Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 18268/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Malta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di Appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Francia, in relazione al m.a.e. emesso il 21 marzo 2022 dal Tribunale di Bordeaux per i reati di truffa, associazione a delinquere e traffico di sostanze dopanti, commessi in Francia, Italia, Malta e Spagna dal luglio 2020 al marzo 2022.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

2.1. Con il primo motivo deduce violazioni di legge in relazione all'art. 6, commi 1, lett. e, 2 in relazione all'art. 16

I. n. 69/05., per la insufficiente i descrizione dei fatti-reato e per l'omesso controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, considerato che per la normativa italiana la responsabilità in caso di esportazione di un farmaco con la documentazione richiesta grava solo sull'acquirente che deve rispettare la normativa della Stato estero in cui si trova.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 7

I. 69/2005 per violazione del principio di doppia punibilità, in considerazione della impossibilità di effettuare tale verifica per la insufficiente descrizione dei fatti- reato, non essendo stati specificati di quali farmaci si tratti anche ai fini di accertare la esistenza di divieti in Italia circa la loro commercializzazione e per la mancanza di elementi per riferire al ricorrente le truffe per la vendita dei prodotti.

Deve rilevarsi che il difensore ha proposto, inoltre, separata istanza di revoca della misura cautelare per carenza del presupposto del pericolo di fuga, subordinata all'accoglimento del ricorso, di cui è stata disposta con provvedimento presidenziale la riunione al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo deve rilevarsi che anche quando il previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso soltanto come verifica dell'esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'Autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.

Quanto alla specificazione dei fatti-reato, alla stregua degli elementi richiesti dall'art. 6, comma 1, lettera e) della stessa legge, si deve ritenere che nel mandato di arresto in disamina sono stati adeguatamente descritti, per il chiaro riferimento alla partecipazione del Cachia ad un traffico illecito di sostanze dopanti utilizzate per alterare le prestazioni dei cavalli da corsa, emerso dalle intercettazioni telefoniche attestanti la continuità ed abitualità delle forniture effettuate dal ricorrente a veterinari, allevatori e fantini con sede in Francia, rilevanti anche per i suggerimenti e consigli dati su come somministrarli prima delle gare.

Si tratta, quindi, di indicazioni della gravità indiziaria sufficientemente dettagliate e significativamente evocative della valutazione operata dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, che peraltro, come già osservato, non è mai stata ritenuta prerogativa del giudice della consegna anche sulla base della previgente normativa.

2. Quanto al secondo motivo si deve ricordare che in tema di mandato d'arresto europeo ai fini della doppia punibilità «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato» (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv 2527231; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv. 235947).

Nel caso in esame - a differenza di quanto dedotto nel ricorso — la motivazione della sentenza impugnata dà atto di avere verificato alla stregua della descrizione contenuta nel mandato di arresto la rilevanza penale dei fatti, considerato che l'art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., punisce la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti e la reiterazione nel tempo di tali fatti in concorso con altre persone in relazione alla loro stabilità ne giustifica astrattamente anche l'inquadramento nel reato di associazione a delinquere.

3. Con riferimento alla istanza di revoca della misura cautelare deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Catania che ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Francia, considerato che una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, il soggetto deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis" (Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.[OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e l'istanza di revoca della misura cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Malta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di Appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Francia, in relazione al m.a.e. emesso il 21 marzo 2022 dal Tribunale di Bordeaux per i reati di truffa, associazione a delinquere e traffico di sostanze dopanti, commessi in Francia, Italia, Malta e Spagna dal luglio 2020 al marzo 2022. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato. 2.1. Con il primo motivo deduce violazioni di legge in relazione all'art. 6, commi 1, lett. e, 2 in relazione all'art. 16 I. n. 69/05., per la insufficiente i descrizione dei fatti-reato e per l'omesso controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, considerato che per la normativa italiana la responsabilità in caso di esportazione di un farmaco con la documentazione richiesta grava solo sull'acquirente che deve rispettare la normativa della Stato estero in cui si trova. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 7 I. 69/2005 per violazione del principio di doppia punibilità, in considerazione della impossibilità di effettuare tale verifica per la insufficiente descrizione dei fatti- reato, non essendo stati specificati di quali farmaci si tratti anche ai fini di accertare la esistenza di divieti in Italia circa la loro commercializzazione e per la mancanza di elementi per riferire al ricorrente le truffe per la vendita dei prodotti. Deve rilevarsi che il difensore ha proposto, inoltre, separata istanza di revoca della misura cautelare per carenza del presupposto del pericolo di fuga, subordinata all'accoglimento del ricorso, di cui è stata disposta con provvedimento presidenziale la riunione al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che anche quando il previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso soltanto come verifica dell'esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'Autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Quanto alla specificazione dei fatti-reato, alla stregua degli elementi richiesti dall'art. 6, comma 1, lettera e) della stessa legge, si deve ritenere che nel mandato di arresto in disamina sono stati adeguatamente descritti, per il chiaro riferimento alla partecipazione del Cachia ad un traffico illecito di sostanze dopanti utilizzate per alterare le prestazioni dei cavalli da corsa, emerso dalle intercettazioni telefoniche attestanti la continuità ed abitualità delle forniture effettuate dal ricorrente a veterinari, allevatori e fantini con sede in Francia, rilevanti anche per i suggerimenti e consigli dati su come somministrarli prima delle gare. Si tratta, quindi, di indicazioni della gravità indiziaria sufficientemente dettagliate e significativamente evocative della valutazione operata dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, che peraltro, come già osservato, non è mai stata ritenuta prerogativa del giudice della consegna anche sulla base della previgente normativa. 2. Quanto al secondo motivo si deve ricordare che in tema di mandato d'arresto europeo ai fini della doppia punibilità «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato» (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv 2527231; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv. 235947). Nel caso in esame - a differenza di quanto dedotto nel ricorso — la motivazione della sentenza impugnata dà atto di avere verificato alla stregua della descrizione contenuta nel mandato di arresto la rilevanza penale dei fatti, considerato che l'art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., punisce la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti e la reiterazione nel tempo di tali fatti in concorso con altre persone in relazione alla loro stabilità ne giustifica astrattamente anche l'inquadramento nel reato di associazione a delinquere. 3. Con riferimento alla istanza di revoca della misura cautelare deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Catania che ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Francia, considerato che una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, il soggetto deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis" (Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.[OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e l'istanza di revoca della misura cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma il 5
Sentenza Cassazione n. 18268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris