CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023
Cassazione n. 05075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 21 dicembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 30239/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma del 13 dicembre 2022 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risulta commesso un errore materiale laddove si è disposta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, che in realtà aveva ottenuto nei gradi di meril:o l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il che avrebbe richiesto che alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa provvedesse il giudice di merito che aveva pronunciato la sentenza che si è resa irrevocabile con la sentenza di legittimità; ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 30239/2023 R.g. del 21 dicembre 2023 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che laddove è scritto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge" sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento emesso ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato ". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 21 dicembre 2023. Così deciso in Roma, il 30 gennai