CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversa la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo al giudizio di responsabilità reso in relazione ai due diversi reati ascritti al prevenuto e in particolare superando, con valutazioni logiche estranee a profili di manifesta incongruenza, le critiche già manifestate con il gravame di merito in ordine alla riconducibilità delle condotte contestate alla figura del ricorrente e alla configurabilità delle ipotesi di reato contestate (si vedano, quanto al capo a, le considerazioni svolte dalla pagina 4, ultimo capoverso, con i puntuali richiami alle conformi considerazioni spese dal primo giudice e, in relazione al capo b, quelle stese dalla pagina 6, dal capoverso 6) e in relazione alla legittimità della perquisizione ( pag. 4, dal capoverso 5) e alla concreta utilizzazione probatoria della CNR (paci. 5, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202