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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 25283/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 9 novembre 2021 a seguito dell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, nel procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per il reato di cui all'art.476 cod. pen., a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l' atto di opposizione e disposto l'archiviazione del procedimento.2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'opponente, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta l'abnormità del provvedimento impugnato.

In particolare il prowedimento adottato si sarebbe esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge.

Il giudice avrebbe optato per un non liquet dal momento che non ha valutato la fondatezza della richiesta di archiviazione, ma neanche la pertinenza e rilevanza dell'attività di investigazione suppletiva richiesta dall'opponente.

Alla base della motivazione vi è il convincimento che il procedimento si trovi in una situazione di stallo non superabile dovendosi attendere che il diverso procedimento a carico del Nivaggi si concluda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1. La giurisprudenza di questa Corte, in base ad un consolidato orientamento, definisce abnormi quei provvedimenti che, per la singolarità e la eccentricità del contenuto, risultano del tutto avulsi dall'intero ordinamento processuale o che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplicano al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando, in tal modo, la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione dello stesso, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost. (Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.17, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26, Magnani).

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione e celebrazione dell'udienza camerale, successiva alla novellazione di cui alla legge n. 103/2017, con la quale è stato introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen. 3.

Siffatta disposizione ha in primo luogo tassativamente indicato le ipotesi di nullità del decreto di archiviazione (comma 1); ha quindi indicato le ipotesi in cui l'ordinanza di archiviazione è nulla richiamando i casi previsti dall'art.127 comma 5 cod. proc. pen. che attengono alla violazione della corretta instaurazione del contraddittorio (comma 2), prevedendo poi quale mezzo di impugnazione nei casi di cui ai commi 1 e 2 unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica ( comma 3).

4. Ne consegue che l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di atto di opposizione e successivo contraddittorio camerale non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma, ossia quelli previsti dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen. 4.1.11 ricorrente ha invocato la categoria della abnormità, rimedio offerto attraverso il ricorso per cassazione solo in relazione a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili o comunque erronei ed ingiusti.

Tuttavia nel caso di specie l'eventuale illegittimità del provvedimento impugnato non consente di per sé il ricorso per cassazione in quanto abnorme, violandosi in tal modo il disposto dell'art. 568 c.p.p., ed il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione.

L'ordinanza, sul piano strutturale, è riconducibile all'esercizio dei poteri legittimamente attribuiti al giudice delle indagini preliminari esercitati peraltro a seguito di celebrazione di una udienza camerale.

Sul piano funzionale, inoltre, siffatto provvedimento, se da un lato è la esplicazione del controllo giurisdizionale sulla inazione del pubblico ministero, è comunque un provvedimento non definitorio che consente per un verso, la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive, per l'altro, non preclude la facoltà di esercitare i propri diritti di azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede propria, ossia quella civile.

Siffatte argomentazioni escludono di ricondurre il provvedimento impugnato alla categoria dell'abnormità con conseguente inammissibilità del ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 9 novembre 2021 a seguito dell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, nel procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per il reato di cui all'art.476 cod. pen., a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l' atto di opposizione e disposto l'archiviazione del procedimento.2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'opponente, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta l'abnormità del provvedimento impugnato. In particolare il prowedimento adottato si sarebbe esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge. Il giudice avrebbe optato per un non liquet dal momento che non ha valutato la fondatezza della richiesta di archiviazione, ma neanche la pertinenza e rilevanza dell'attività di investigazione suppletiva richiesta dall'opponente. Alla base della motivazione vi è il convincimento che il procedimento si trovi in una situazione di stallo non superabile dovendosi attendere che il diverso procedimento a carico del Nivaggi si concluda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. La giurisprudenza di questa Corte, in base ad un consolidato orientamento, definisce abnormi quei provvedimenti che, per la singolarità e la eccentricità del contenuto, risultano del tutto avulsi dall'intero ordinamento processuale o che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplicano al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando, in tal modo, la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione dello stesso, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost. (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.17, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26, Magnani). 2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione e celebrazione dell'udienza camerale, successiva alla novellazione di cui alla legge n. 103/2017, con la quale è stato introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen. 3. Siffatta disposizione ha in primo luogo tassativamente indicato le ipotesi di nullità del decreto di archiviazione (comma 1); ha quindi indicato le ipotesi in cui l'ordinanza di archiviazione è nulla richiamando i casi previsti dall'art.127 comma 5 cod. proc. pen. che attengono alla violazione della corretta instaurazione del contraddittorio (comma 2), prevedendo poi quale mezzo di impugnazione nei casi di cui ai commi 1 e 2 unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica ( comma 3). 4. Ne consegue che l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di atto di opposizione e successivo contraddittorio camerale non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma, ossia quelli previsti dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen. 4.1.11 ricorrente ha invocato la categoria della abnormità, rimedio offerto attraverso il ricorso per cassazione solo in relazione a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili o comunque erronei ed ingiusti. Tuttavia nel caso di specie l'eventuale illegittimità del provvedimento impugnato non consente di per sé il ricorso per cassazione in quanto abnorme, violandosi in tal modo il disposto dell'art. 568 c.p.p., ed il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione. L'ordinanza, sul piano strutturale, è riconducibile all'esercizio dei poteri legittimamente attribuiti al giudice delle indagini preliminari esercitati peraltro a seguito di celebrazione di una udienza camerale. Sul piano funzionale, inoltre, siffatto provvedimento, se da un lato è la esplicazione del controllo giurisdizionale sulla inazione del pubblico ministero, è comunque un provvedimento non definitorio che consente per un verso, la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive, per l'altro, non preclude la facoltà di esercitare i propri diritti di azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede propria, ossia quella civile. Siffatte argomentazioni escludono di ricondurre il provvedimento impugnato alla categoria dell'abnormità con conseguente inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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