CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 27867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01RFBFI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 323/23 Sula OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impuenata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Ssaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 26 aprile 2023; :zitenuto che la doglíanza (ribadita con la citata memoria) con cui il difensore sostiene la nuli,:a della notifica de l'avviso della udienza di appello, in quanto effettuata all'imputato pres;a il difensore anziché presso il domicilio eletto per il procedimento, avendo lo stesso successivamente eletto domicilio pressa il difensore unicamente ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è manifestamente infondata, dovendosi condividere quanto arca'rientato dada Corte territoriale nel verbale di udienza tenuta il 22 novembre 2022; ritenuto infatti che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'elezione di cicmicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per Cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di !imitarne gl. effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sens celi'art. 151 cod. proc. pen , non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento. (Sez. 4, n. 12243 del 13/J2/2018, Villani, Rv. 272246); .Pilevato, pertanto, che il ricorsa debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della (Itssa delle ammende. P. Q. M. Dicruara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos deciso il 05/06/2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Giorgi D i