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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33058/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver provveduto al versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti.

La ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto non è stato effettuato alcun accertamento in ordine alla natura, esistenza e debenza dei debiti erariali che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente compensato con i crediti inesistenti, con la conseguenza che non è stata cagionata alcuna offesa all'Erario.

Il secondo motivo concerne ancora l'affermazione della responsabilità, in difetto di prova della riferibilità della condotta all'imputata.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Le prime due doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che dalla testimonianza del teste qualificato Nanni, nonché dalla documentazione acquisita, risultavano iscritte a ruolo cartelle esattoriali per debiti tributari riferibili alla [OSCURATO:PERSONA].

I giudici hanno altresì evidenziato che la ricorrente, nel 2018, tramite modelli F24, aveva compensato debiti tributari utilizzando crediti certamente inesistenti, posto che era stata effettuata una sola dichiarazione dei redditi nel 2011.

Inoltre, quanto alla attribuibilità della condotta di compensazione alla ricorrente - unica beneficiaria dell'operazione - i giudici hanno evidenziato che non risulta che la stessa abbia denunciato l' eventuale intervento di terzi nella trasmissione dei modelli F24 utilizzati al fine di compensare debiti tributari personali. 2In ordine al terzo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nella determinazione della pena base distante dal minimo edittale, fatto riferimento all'ingente ammontare dei crediti inesistenti posti in compensazione (pari ad euro 1.604.258,20) e all'assenza di condotte riparatorie o resipiscenti.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver provveduto al versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. La ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto non è stato effettuato alcun accertamento in ordine alla natura, esistenza e debenza dei debiti erariali che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente compensato con i crediti inesistenti, con la conseguenza che non è stata cagionata alcuna offesa all'Erario. Il secondo motivo concerne ancora l'affermazione della responsabilità, in difetto di prova della riferibilità della condotta all'imputata. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Le prime due doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che dalla testimonianza del teste qualificato Nanni, nonché dalla documentazione acquisita, risultavano iscritte a ruolo cartelle esattoriali per debiti tributari riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. I giudici hanno altresì evidenziato che la ricorrente, nel 2018, tramite modelli F24, aveva compensato debiti tributari utilizzando crediti certamente inesistenti, posto che era stata effettuata una sola dichiarazione dei redditi nel 2011. Inoltre, quanto alla attribuibilità della condotta di compensazione alla ricorrente - unica beneficiaria dell'operazione - i giudici hanno evidenziato che non risulta che la stessa abbia denunciato l' eventuale intervento di terzi nella trasmissione dei modelli F24 utilizzati al fine di compensare debiti tributari personali. 2In ordine al terzo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nella determinazione della pena base distante dal minimo edittale, fatto riferimento all'ingente ammontare dei crediti inesistenti posti in compensazione (pari ad euro 1.604.258,20) e all'assenza di condotte riparatorie o resipiscenti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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