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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23402/2026

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esentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonietta Centomiglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 6928/2023, depositata l'11 dicembre2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Alla MDM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva notificata, il 10aprile 2018, la cartella di pagamento n. 100 2018 0015397304/000, contenente gli importi iscritti a ruolo a seguito del controlloautomatizzato, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione dei redditiNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026presentata il 26 settembre 2015 per l’anno 2014, controllo cheaveva evidenziato il mancato versamento di IVA per l’importo dieuro 241.288,00.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Salerno.Nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle entrate si costituiva,depositando controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenzan. 889/03/2022, depositata il 13 aprile 2022, accoglieva il ricorsodella società contribuente e annullava la cartella.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Nel giudizio di appello la società contribuente non si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n.6928/05/2023, pronunciata all’udienza del 22 novembre 2023 edepositata l’11 dicembre 2023, rigettava l’impugnazione.

Il giudicedi appello riteneva che la cartella fosse stata emessa a seguito dicontrollo automatizzato e che la controvertibilità della questionecontroversa imponesse l’attivazione del contraddittorio con lanotifica di un avviso bonario; richiamava, quindi, la giurisprudenzadi legittimità secondo cui la diretta iscrizione a ruolo è consentitaquando il dovuto sia determinato mediante controllo meramentecartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una meracorrezione di errori materiali o di calcolo, mentre non può essereutilizzata per risolvere questioni giuridiche implicanti verifiche evalutazioni.3. – Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a un unico motivo.Numero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026La società resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, della l. n. 212del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.L’Amministrazione espone che la statuizione del giudice di appello,nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento peromessa previa comunicazione di irregolarità, sarebbe stataadottata in violazione delle norme richiamate nella rubrica.Secondo il ricorso, la cartella impugnata era stata emessa per ilrecupero di somme che la contribuente aveva dichiarato comeimposte a debito e che, tuttavia, non aveva versato; si trattava,pertanto, secondo la prospettazione dell’Agenzia, di importirisultanti dalla dichiarazione della stessa società, rispetto ai qualinon sussistevano incertezze sulle somme dovute e non eranecessario l’invio della comunicazione di irregolarità.

L’Agenziadeduce che il precedente di legittimità (Cass. n. 5318/2012)richiamato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado nonsarebbe pertinente alla fattispecie, poiché riguardava, secondoquanto riportato nel motivo, il diverso caso della negazione delladetrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente,per il quale la dichiarazione era stata omessa; in quel contesto, laCorte di cassazione aveva ritenuto che la situazione non potesseessere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implicanteverifiche e valutazioni giuridiche, con necessità di previa emissionedi motivato avviso di rettifica.

Nel caso oggetto del presentegiudizio, invece, l’Ufficio sostiene che dovrebbe trovareNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026applicazione il principio, pure richiamato dalla sentenza impugnata,secondo cui la diretta iscrizione a ruolo dell’imposta è ammessaquando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramentecartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dalcontribuente.

L’Agenzia conclude, sul punto, che non fosseobbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità, poiché non vierano incertezze sulle somme dovute.

Aggiunge, quale ulterioreprofilo, che la contribuente avrebbe potuto provare, in sedecontenziosa, l’infondatezza della pretesa tributaria medianteproduzione dei registri IVA, delle fatture e della documentazioneidonea a giustificare le rettifiche operate rispetto alla dichiarazioneoriginaria; secondo il ricorso, tale prova non sarebbe stata fornita.1.1. – Il motivo è fondato.L’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo intutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma soloquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella siastata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quantorisultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dall’omissione didetta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzionedelle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025).L’emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall’art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, edall’art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzatanon si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettificheNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso lasua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000(Cass. n. 1711/2018).Nel caso di specie, per quanto emerge dalla stessaricostruzione della vicenda processuale recepita dalla sentenzaimpugnata e dal contenuto del motivo di ricorso, la cartella è stataemessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazionepresentata per l’anno d’imposta 2014, in relazione al mancatoriscontro dei versamenti periodici IVA indicati dalla contribuente.

Lapretesa azionata con la cartella non risulta, dunque, fondata suldisconoscimento, in sede di controllo automatizzato, del regimedell’esigibilità differita dell’IVA invocato dalla società conriferimento ai rapporti intercorsi con RFI, ma sul mancatopagamento di somme esposte nella dichiarazione originaria.Né conducono a diversa conclusione le difese svolte dallacontroricorrente.La censura dell’Agenzia non sollecita una nuova ricostruzionedel fatto storico, ma investe la qualificazione giuridica dellafattispecie accertata, con riguardo alla possibilità di procederemediante controllo automatizzato quando la cartella sia fondata suidati indicati nella dichiarazione e sul mancato riscontro dei relativiversamenti.

La deduzione concernente la presentazione di unadichiarazione integrativa a favore, nonché il richiamo alla necessitàdi verifiche sul regime IVA applicabile ai rapporti con RFI, non sonodi per sé idonei a trasformare la cartella emessa sulla base delladichiarazione originaria e del mancato versamento in un attoimpositivo necessariamente preceduto da avviso di accertamento.Numero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/20262. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria dell’8 luglio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonietta Centomiglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 6928/2023, depositata l'11 dicembre2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Alla MDM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva notificata, il 10aprile 2018, la cartella di pagamento n. 100 2018 0015397304/000, contenente gli importi iscritti a ruolo a seguito del controlloautomatizzato, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione dei redditiNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026presentata il 26 settembre 2015 per l’anno 2014, controllo cheaveva evidenziato il mancato versamento di IVA per l’importo dieuro 241.288,00.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Salerno.Nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle entrate si costituiva,depositando controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenzan. 889/03/2022, depositata il 13 aprile 2022, accoglieva il ricorsodella società contribuente e annullava la cartella.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Nel giudizio di appello la società contribuente non si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n.6928/05/2023, pronunciata all’udienza del 22 novembre 2023 edepositata l’11 dicembre 2023, rigettava l’impugnazione. Il giudicedi appello riteneva che la cartella fosse stata emessa a seguito dicontrollo automatizzato e che la controvertibilità della questionecontroversa imponesse l’attivazione del contraddittorio con lanotifica di un avviso bonario; richiamava, quindi, la giurisprudenzadi legittimità secondo cui la diretta iscrizione a ruolo è consentitaquando il dovuto sia determinato mediante controllo meramentecartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una meracorrezione di errori materiali o di calcolo, mentre non può essereutilizzata per risolvere questioni giuridiche implicanti verifiche evalutazioni.3. – Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a un unico motivo.Numero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026La società resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, della l. n. 212del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.L’Amministrazione espone che la statuizione del giudice di appello,nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento peromessa previa comunicazione di irregolarità, sarebbe stataadottata in violazione delle norme richiamate nella rubrica.Secondo il ricorso, la cartella impugnata era stata emessa per ilrecupero di somme che la contribuente aveva dichiarato comeimposte a debito e che, tuttavia, non aveva versato; si trattava,pertanto, secondo la prospettazione dell’Agenzia, di importirisultanti dalla dichiarazione della stessa società, rispetto ai qualinon sussistevano incertezze sulle somme dovute e non eranecessario l’invio della comunicazione di irregolarità. L’Agenziadeduce che il precedente di legittimità (Cass. n. 5318/2012)richiamato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado nonsarebbe pertinente alla fattispecie, poiché riguardava, secondoquanto riportato nel motivo, il diverso caso della negazione delladetrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente,per il quale la dichiarazione era stata omessa; in quel contesto, laCorte di cassazione aveva ritenuto che la situazione non potesseessere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implicanteverifiche e valutazioni giuridiche, con necessità di previa emissionedi motivato avviso di rettifica. Nel caso oggetto del presentegiudizio, invece, l’Ufficio sostiene che dovrebbe trovareNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026applicazione il principio, pure richiamato dalla sentenza impugnata,secondo cui la diretta iscrizione a ruolo dell’imposta è ammessaquando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramentecartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dalcontribuente. L’Agenzia conclude, sul punto, che non fosseobbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità, poiché non vierano incertezze sulle somme dovute. Aggiunge, quale ulterioreprofilo, che la contribuente avrebbe potuto provare, in sedecontenziosa, l’infondatezza della pretesa tributaria medianteproduzione dei registri IVA, delle fatture e della documentazioneidonea a giustificare le rettifiche operate rispetto alla dichiarazioneoriginaria; secondo il ricorso, tale prova non sarebbe stata fornita.1.1. – Il motivo è fondato.L’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo intutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma soloquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella siastata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quantorisultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dall’omissione didetta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzionedelle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025).L’emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall’art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, edall’art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzatanon si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettificheNumero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/2026preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso lasua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000(Cass. n. 1711/2018).Nel caso di specie, per quanto emerge dalla stessaricostruzione della vicenda processuale recepita dalla sentenzaimpugnata e dal contenuto del motivo di ricorso, la cartella è stataemessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazionepresentata per l’anno d’imposta 2014, in relazione al mancatoriscontro dei versamenti periodici IVA indicati dalla contribuente. Lapretesa azionata con la cartella non risulta, dunque, fondata suldisconoscimento, in sede di controllo automatizzato, del regimedell’esigibilità differita dell’IVA invocato dalla società conriferimento ai rapporti intercorsi con RFI, ma sul mancatopagamento di somme esposte nella dichiarazione originaria.Né conducono a diversa conclusione le difese svolte dallacontroricorrente.La censura dell’Agenzia non sollecita una nuova ricostruzionedel fatto storico, ma investe la qualificazione giuridica dellafattispecie accertata, con riguardo alla possibilità di procederemediante controllo automatizzato quando la cartella sia fondata suidati indicati nella dichiarazione e sul mancato riscontro dei relativiversamenti. La deduzione concernente la presentazione di unadichiarazione integrativa a favore, nonché il richiamo alla necessitàdi verifiche sul regime IVA applicabile ai rapporti con RFI, non sonodi per sé idonei a trasformare la cartella emessa sulla base delladichiarazione originaria e del mancato versamento in un attoimpositivo necessariamente preceduto da avviso di accertamento.Numero registro generale 13003/2024Numero sezionale 5417/2026Numero di raccolta generale 23402/2026Data pubblicazione 17/07/20262. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria dell’8 luglio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida