevista al suo punto 5 e comprendente il colloquio e la prova scritta. 103 Di conseguenza, si deve ritenere che la seconda decisione impugnata rientri nella prima fase dei lavori della commissione giudicatrice di cui al punto 79 supra . 104 A questo proposito, tale prima fase, segnatamente in un concorso per titoli, consiste nel confronto tra i titoli presentati dai candidati e le qualifiche richieste nel bando di concorso.

Poiché tale confronto si basa su dati obiettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici non vieta che siano comunicati quei dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde consentire a coloro che non sono stati ammessi alle prove d’esame di rendersi conto dei possibili motivi che hanno determinato la loro eliminazione (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 105 Inoltre, anche se la commissione giudicatrice è tenuta a fornire, in una prima fase, solo una motivazione sommaria, come nel caso di un concorso con un numero elevato di partecipanti, la motivazione deve includere i risultati del concorso di cui trattasi, senza che si possa pretendere dai candidati che ne sollecitino la comunicazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punti 35 e 36 ). 106 In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione della seconda decisione impugnata, occorre rammentare che, come risulta dal punto 11 supra , la ricorrente è stata informata del risultato della sua candidatura solo implicitamente quando, il 10 dicembre 2020, il nome del candidato vincitore del secondo concorso controverso è stato annunciato oralmente dal direttore esecutivo dell’ENISA a tutto il personale durante una sessione di domande e risposte, e poi comunicato ufficialmente al personale dell’ENISA tramite e-mail del 12 gennaio 2021. 107 Dai punti 12 e 14 supra risulta inoltre che è solo dopo aver inviato le due domande del 3 e del 10 gennaio 2021 che la ricorrente ha ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso, la quale indicava che non aveva raggiunto la soglia richiesta per essere ammessa alla fase successiva di tale concorso. 108 Come rilevato nel punto 23 supra , è stata la comunicazione ufficiale, tramite e-mail del 12 gennaio 2021, delle informazioni relative al nome del candidato selezionato per ricoprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» a concretizzare la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non ammettere la candidatura della ricorrente per tale posto.

Infatti, la comunicazione ufficiale di tale informazione implica necessariamente il rigetto della candidatura della ricorrente nell’ambito del secondo concorso controverso. 109 Nel caso in esame, è giocoforza constatare che la ricorrente ha appreso in via del tutto casuale di non essere stata ammessa al colloquio e alla prova scritta, mentre dal precedente punto 105 si evince che un candidato a un concorso a cui viene negata l’ammissione al termine della prima fase come definito al precedente punto 104, deve essere almeno informato del risultato di tale procedura di reclutamento, e ciò anche nel caso di un concorso con un numero elevato di partecipanti.

Infatti, il risultato della procedura di reclutamento alla quale un funzionario o un agente ha partecipato costituisce un’informazione minima che deve essere fornita in ogni caso ai candidati, dal momento che non ci si può ragionevolmente attendere da questi ultimi che essi chiedano la comunicazione di tale risultato, quando la sua stessa esistenza non è loro nota. 110 Di conseguenza, occorre rilevare che la seconda decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. 111 Alla luce delle considerazioni che precedono e della giurisprudenza citata ai punti 73, 88 e 89 supra , si deve concludere che l’ENISA non ha rispettato l’obbligo ad essa incombente di motivare le decisioni impugnate e, di conseguenza, ha violato il diritto della ricorrente a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta. 112 Occorre ricordare che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, essa deve cercare di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa nell’ambito di tale procedura e gli interessi degli altri candidati, di modo che essa è tenuta a prendere in considerazione non soltanto la necessità di reintegrare nei loro diritti i candidati lesi, ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati A tal fine, detto giudice deve tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche le varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio.

Possono altresì essere pertinenti, nell’ambito di tale valutazione, elementi quali il numero di persone interessate dall’irregolarità della procedura di selezione e il numero di candidati selezionati (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P , EU:C:2019:378 , punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata). 113 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, si deve constatare che i vizi che inficiano le decisioni impugnate sono caratterizzati dalla violazione dell’obbligo di motivazione, che costituisce una formalità sostanziale e la cui inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

In secondo luogo, dal fascicolo non risulta che tali vizi abbiano inficiato unicamente le decisioni impugnate, cosicché non si può escludere che gli altri candidati che non sono stati ammessi al termine della seconda fase del primo concorso controverso nonché quelli che non sono stati ammessi al termine della prima fase del secondo concorso controverso si siano trovati di fronte alla stessa illegittimità.

In terzo luogo, l’eventuale annullamento delle decisioni impugnate non implicherebbe necessariamente la nomina della ricorrente all’uno o all’altro dei posti di capo unità ai quali ella si era candidata.

Infine, in quarto luogo, anche supponendo che l’ENISA, nell’ambito delle misure volte a ripristinare i diritti della ricorrente, intendesse procedere alla sua nomina nell’uno o nell’altro dei posti di capo unità di cui trattasi nella presente causa, una siffatta nomina potrebbe rimettere in discussione, se del caso, la nomina di una sola persona.

Pertanto, tenuto conto di tali elementi, il Tribunale non si trova in una situazione eccezionale in cui la soluzione di annullamento dovrebbe essere considerata eccessiva rispetto ai diritti dei terzi. 114 Pertanto, si deve accogliere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti a suo sostegno, e annullare le decisioni impugnate, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Sulla domanda di risarcimento 115 A sostegno della domanda di risarcimento, la ricorrente ritiene di aver subito un danno morale derivante dagli illeciti commessi dall’ENISA, che hanno comportato in capo ad essa uno stress rilevante e forti sentimenti di ingiustizia e di mancato rispetto, che hanno pregiudicato la sua salute e la sua dignità.

Essa ritiene che il suo danno morale non possa essere risarcito con il semplice annullamento delle decisioni impugnate.

Chiede, di conseguenza, la condanna del ENISA a versarle un risarcimento danni stimato, ex aequo et bono, in EUR 5000. 116 L’ENISA non presenta argomenti relativi alla domanda risarcitoria della ricorrente. 117 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, il carattere reale e certo del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito contestato e tale danno (v. sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18 , EU:T:2021:4 , punto 116 e giurisprudenza ivi citata). 118 Peraltro, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che un danno di ordine immateriale o morale può, in talune situazioni, essere considerato riparato in maniera adeguata e sufficiente attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo che lo ha causato (v. sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 197 e giurisprudenza ivi citata). 119 Nel caso di specie, occorre constatare che, tenuto conto della natura degli illeciti commessi dall’ENISA e della natura del danno lamentato, l’annullamento degli atti impugnati è, nelle circostanze del caso di specie, idoneo a garantire un risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale lamentato. 120 Pertanto, le conclusioni risarcitorie della ricorrente devono essere respinte in quanto infondate nella parte in cui vertono sul danno morale derivante dall’illegittimità delle decisioni impugnate.

Sulle spese 121 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

L’ENISA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del comitato di selezione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) di non iscrivere il nome di TB nell’elenco dei candidati prescelti per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (ENISA-TA70-AD-2020-04) è annullata. 2) La decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura di TB al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (ENISA-TA71-AD-2020-05) è annullata. 3) Le altre conclusioni del ricorso sono respinte. 4) L’ENISA è condannata alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2024. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0560 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 18 dicembre 2024 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Rappresentanza di un’istituzione da parte di uno dei suoi agenti – Interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità – Danno morale» Nella causa T‑560/21, TB , rappresentata da L. Levi e N. Flandin, avvocati, ricorrente, contro Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) , rappresentata da C. Chalanouli, in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’8 novembre 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, TB, chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del comitato di selezione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) del 10 novembre 2020 di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati selezionati per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e, in secondo luogo, in sostanza, della decisione del comitato di selezione dell’ENISA del 12 gennaio 2021 di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» e, dall’altro, il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito. Fatti 2 Il 1 o novembre 2017 la ricorrente è stata assunta dall’ENISA come agente temporaneo, di grado AD 9, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, per occupare, per un periodo di tre anni, fino al 31 ottobre 2020, il posto di capo dell’unità «Finanze e appalti pubblici». 3 Tra il 15 maggio e il 17 novembre 2019, la ricorrente è stata collocata in congedo di malattia. Al suo ritorno al lavoro, è stata reintegrata per occupare il posto di capo dell’unità «Ufficio per le politiche». 4 All’inizio del 2020, l’ENISA è stata oggetto di una riorganizzazione, al termine della quale le sette vecchie unità che la componevano, tra le quali figuravano le unità «Finanze e appalti pubblici» e «Ufficio per le politiche», sono state ristrutturate in sei nuove unità. 5 Il 26 febbraio 2020 il consiglio di amministrazione dell’ENISA ha adottato la decisione n. MB/2020/5, relativa ai principi sulla riorganizzazione interna dell’ENISA. Il nono principio elaborato da tale decisione, intitolato «Apertura», prevedeva che «le nuove funzioni e i nuovi posti presso l’ENISA [sarebbero stati] occupati mediante concorsi generali o mobilità interna, organizzati sulla base di procedure aperte e di una valutazione trasparente dei meriti e dei talenti». 6 Il 5 agosto 2020, l’ENISA ha pubblicato sul suo sito Internet due bandi relativi a due concorsi generali al fine di coprire i posti di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (ENISA-TA70-AD-2020-04) e di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (ENISA-TA71-AD-2020-05) (in prosieguo, congiuntamente: gli «avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020»), unità che facevano parte delle sei nuove unità create in occasione della riorganizzazione dell’ENISA. Era previsto che il candidato prescelto per ciascuno di questi due posti sarebbe stato assunto come agente temporaneo di grado AD 9 per una durata di cinque anni, rinnovabile per una durata indeterminata. 7 Il 1 o settembre 2020, il direttore esecutivo dell’ENISA ha adottato l’avviso amministrativo n. 2020-11 sulle conclusioni dei dialoghi sulla mobilità interna. Tale documento illustrava i risultati dei colloqui condotti con i capi unità individuati per la mobilità interna e precisava che il confronto tra i compiti e le funzioni esistenti nell’ambito delle strutture attuali dell’ENISA, da un lato, e i compiti e le funzioni delle nuove unità, dall’altro, aveva permesso di designare i posti di tre capi unità che avrebbero potuto essere occupati mediante mobilità interna. I posti di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» non figuravano tra quelli identificati come idonei ad essere coperti mediante mobilità interna. 8 Il 6 settembre 2020 la ricorrente ha presentato le sue candidature ai due concorsi organizzati al fine di coprire, da un lato, il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (in prosieguo: il «primo concorso controverso») e, dall’altro, quello di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (in prosieguo: il «secondo concorso controverso»). 9 Il 17 settembre 2020 ciascun membro dei due comitati di selezione istituiti per i concorsi controversi ha compilato e firmato una dichiarazione relativa ai conflitti di interessi. 10 Con lettera del direttore esecutivo dell’ENISA, notificata alla ricorrente il 10 novembre 2020, quest’ultima veniva informata della decisione del comitato di selezione di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati prescelti per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»). 11 Il 10 dicembre 2020 il direttore esecutivo dell’ENISA ha annunciato oralmente il nome della candidata selezionata nell’ambito del secondo concorso controverso a tutti gli agenti nel corso di una sessione di domande e risposte sulla riorganizzazione dell’ENISA. La nomina della candidata selezionata è stata ufficialmente comunicata al personale dell’ENISA con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021. 12 Con messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai suoi dati personali relativi ai due concorsi controversi. 13 Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso alle informazioni relative ai due concorsi controversi, con la quale desiderava ottenere informazioni sui suoi risultati e su quelli degli altri candidati. 14 Con lettera del 29 gennaio 2021, ricevuta dalla ricorrente il 3 febbraio successivo, l’ENISA ha risposto alla sua richiesta di accesso ai dati personali, applicando il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ). In particolare, con tale lettera, l’ENISA comunicava alla ricorrente, in primo luogo, la valutazione della sua candidatura per il primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire che il suo nome fosse iscritto nell’elenco di riserva di tale concorso e, in secondo luogo, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso, indicando che ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per superare la prima fase di tale concorso. 15 Il 9 febbraio 2021 la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato un reclamo avverso la prima decisione impugnata e la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 16 Con decisione del 9 giugno 2021, il Parlamento ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Conclusioni delle parti 17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – annullare la prima decisione impugnata; – annullare la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la sua candidatura al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno»; – annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo; – condannare l’ENISA al risarcimento del suo danno morale; – condannare l’ENISA alle spese. 18 L’ENISA chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sull’oggetto delle domande di annullamento Sull’individuazione della decisione oggetto del secondo capo delle conclusioni 19 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’identificazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dal contenuto del ricorso, in particolare dall’argomentazione sviluppata a sostegno dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale, purché tale atto riguardi, insieme all’atto oggetto delle conclusioni, una sola e medesima controversia e il convenuto abbia potuto procedere a una siffatta identificazione e, di conseguenza, non sia stato pregiudicato nei suoi diritti di difesa (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:1026 , punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 20 Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione identificata nell’indice degli allegati al ricorso come corrispondente all’allegato A.26 del fascicolo. Questo allegato include la lettera del 29 gennaio 2021, di cui al punto 14, con cui l’ENISA ha risposto alla sua richiesta di accesso ai dati personali a suo riguardo. 21 Orbene, si deve constatare che la lettera del 29 gennaio 2021 non ha né lo scopo né l’effetto di informare la ricorrente del fatto che la sua candidatura non è stata accolta al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», ma mira unicamente a rispondere alla sua domanda di comunicazione dei suoi dati personali, conformemente alla normativa applicabile. 22 Tuttavia, come si evince dal precedente punto 11, alla data della domanda di comunicazione dei dati personali, la ricorrente era già a conoscenza del nome della candidata selezionata per ricoprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», che era stato annunciato oralmente dal direttore esecutivo dell’ENISA il 10 dicembre 2020 durante una sessione di domande e risposte e poi comunicato ufficialmente al personale dell’ENISA tramite e-mail del 12 gennaio 2021. 23 Di conseguenza, è la comunicazione ufficiale, con il messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021, del nome della candidata prescelta per coprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» che concretizza la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura della ricorrente a detto posto. Infatti, la comunicazione ufficiale di tale informazione implica necessariamente il rigetto della candidatura della ricorrente nell’ambito del secondo concorso controverso. 24 Pertanto, nei limiti in cui il messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021 rientra, con la lettera del 29 gennaio 2021, in un’unica controversia, in cui l’ENISA era in grado di procedere a una siffatta identificazione e, pertanto, non è stata lesa nei suoi diritti della difesa, si deve ritenere che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» riguardino la decisione del 12 gennaio 2021, che figura nell’allegato A.25 del fascicolo (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), e non la lettera del 29 gennaio 2021. Sulla domanda diretta all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo 25 Secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, quale previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono solo una condizione preliminare all’adizione del giudice. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo che ne è stato l’oggetto, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto contro cui tale reclamo è rivolto (v. sentenza del 19 ottobre 2022, JS/CRU, T‑271/20 , non pubblicata, EU:T:2022:652 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, occorre osservare che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la prima e la seconda decisione impugnata (in prosieguo: le «decisioni impugnate») di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei candidati prescelti per i due posti controversi, senza avere una portata diversa. Il fatto che il consiglio di amministrazione dell’ENISA sia stato indotto, in risposta agli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo reclamo, a fornire precisazioni sulla motivazione di tali decisioni non può giustificare che il rigetto del reclamo sia considerato come un atto autonomo lesivo per la ricorrente, dato che la motivazione di detto rigetto coincide, in sostanza, con quella delle decisioni contro le quali tale reclamo è stato diretto. Di conseguenza, il ricorso di annullamento della ricorrente deve essere considerato come diretto contro le decisioni impugnate, la cui legittimità deve, se del caso, essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo. 27 Pertanto, la domanda di annullamento deve essere considerata come diretta unicamente contro le decisioni impugnate. Sulla ricevibilità Sull’eccezione di irricevibilità relativa alla rappresentanza dell’ENISA 28 In risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente sostiene che il requisito della rappresentanza da parte di un avvocato indipendente e sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che egli rappresenta, stabilito dalla giurisprudenza, non era soddisfatto nel caso di specie, in quanto uno degli agenti che rappresentano l’ENISA nel presente procedimento è la persona prescelta per uno dei posti di lavoro controversi. 29 L’ENISA contesta le affermazioni della ricorrente a causa, in particolare, dello status di co-agente di tale persona nell’ambito di un gruppo di tre agenti, assistiti da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] premesso, per evitare qualsiasi apparenza di mancanza di indipendenza, l’ENISA ha revocato il mandato a due dei tre agenti inizialmente nominati per rappresentarla, mantenendo il mandato ad litem che nominava il terzo agente, assistito dallo stesso avvocato. 30 Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo: «Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato. (…) Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato. (…)». 31 Inoltre, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede quanto segue: «Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea]». 32 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di procedura, il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione europee menzionate nell’articolo 13, paragrafo 1, TUE, nonché gli organi od organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale. 33 Da tali disposizioni risulta quindi che, quando è parte in una controversia dinanzi al Tribunale, l’ENISA, che è un organismo inizialmente istituito dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione ( GU 2004, L 77, pag. 1 ), e ora disciplinato dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) ( GU 2019, L 151, pag. 15 ), deve essere rappresentata davanti al Tribunale da un agente nominato per ogni causa, assistito, se del caso, da un consulente o da un avvocato. 34 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, lo scopo della rappresentanza legale delle parti che non rientrano nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è, da un lato, nell’impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, nel garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 46 , e giurisprudenza ivi citata). 35 In tale contesto, la Corte ha evidenziato che lo scopo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato quale previsto all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si esercita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, consiste prima di tutto nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge, delle norme professionali e delle norme deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 47 , e giurisprudenza ivi citata). 36 Il requisito di indipendenza dell’avvocato viene definito non soltanto in negativo, vale a dire nel senso di mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente, ma anche in positivo, ossia mediante un riferimento alla deontologia (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 49 , e giurisprudenza ivi citata). 37 Per quanto riguarda la definizione positiva della nozione di «indipendenza», la Corte ha espressamente evidenziato che tale nozione deve essere intesa nel senso che essa richiede l’assenza non già di qualsivoglia legame tra l’avvocato e il suo cliente, ma unicamente di legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell’avvocato di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 52 , e giurisprudenza ivi citata). 38 Infatti, applicando il requisito di indipendenza imposto dal diritto dell’Unione ai rappresentanti delle parti non privilegiate, il giudice dell’Unione esercita un sindacato ristretto in quanto esso si limita a sanzionare con l’irricevibilità il ricorso di cui è investito nelle ipotesi in cui risulta manifestamente che il rappresentante di cui trattasi non è in grado di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del suo cliente, sicché tale rappresentante deve essere escluso nell’interesse di quest’ultimo (v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA, C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 53 , e giurisprudenza ivi citata). 39 In terzo luogo, tuttavia, va notato che la giurisprudenza citata nei paragrafi da 34 a 38 è stata sviluppata esclusivamente in relazione alla rappresentanza da parte di un avvocato di parti non privilegiate ai sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 40 Come risulta chiaramente dai punti da 30 a 33, supra , poiché l’ENISA deve essere rappresentata davanti al Tribunale da un agente, se necessario assistito da un avvocato, è una parte privilegiata ai sensi del primo comma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 41 Di conseguenza, i principi derivati dalla giurisprudenza di cui ai precedenti punti da 34 a 38 non sono applicabili all’ENISA. 42 In quarto luogo, anche supponendo che i principi derivati dalla giurisprudenza di cui ai punti da 34 a 38 supra siano trasponibili alle parti in posizione privilegiata ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non risulta dalle memorie scritte della ricorrente che essa metta in dubbio l’indipendenza del terzo agente o quella dell’avvocato che rappresenta l’ENISA nel presente procedimento. 43 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla ricorrente va respinta. Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’interesse ad agire della ricorrente 44 L’ENISA fa valere che la ricorrente non ha più interesse ad agire in quanto ha rassegnato le dimissioni circa dieci giorni dopo la proposizione del presente ricorso. Pertanto, essa sottolinea che la ricorrente si è dimessa volontariamente per occupare un altro impiego, il che dimostrerebbe che non intendeva più lavorare per l’ENISA. 45 Secondo l’ENISA, la situazione della ricorrente non è paragonabile a quella di un funzionario in invalidità, che non abbia scelto di trovarsi in una situazione medica che gli impedisce di esercitare la sua attività e che, se si trova in una situazione reversibile, può riprendere le attività che ha lasciato. 46 Peraltro, l’ENISA sostiene che, qualora la ricorrente fosse risultata vittoriosa nel caso di specie, essa non reintegrerebbe automaticamente le sue funzioni presso l’ENISA, dato che il suo nome, in funzione dell’esecuzione della sentenza, sarebbe iscritto nell’elenco di riserva, senza diritto soggettivo ad essere selezionata e a vedersi aggiudicare un nuovo contratto. 47 L’ENISA contesta altresì l’argomento della ricorrente secondo cui essa conserva un interesse ad agire affinché l’asserita illegittimità non si ripeta in futuro nell’ambito di un procedimento analogo. Essa osserva, al riguardo, che la ricorrente lavora ormai per un altro datore di lavoro e che il suo interesse a proseguire la presente causa è puramente giuridico. 48 La ricorrente contesta la fondatezza delle affermazioni dell’ENISA. 49 A tale riguardo si deve ricordare che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. La prova di un interesse di questo tipo, che va valutato con riferimento al giorno di proposizione del ricorso e che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere fornita dal ricorrente (v. sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑236/17 P , EU:C:2019:258 , punto 91 e giurisprudenza ivi citata). 50 Tale interesse ad agire deve essere concreto ed attuale. Non può riguardare una situazione futura ed ipotetica. Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire. Il giudice adito può sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento del procedimento la mancanza di interesse di una parte a mantenere la propria domanda a causa del verificarsi di un fatto intervenuto successivamente alla data dell’atto introduttivo del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑236/17 P , EU:C:2019:258 , punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 51 Infatti, se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 43 ). 52 Orbene, dalla giurisprudenza emerge che un funzionario che, rassegnando le dimissioni, ha manifestato la sua volontà di cessare di appartenere all’istituzione presso la quale erano vacanti i posti che sono stati attribuiti mediante l’atto impugnato ha perso, in via di principio, il suo interesse personale all’annullamento di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 1975, Marenco e a./Commissione, da 81/74 a 88/74 , EU:C:1975:139 , punti 6 e 7 ). 53 È vero che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno per il fatto che l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti in corso di causa. Infatti, la persona interessata dall’atto in parola può conservare un interesse a che sia annullato per ottenere il ripristino della sua situazione o per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia l’atto impugnato. Anche nel caso in cui, in ragione delle circostanze, si riveli impossibile, per l’istituzione da cui promana l’atto annullato, adempiere l’obbligo di adottare le misure che l’esecuzione della sentenza che ha pronunciato tale annullamento richiede, il ricorso di annullamento può conservare un interesse quale fondamento per un eventuale ricorso per responsabilità (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 54 Spetta tuttavia al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, il quale costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio. In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l’interesse che per esso riveste l’annullamento di tale atto (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 55 Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni dall’ENISA il 7 ottobre 2021, ossia quasi un mese dopo la proposizione del presente ricorso, atteso che l’atto introduttivo è stato depositato il 2 settembre 2021. Con le sue dimissioni, la ricorrente ha quindi manifestato la propria volontà di cessare di lavorare per l’ENISA. 56 Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente ha accompagnato la sua domanda di annullamento con una domanda di risarcimento del danno morale a causa degli illeciti asseritamente commessi dall’ENISA. Essa sottolinea di conservare un interesse ad agire per chiedere, in caso di annullamento delle decisioni impugnate, un risarcimento del danno morale che deriverebbe da tali decisioni. 57 Di conseguenza, si deve concludere che, sebbene la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni dopo la presentazione del presente ricorso, ha interesse ad ottenere l’annullamento delle decisioni contestate, in conformità con la giurisprudenza citata al punto 53 di cui sopra. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente deve essere respinta in quanto infondata. Nel merito Sulle conclusioni di annullamento 58 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sull’illegittimità delle decisioni impugnate, in quanto esse risultano dalla decisione implicita di non identificare i posti di capo dell’unità «Ufficio per le politiche» e capo dell’unità «Finanze e appalti pubblici» come idonei ad essere occupati tramite la mobilità interna e gli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020, essendo tale decisione e tali avvisi, secondo la ricorrente, anch’essi illegittimi. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto comprende l’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione. Il terzo motivo è dedotto unicamente contro la prima decisione impugnata e verte sulla violazione del principio di imparzialità del comitato di selezione, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sulla violazione dell’articolo 14 della decisione n. MB/2013/6 del consiglio di amministrazione dell’ENISA, relativa alle norme procedurali interne per il consiglio di amministrazione dell’ENISA e il comitato esecutivo dell’ENISA. 59 Il Tribunale deve esaminare in primo luogo il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto comprende l’obbligo di motivazione delle decisioni impugnate. 60 Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che l’ENISA non ha rispettato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione, che comprende il diritto di ricevere informazioni sufficienti per contestare un atto giuridico. 61 Per quanto riguarda la prima decisione impugnata, in primo luogo, la ricorrente osserva che essa indicava unicamente che il comitato di selezione non era stato in grado di iscrivere il suo nome nell’elenco dei candidati prescelti per il primo concorso controverso. 62 La ricorrente precisa che è solo dopo le sue domande del 3 e del 10 gennaio 2021 che ella ha infine ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione del suo colloquio e della sua prova scritta, consistente in un formulario di valutazione e in una tabella contenente commenti e punteggi. 63 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione da essa ricevuta non le consente di comprendere la corrispondenza tra i commenti e i punteggi nella tabella, poiché taluni commenti molto positivi corrispondono al punteggio di 7,5/10, mentre altri commenti anch’essi molto positivi e non contenenti alcuna critica corrispondono alla nota di 6,5/10. 64 In terzo luogo, la ricorrente sostiene in particolare che nessuna informazione complementare accompagna la prova scritta per la quale ella ha ottenuto il punteggio di 23,5/40. 65 Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, in primo luogo, la ricorrente sottolinea di aver appreso che la sua candidatura al secondo concorso controverso era stata respinta quando il direttore esecutivo dell’ENISA aveva annunciato, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021, inviato al personale dell’ENISA, il nome della candidata prescelta per il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 66 La ricorrente precisa che è solo dopo averla richiesta che essa ha infine ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso. 67 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione sommaria della sua valutazione non soddisfa i requisiti della giurisprudenza e non le consente di comprendere le ragioni per le quali essa non è stata neppure ritenuta ammissibile al concorso, nonostante la sua precedente esperienza professionale acquisita in seno all’ENISA per un periodo di tre anni in qualità di capo delle unità «Finanze e appalti pubblici» e «Ufficio per le politiche». 68 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che esistono incongruenze tra il modulo di valutazione relativo al posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» e quello relativo al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno». 69 Infine, per quanto riguarda le decisioni impugnate, la ricorrente sostiene che essa avrebbe dovuto ricevere informazioni sugli altri candidati, conformemente al punto 5 degli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020, secondo il quale «[t]utte le richieste di informazioni o di ragguagli relative al concorso, comprese quelle relative ai risultati dei candidati, devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica». 70 L’ENISA critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente. 71 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello statuto, ogni decisione recante pregiudizio deve essere motivata. Tale obbligo corrisponde a quello previsto, più in generale, all’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché all’articolo 41 della Carta, vertente sul principio di buona amministrazione, in particolare al suo paragrafo 2, lettera c). 72 Secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare una decisione delle istituzioni dell’Unione lesiva ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 73 Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 74 Infatti, l’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni non costituisce soltanto, in generale, l’espressione della trasparenza dell’azione dell’amministrazione, ma deve anche consentire al singolo di decidere, con piena cognizione di causa, se sia per lui utile adire un giudice. Esiste quindi un rapporto stretto tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑404/20 , EU:T:2021:608 , punto 47 e giurisprudenza citata). 75 Inoltre, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 76 Al riguardo la Corte ha dichiarato che l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Pertanto, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione. Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore. Per questo motivo l’esistenza di un principio di motivazione è oggetto di una valutazione circostanziata da parte del giudice dell’Unione, quando quest’ultimo deve decidere se un’integrazione della motivazione sia ammissibile in corso di causa (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata) 77 Infine, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 78 Quindi, il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 25 ). 79 I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 80 È alla luce di tali principi che occorre valutare se l’ENISA abbia rispettato il principio di buona amministrazione nella parte in cui include l’obbligo di motivazione delle decisioni impugnate. – Sulla prima decisione impugnata 81 In primo luogo, dal punto 4 dell’avviso di posto vacante del primo concorso controverso, contenuto nell’allegato A.26 del fascicolo, risulta che, al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo», il comitato di selezione doveva, in un primo tempo, valutare se i candidati avessero le «qualifiche e l’esperienza richieste» per essere ritenuti ammissibili ai fini del concorso in questione. 82 Inoltre, dal punto 5 di tale avviso si evince che, in una seconda fase, i candidati ritenuti ammissibili sarebbero stati invitati a sottoporsi a una «procedura di selezione» consistente in due test: un colloquio e una prova scritta. 83 Nel caso in questione, dal punto 10 supra risulta che, il 10 novembre 2020, il direttore esecutivo dell’ENISA ha informato la ricorrente della decisione del comitato di selezione di non includere il suo nome nell’elenco dei candidati vincitori del concorso. Come risulta dai punti da 12 a 14 supra , a seguito delle richieste di accesso ai propri dati personali della ricorrente, il 29 gennaio 2021 l’ENISA le ha comunicato la valutazione della sua candidatura al primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire l’inserimento del suo nome nell’elenco di riserva di tale concorso. 84 Si deve pertanto ritenere che la prima decisione impugnata rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, come indicato al punto 79 supra . 85 In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 86 Pertanto, poiché l’obbligo di motivazione deve essere conciliato, nel caso di un concorso o, più in generale, di una procedura di selezione, con il rispetto della segretezza delle delibere della commissione giudicatrice, la comunicazione dei voti del candidato, nella misura in cui riflettono le valutazioni comparative effettuate dalla commissione giudicatrice costituisce, in linea di principio, una motivazione sufficiente (v. sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 87 Dal punto 73 supra emerge tuttavia che la motivazione, in linea di principio, dev’essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. 88 In particolare, nell’ambito dei concorsi per l’accesso ai posti di funzionario o di agente temporaneo dell’Unione, al termine della seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, il candidato che si è sottoposto alle prove relative a tale seconda fase deve, in linea di principio, ricevere la notifica del punteggio ottenuto in tali prove contestualmente alla decisione di non includere il suo nome nell’elenco degli idonei di tale concorso (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punti da 50 a 60 ). 89 Infatti, in questa particolare materia, e fatte salve circostanze eccezionali come quelle che caratterizzano l’organizzazione di concorsi con un numero elevato di partecipanti, la giurisprudenza non subordina il rispetto dell’obbligo di motivazione alla presentazione di una qualsiasi domanda, che si tratti di un previo reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o di una domanda di riesame (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punti 31 e 41 ). 90 Orbene, si deve osservare che la prima decisione impugnata è così formulata: «Con riferimento alla Sua candidatura alla procedura di selezione di cui sopra, al colloquio e alla prova scritta ai quali è stata convocata, la presente lettera ha lo scopo di informarLa che, a seguito di una valutazione approfondita, il comitato di selezione non ha potuto iscrivere il Suo nome nell’elenco degli idonei in tale occasione. La presente decisione non pregiudica la Sua partecipazione a eventuali future procedure di selezione presso l’ENISA e per le quali Lei soddisfa le condizioni di ammissibilità. Le ricordo che è necessario presentare una nuova candidatura per ogni procedura di selezione che possa suscitare il Suo interesse. Colgo l’occasione per ringraziarLa per il suo interesse alle attività dell’ENISA e le auguro pieno successo nella Sua futura carriera». 91 Ne consegue che la prima decisione impugnata, con la quale la ricorrente ha appreso il rigetto della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo», contiene come unica indicazione la menzione del suo fallimento nella procedura di selezione. Così facendo, essa si limita ad informare la ricorrente del rigetto della sua candidatura senza notificarle i punteggi attribuiti dal comitato di selezione nell’ambito delle due prove della procedura di selezione. 92 È vero, come risulta dal punto 14 supra , che il 29 gennaio 2021 l’ENISA ha comunicato alla ricorrente i punteggi e la valutazione della sua candidatura nell’ambito del primo concorso controverso, confermando che, a seguito del colloquio e della prova scritta, ella non aveva raggiunto la soglia richiesta per consentire l’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva di tale concorso. 93 Tuttavia, come risulta dai punti da 12 a 14 supra , è solo a seguito delle domande della ricorrente dirette ad ottenere l’accesso ai suoi dati personali che l’ENISA le ha infine comunicato la valutazione della sua candidatura nell’ambito del primo concorso controverso, menzionando i punteggi che aveva ricevuto per le due prove della procedura di selezione. 94 In terzo luogo, è vero che, per tenere conto delle difficoltà pratiche che sorgono in un concorso con un gran numero di partecipanti, la commissione giudicatrice può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente spiegazioni individuali ai candidati che lo richiedano espressamente (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 95 Tuttavia, nel caso in esame, non sono state stabilite le circostanze eccezionali richieste dalla giurisprudenza citata al punto 94 supra . Infatti, l’ENISA non ha neppure sostenuto, né tanto meno dimostrato, che la procedura di selezione relativa al primo concorso controverso corrispondeva ad un concorso con numerosi candidati, cosicché essa non sarebbe stata in grado, da un punto di vista pratico, di fornire una motivazione sufficiente a ciascun candidato in tempo utile e che avrebbe potuto limitarsi a fornire successivamente spiegazioni individuali ai candidati che ne avessero espressamente fatto domanda. 96 Come precisato dall’ENISA in udienza, tra le 111 candidature depositate nell’ambito del primo concorso controverso, solo 14 candidati, tra cui la ricorrente, sono stati invitati nella seconda fase di detto concorso, consistente in un colloquio e in una prova scritta. In tali circostanze, l’invio di una risposta dettagliata alla ricorrente non avrebbe comportato un carico di lavoro eccessivo per l’ENISA, soprattutto perché si trattava di una decisione con la conseguenza indiretta di non consentire ad un agente di continuare a lavorare per l’agenzia per la quale aveva lavorato per più di tre anni (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P , EU:C:2008:134 , punto 58 ). 97 Pertanto, si deve concludere che la prima decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. – Sulla seconda decisione impugnata 98 In primo luogo, dal punto 4 dell’avviso di posto vacante del secondo concorso controverso, contenuto nell’allegato A.26 del fascicolo, risulta che, al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno», il comitato di selezione doveva, in un primo tempo, valutare se i candidati avessero le «qualifiche e l’esperienza richieste» per essere considerati ammissibili al concorso in questione. 99 Inoltre, dal punto 5 di tale avviso si evince che, in una seconda fase, i candidati ritenuti ammissibili sarebbero stati invitati a sottoporsi a una «procedura di selezione» consistente in due test: un colloquio e una prova scritta. 100 Nel caso di specie, come risulta dai punti 12 e 14 supra , nell’ambito del secondo concorso controverso, la ricorrente non ha raggiunto la soglia necessaria per essere valutata in merito alle «qualifiche ed esperienze richieste» e quindi per essere invitata a sostenere il colloquio e poi la prova scritta. 101 È vero che dal punto 4 di detto avviso di posto vacante risulta che l’operazione di selezione delle candidature è stata attuata in due tempi. In particolare, nell’ambito della valutazione delle «qualifiche ed esperienze richieste», in primo luogo, il comitato di selezione doveva esaminare se i candidati soddisfacessero i «criteri di ammissibilità». In secondo luogo, per i candidati che soddisfacevano i «criteri di ammissibilità», il comitato di selezione doveva esaminare se soddisfacessero i «criteri di selezione», consistenti in cinque «criteri a ponderazione elevata» e tre «criteri di bassa ponderazione». 102 A tal riguardo, occorre constatare che, sebbene la modalità di valutazione di tali criteri fosse distinta, in quanto i «criteri di selezione» erano accompagnati da una valutazione numerica, contrariamente ai «criteri di ammissibilità», resta il fatto che i «criteri di selezione», che miravano a valutare il possesso di taluni diplomi, la durata delle esperienze professionali in taluni settori e il possesso di talune competenze, corrispondevano a dati obiettivi e non erano soggetti a giudizi di valore da parte della commissione giudicatrice. Inoltre, l’avviso di posto vacante distingue chiaramente la valutazione delle «qualifiche e esperienza richieste», di cui al suo punto 4 e che comporta i «criteri di ammissibilità» e i «criteri di selezione», dalla «procedura di selezione» propriamente detta, prevista al suo punto 5 e comprendente il colloquio e la prova scritta. 103 Di conseguenza, si deve ritenere che la seconda decisione impugnata rientri nella prima fase dei lavori della commissione giudicatrice di cui al punto 79 supra . 104 A questo proposito, tale prima fase, segnatamente in un concorso per titoli, consiste nel confronto tra i titoli presentati dai candidati e le qualifiche richieste nel bando di concorso. Poiché tale confronto si basa su dati obiettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici non vieta che siano comunicati quei dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde consentire a coloro che non sono stati ammessi alle prove d’esame di rendersi conto dei possibili motivi che hanno determinato la loro eliminazione (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P , EU:C:1996:276 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 105 Inoltre, anche se la commissione giudicatrice è tenuta a fornire, in una prima fase, solo una motivazione sommaria, come nel caso di un concorso con un numero elevato di partecipanti, la motivazione deve includere i risultati del concorso di cui trattasi, senza che si possa pretendere dai candidati che ne sollecitino la comunicazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/19 P , EU:C:2020:457 , punti 35 e 36 ). 106 In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione della seconda decisione impugnata, occorre rammentare che, come risulta dal punto 11 supra , la ricorrente è stata informata del risultato della sua candidatura solo implicitamente quando, il 10 dicembre 2020, il nome del candidato vincitore del secondo concorso controverso è stato annunciato oralmente dal direttore esecutivo dell’ENISA a tutto il personale durante una sessione di domande e risposte, e poi comunicato ufficialmente al personale dell’ENISA tramite e-mail del 12 gennaio 2021. 107 Dai punti 12 e 14 supra risulta inoltre che è solo dopo aver inviato le due domande del 3 e del 10 gennaio 2021 che la ricorrente ha ricevuto, il 3 febbraio 2021, la valutazione della sua candidatura per il secondo concorso controverso, la quale indicava che non aveva raggiunto la soglia richiesta per essere ammessa alla fase successiva di tale concorso. 108 Come rilevato nel punto 23 supra , è stata la comunicazione ufficiale, tramite e-mail del 12 gennaio 2021, delle informazioni relative al nome del candidato selezionato per ricoprire il posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» a concretizzare la decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non ammettere la candidatura della ricorrente per tale posto. Infatti, la comunicazione ufficiale di tale informazione implica necessariamente il rigetto della candidatura della ricorrente nell’ambito del secondo concorso controverso. 109 Nel caso in esame, è giocoforza constatare che la ricorrente ha appreso in via del tutto casuale di non essere stata ammessa al colloquio e alla prova scritta, mentre dal precedente punto 105 si evince che un candidato a un concorso a cui viene negata l’ammissione al termine della prima fase come definito al precedente punto 104, deve essere almeno informato del risultato di tale procedura di reclutamento, e ciò anche nel caso di un concorso con un numero elevato di partecipanti. Infatti, il risultato della procedura di reclutamento alla quale un funzionario o un agente ha partecipato costituisce un’informazione minima che deve essere fornita in ogni caso ai candidati, dal momento che non ci si può ragionevolmente attendere da questi ultimi che essi chiedano la comunicazione di tale risultato, quando la sua stessa esistenza non è loro nota. 110 Di conseguenza, occorre rilevare che la seconda decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. 111 Alla luce delle considerazioni che precedono e della giurisprudenza citata ai punti 73, 88 e 89 supra , si deve concludere che l’ENISA non ha rispettato l’obbligo ad essa incombente di motivare le decisioni impugnate e, di conseguenza, ha violato il diritto della ricorrente a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta. 112 Occorre ricordare che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, essa deve cercare di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa nell’ambito di tale procedura e gli interessi degli altri candidati, di modo che essa è tenuta a prendere in considerazione non soltanto la necessità di reintegrare nei loro diritti i candidati lesi, ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati A tal fine, detto giudice deve tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche le varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio. Possono altresì essere pertinenti, nell’ambito di tale valutazione, elementi quali il numero di persone interessate dall’irregolarità della procedura di selezione e il numero di candidati selezionati (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P , EU:C:2019:378 , punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata). 113 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, si deve constatare che i vizi che inficiano le decisioni impugnate sono caratterizzati dalla violazione dell’obbligo di motivazione, che costituisce una formalità sostanziale e la cui inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice. In secondo luogo, dal fascicolo non risulta che tali vizi abbiano inficiato unicamente le decisioni impugnate, cosicché non si può escludere che gli altri candidati che non sono stati ammessi al termine della seconda fase del primo concorso controverso nonché quelli che non sono stati ammessi al termine della prima fase del secondo concorso controverso si siano trovati di fronte alla stessa illegittimità. In terzo luogo, l’eventuale annullamento delle decisioni impugnate non implicherebbe necessariamente la nomina della ricorrente all’uno o all’altro dei posti di capo unità ai quali ella si era candidata. Infine, in quarto luogo, anche supponendo che l’ENISA, nell’ambito delle misure volte a ripristinare i diritti della ricorrente, intendesse procedere alla sua nomina nell’uno o nell’altro dei posti di capo unità di cui trattasi nella presente causa, una siffatta nomina potrebbe rimettere in discussione, se del caso, la nomina di una sola persona. Pertanto, tenuto conto di tali elementi, il Tribunale non si trova in una situazione eccezionale in cui la soluzione di annullamento dovrebbe essere considerata eccessiva rispetto ai diritti dei terzi. 114 Pertanto, si deve accogliere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti a suo sostegno, e annullare le decisioni impugnate, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente. Sulla domanda di risarcimento 115 A sostegno della domanda di risarcimento, la ricorrente ritiene di aver subito un danno morale derivante dagli illeciti commessi dall’ENISA, che hanno comportato in capo ad essa uno stress rilevante e forti sentimenti di ingiustizia e di mancato rispetto, che hanno pregiudicato la sua salute e la sua dignità. Essa ritiene che il suo danno morale non possa essere risarcito con il semplice annullamento delle decisioni impugnate. Chiede, di conseguenza, la condanna del ENISA a versarle un risarcimento danni stimato, ex aequo et bono, in EUR 5000. 116 L’ENISA non presenta argomenti relativi alla domanda risarcitoria della ricorrente. 117 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, il carattere reale e certo del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito contestato e tale danno (v. sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18 , EU:T:2021:4 , punto 116 e giurisprudenza ivi citata). 118 Peraltro, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che un danno di ordine immateriale o morale può, in talune situazioni, essere considerato riparato in maniera adeguata e sufficiente attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo che lo ha causato (v. sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 197 e giurisprudenza ivi citata). 119 Nel caso di specie, occorre constatare che, tenuto conto della natura degli illeciti commessi dall’ENISA e della natura del danno lamentato, l’annullamento degli atti impugnati è, nelle circostanze del caso di specie, idoneo a garantire un risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale lamentato. 120 Pertanto, le conclusioni risarcitorie della ricorrente devono essere respinte in quanto infondate nella parte in cui vertono sul danno morale derivante dall’illegittimità delle decisioni impugnate. Sulle spese 121 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’ENISA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del comitato di selezione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) di non iscrivere il nome di TB nell’elenco dei candidati prescelti per il posto di capo dell’unità «Ufficio del direttore esecutivo» (ENISA-TA70-AD-2020-04) è annullata. 2) La decisione del comitato di selezione dell’ENISA di non accogliere la candidatura di TB al posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi di sostegno» (ENISA-TA71-AD-2020-05) è annullata. 3) Le altre conclusioni del ricorso sono respinte. 4) L’ENISA è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2024. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.