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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 01208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi da amministratore della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 4 maggio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi; - che il primo, il secondo e il terzo motivo, che contestano la dichiarazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale e per la bancarotta documentale, dissimulano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, mere censure in fatto protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni sui capi e sui punti quivi devoluti (in particolare, quanto ai questi ultimi, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale con riguardo alla sottrazione dei mastrini, III° motivo), le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il quarto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere genericamente articolato, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i 1 dicembre 2022 Il CoJger

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi da amministratore della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 4 maggio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi; - che il primo, il secondo e il terzo motivo, che contestano la dichiarazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale e per la bancarotta documentale, dissimulano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, mere censure in fatto protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni sui capi e sui punti quivi devoluti (in particolare, quanto ai questi ultimi, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale con riguardo alla sottrazione dei mastrini, III° motivo), le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il quarto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere genericamente articolato, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 1 dicembre 2022 Il CoJger
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