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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09545/2026

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Rettorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;609 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO AMATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 451/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026MESSINA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 70/2014; Numero di raccolta generale 9545/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte inprimo grado da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina con la categoria D, posizioneeconomica D3, con qualifica di funzionario amministrativouniversitario ex livello VIII poi livello D, in virtù del relativodecreto del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ateneo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso in adempimento della sentenza delConsiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilianan. 559/2005) dirette ad ottenere, nei confronti dell’AziendaOspedaliera Policlinico “[OSCURATO:PERSONA]” e della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, il riconoscimento delle differenzeretributive relative alla equiparazione, appunto ai finiretributivi, all’ex nono livello ospedaliero in applicazionedell’art. 31 DPR n. 761/1979, così riformando la pronuncia diprimo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’istante, peril solo periodo 27.4.2001 – 265.6.2009, e condannato leconvenute in solido al pagamento dell’importo di euro41.688,28, oltre accessori di legge.2.

Essa è stata fatta segno di sei motivi di censura da GaspareVella.

L’università degli Studi di Messina e l’[OSCURATO:PERSONA] “G.

Martino” (di seguito AOU)hanno resistito con controricorso.3.

Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività delcontroricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] attesoche lo stesso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depoNsuimtaertoo re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di quaranta giorni dalla nNoumtiefrioc dai r accolta generale 9545/2026(12.5.2022) del ricorso per cassazione, secondo il regimDeat a pubblicazione 14/04/2026processuale ratione temporis vigente (Cass. n. 9396/2006).2.

Ciò premesso, la decisione gravata, specificato che l’oggettodella domanda era stato circoscritto al mancato pagamentodella voce “retribuzione di posizione fissa e variabile”(spettante ai dirigenti) a seguito dell’inquadramento ottenutocon la sopra indicata sentenza del CGA del 29.8.2005, haritenuto, dopo avere ripercorso ed illustrato l’iter normativoriguardante tale istituto giuridico, che tanto per il periodo finoalla entrata in vigore del CCNL 3.11.2005 (2002/2005)quanto per il periodo successivo, in cui la “retribuzione diposizione fissa e variabile” si era trasformata in “retribuzioneminima unificata”, il Vella non aveva diritto alla suacorresponsione perché, nonostante la equiparazione, nonaveva effettivamente svolto incarichi dirigenziali e nonrivestendo rilevanza decisiva il parere dell’Aran, sul quesitoformulato dal Tribunale di Messina, del 21.1.2021.3.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPRn. 761/79, dell’art. 33 comma 1 lettera A CCNL dirigenzaarea III 2002-2005 anche alla luce della clausolainterpretativa Aran ex art. 64 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3CCNL dirigenza area III 2006, dell’art. 40 CCNL 8 Giugno2000, dirigenza area III, in combinato disposto con art. 44CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6.Maggio 2010, dirigenza, Area

III. Si sostiene che il nuovocontratto Collettivo del 2002/2005, dirigenza area III, avevaistituito la retribuzione di posizione minima unificata a partiredal 01.01.2004 non legata all’incarico dirigenziale (cfr. 33comma 1 lettera A).

Parte ricorrente, sul punto, richiaNmumae rola re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026clausola di interpretazione autentica del 21.01.2021 (Neuxm earor dti. r accolta generale 9545/202664 d.lgs. 165/2001) resa in accordo tra l’ARAN e le OO.SSDa.t a pubblicazione 14/04/2026in relazione all’art. 33 del C.C.N.L. area III del 3 novembre2005 con cui era stato statuito che “l’art. 33 comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990 (ndr. ex nono e decimo livello funzionale), sanitari,va interpretata nel senso che la retribuzione di posizioneminima unificata, che rientra nel trattamento fondamentale,è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario exmodulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcunincarico, a condizione che i relativi oneri siano sostenuti acarico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivonazionale”.

Lamenta che la Corte di Appello, preso atto dellanovità contrattuale, tuttavia era rimasta erroneamenteancorata ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n.9279/2016, negando il diritto di esso ricorrente alla nuovaretribuzione di posizione minima unificata ex artt. 33 acomma 1 lettera A e 44 del CCNL dirigenza area III 2002-2005, sul presupposto che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata fosse legata allo svolgimento dell’incarico.4.

Il secondo motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione - sotto altri profili- dell’art. 31 del DPR n. 761/79 e dell’art. 33 lett.

A CCNL2002/2005 in relazione anche ai principi espressi dalleSS.UU. 9279/2016 e della Corte Cost. 126/1981, deducendoche la Corte territoriale aveva ritenuto - in contraddizionecon quanto statuito nella prima parte della sentenza - che lanuova retribuzione di posizione minima unificata non fosseNumero registro generale 13299/2022legata all’incarico ma al possesso della qualifica dirigenzialeN umero sezionale 609/2026Numero di raccolta generale 9545/2026e per l’effetto spettante solo a chi avesse rivestito la qualificDaat a pubblicazione 14/04/2026dirigenziale.

Il dipendente equiparato ex art. 31 DPR 761/79- secondo la Corte di appello - non avrebbe potuto ambirealla retribuzione di posizione minima unificata, essendoquest'ultima strettamente legata alla qualifica dirigenziale.L’interpretazione articolata dalla Corte territoriale era,secondo parte ricorrente, del tutto inedita e si poneva inaperto contrasto con i principi espressi dall’art. 31 DPR761/79, così come interpretati dalle SS.UU. 9279/2016secondo cui l’intento perequativo presupponeva ilriconoscimento – a prescindere dal possesso della qualificadirigenziale - di tutte le componenti del trattamentoeconomico complessivo del dirigente che dipendevanodall'inquadramento contrattuale (nel caso di specie,compresa tale voce ormai sganciata dall’incarico, perespressa indicazione di ARAN/OO.SS.).5.

Il terzo motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3cpc, la violazione dell’art. 1362 e 1363 c.c., circal’interpretazione della clausola interpretativa Aran/OO.SS.

Sirappresenta che la Corte di Appello, nell’interpretare laclausola Aran/OO.SS, aveva utilizzato criteri ermeneutici cheavevano violato l’intenzione delle parti e l’interpretazioneletterale della stessa laddove era stato ritenuto che il quesitoe la clausola medesima avessero riguardato esclusivamenteil personale dirigenziale di ruolo privo di incarico e non ancheil dirigente equiparato ex art. 31 DPR 761/1979, mentre daltenore letterale della clausola emergeva il contrario.I suddetti motivi, che per la loro connessione logico-giuridicapossono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.Si richiamano le argomentazioni, dalle quali non si rNituimeenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026doversi discostare, di cui ai precedenti di questa CoNrumteer o ndi. r accolta generale 9545/20265056/2024; n. 4982/2018; n. 28295/22; n. 18967/2024; nDa.t a pubblicazione 14/04/202616817/2025 (tra le altre).

Trattandosi, quindi, di questionigià esaminate dalla Suprema Corte con orientamenti ormaidi recente consolidati, non sussistono i presupposti perrimettere la trattazione del ricorso alle SSUU, come chiestoin memoria.In particolare, nei predetti provvedimenti si è affermato che‹‹L’indennità di perequazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 DPR n.761 del 1979 deve essere determinata - in caso diequiparazione tra gli originari VIII livello di cui alla legge n.312 del 1980, relativo ai dipendenti dell’Università, e Xlivello, del personale ospedaliero - senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti delcomparto sanità; infatti, detta retribuzione, essendostrettamente connessa allo svolgimento della loro funzione eall’attribuzione della connessa responsabilità, può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento delrelativo incarico, non rilevando che la contrattazionecollettiva nazionale successiva al CCNL del 5 dicembre 1996abbia incluso la “retribuzione di posizione minima - partefissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata almenzionato CCNL, secondo biennio economico 1996-1997”nel trattamento fondamentale di tali dirigenti››.Inoltre, va ribadito che non ha pregio anche la tesi per laquale la retribuzione di posizione minima unificatadomandata nell’attuale giudizio sarebbe una voce deltrattamento fondamentale, per tale motivo da erogare aprescindere dall’attribuzione di qualsivoglia inNcuamreircoo re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dirigenziale.

Numero di raccolta generale 9545/2026Invero, si richiama la clausola interpretativa ARAN/ OO.SSDa.t a pubblicazione 14/04/2026del 12 gennaio 2021, resa ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del2001 in un procedimento analogo al presente, la qualeprecisa che la retribuzione di posizione minima, regolatadall’art. 33 del CCNL del 2005, quale parte del trattamentofondamentale, spetterebbe al dirigente a prescinderedall’incarico.

Sarebbe stato chiarito, secondo i ricorrenti, conriferimento alla posizione di un dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761 del 1979, che “l’art. 33 comma 1, lett. a,n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990, sanitari, va interpretata nel senso che laretribuzione di posizione minima unificata, che rientra neltrattamento fondamentale, è riconosciuta ed erogata ancheal dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990che non sia titolare di alcun incarico, a condizione che irelativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente fondoprevisto dal contratto collettivo nazionale”.Si tratta, a parere della Corte, di una previsione che, però,non incide sulla presente decisione, atteso che, come giàchiarito (Cass., Sez.

L, n. 5142 del 27 febbraio 2024) essa siriferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione diposizione minima sia a carico del pertinente fondo previstodal contratto collettivo nazionale.

Nella specie, invece, vienein questione la posizione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina solo “strutturato” nel Servizio sanitarionazionale, il quale non ricopre la qualifica di dirigente deldetto Servizio; inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPRn. 761 del 1979, le somme necessarie per la corresponNsuimoenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dell’indennità di cui al comma 1 dell’appena citato aNrutm.e ro3 d1i r accolta generale 9545/2026presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regionDait a pubblicazione 14/04/2026ai sensi dell’art. 51 della legge n. 833 del 1978 e sonoversate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalleRegioni alle Università.Le considerazioni del ricorrente non giustificano, pertanto,una modifica dell’indirizzo esposto, atteso che non siconfrontano né con l’ontologica differenza esistente fra ilcollaboratore tecnico che non ha ab origine la qualifica didirigente del SSN e i dirigenti sanitari né con la specificitàdella destinazione delle risorse attribuite alle Regioni e, poi,alle Università (cfr. Cass. n. 18967/2024).6.

Il quarto motivo formula, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. percontrasto irriducibile e motivazione contraddittoria,precisando che la Corte di Appello aveva rigettato in primaistanza la pretesa creditoria del ricorrente sul presuppostoerroneo che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata all’incarico e per l’effetto riconosciutaal dirigente solo ed esclusivamente nel caso di svolgimentodell’incarico dirigenziale; nella seconda parte della sentenza,però, la Corte territoriale aveva affermato che la nuovaretribuzione di posizione minima unificata era sganciatadall’incarico ma legata al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto riconosciuta automaticamente solo al dirigentedi ruolo senza incarico ma non al dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761/79.

Si rappresenta il contrasto insanabiletenuto conto che la prima tesi riconosceva la retribuzione diposizione minima unificata solo al dirigente che avesse svoltol’incarico mentre la seconda tesi, invece, riconosceva lamedesima retribuzione di posizione minima unificaNtuam eroa rle gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dirigente anche senza incarico in quanto propriaN umdeerol ldai r accolta generale 9545/2026qualifica dirigenziale.

Data pubblicazione 14/04/2026Anche tale motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che la “retribuNzuimoenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026di posizione fissa e variabile”, la quale si era apNupmuenro tdoi r accolta generale 9545/2026trasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavDaat a pubblicazione 14/04/2026non avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021: tanto basta per superare il cd.

“minimocostituzionale” richiesto per non sussistere il viziomotivazionale.7.

Il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnatae quindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo gradoche la sentenza impugnata ha parzialmente compensato.Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “nonmotivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n.17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiedeche le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, chesono state invece già disattese.8.

Il sesto motivo critica, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002, sostenendo che la Corte di appelloaveva condannato il Vella a rifondere l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, stante il rigetto dell’appelloincidentale proposto.

Si ritiene che, atteso che i motivispiegati dal Vella erano stati implicitamente accolti dallaCorte di Appello (giurisdizione del giudice del lavoro einesistenza della prescrizione), la Corte di appello aNuvmeevroa re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026errato nell’applicare la sanzione prevista dall’art. 13 cNoummermo dai r accolta generale 9545/20261 quater citato.

Data pubblicazione 14/04/2026Il motivo è infondato.In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenzadell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater, del DPR, n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non ècollegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo delrigetto integrale o della definizione in rito, negativa perl'impugnante, del gravame (Cass. n. 26981/2023).

Inoltre,deve precisarsi che, in tema di impugnazioni, il meccanismosanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cuiall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha lafinalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuoseed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con unapronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o diimprocedibilità, con apprezzamento da svolgere in baseall'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica12103/2018).9.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.10.

Le spese di lite sono compensate, in ragione del fatto chela giurisprudenza in materia non si era ancora consolidataall’epoca della presentazione del ricorso, relativamente allaposizione della Università degli Studi di Messina.

Nulla vadisposto per l’[OSCURATO:PERSONA] G. Martino diMessina attesa la tardività del controricorso.Numero registro generale 13299/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 9545/2026La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spesDeat a pubblicazione 14/04/2026del presente giudizio relativamente alla posizione dellaUniversità degli Studi di Messina; nulla per quelle relative allaAzienda [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5.2.2026La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rettorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;609 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO AMATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 451/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026MESSINA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 70/2014; Numero di raccolta generale 9545/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte inprimo grado da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina con la categoria D, posizioneeconomica D3, con qualifica di funzionario amministrativouniversitario ex livello VIII poi livello D, in virtù del relativodecreto del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ateneo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso in adempimento della sentenza delConsiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilianan. 559/2005) dirette ad ottenere, nei confronti dell’AziendaOspedaliera Policlinico “[OSCURATO:PERSONA]” e della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, il riconoscimento delle differenzeretributive relative alla equiparazione, appunto ai finiretributivi, all’ex nono livello ospedaliero in applicazionedell’art. 31 DPR n. 761/1979, così riformando la pronuncia diprimo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’istante, peril solo periodo 27.4.2001 – 265.6.2009, e condannato leconvenute in solido al pagamento dell’importo di euro41.688,28, oltre accessori di legge.2. Essa è stata fatta segno di sei motivi di censura da GaspareVella. L’università degli Studi di Messina e l’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” (di seguito AOU)hanno resistito con controricorso.3. Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività delcontroricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] attesoche lo stesso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depoNsuimtaertoo re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di quaranta giorni dalla nNoumtiefrioc dai r accolta generale 9545/2026(12.5.2022) del ricorso per cassazione, secondo il regimDeat a pubblicazione 14/04/2026processuale ratione temporis vigente (Cass. n. 9396/2006).2. Ciò premesso, la decisione gravata, specificato che l’oggettodella domanda era stato circoscritto al mancato pagamentodella voce “retribuzione di posizione fissa e variabile”(spettante ai dirigenti) a seguito dell’inquadramento ottenutocon la sopra indicata sentenza del CGA del 29.8.2005, haritenuto, dopo avere ripercorso ed illustrato l’iter normativoriguardante tale istituto giuridico, che tanto per il periodo finoalla entrata in vigore del CCNL 3.11.2005 (2002/2005)quanto per il periodo successivo, in cui la “retribuzione diposizione fissa e variabile” si era trasformata in “retribuzioneminima unificata”, il Vella non aveva diritto alla suacorresponsione perché, nonostante la equiparazione, nonaveva effettivamente svolto incarichi dirigenziali e nonrivestendo rilevanza decisiva il parere dell’Aran, sul quesitoformulato dal Tribunale di Messina, del 21.1.2021.3. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPRn. 761/79, dell’art. 33 comma 1 lettera A CCNL dirigenzaarea III 2002-2005 anche alla luce della clausolainterpretativa Aran ex art. 64 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3CCNL dirigenza area III 2006, dell’art. 40 CCNL 8 Giugno2000, dirigenza area III, in combinato disposto con art. 44CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6.Maggio 2010, dirigenza, Area III. Si sostiene che il nuovocontratto Collettivo del 2002/2005, dirigenza area III, avevaistituito la retribuzione di posizione minima unificata a partiredal 01.01.2004 non legata all’incarico dirigenziale (cfr. 33comma 1 lettera A). Parte ricorrente, sul punto, richiaNmumae rola re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026clausola di interpretazione autentica del 21.01.2021 (Neuxm earor dti. r accolta generale 9545/202664 d.lgs. 165/2001) resa in accordo tra l’ARAN e le OO.SSDa.t a pubblicazione 14/04/2026in relazione all’art. 33 del C.C.N.L. area III del 3 novembre2005 con cui era stato statuito che “l’art. 33 comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990 (ndr. ex nono e decimo livello funzionale), sanitari,va interpretata nel senso che la retribuzione di posizioneminima unificata, che rientra nel trattamento fondamentale,è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario exmodulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcunincarico, a condizione che i relativi oneri siano sostenuti acarico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivonazionale”. Lamenta che la Corte di Appello, preso atto dellanovità contrattuale, tuttavia era rimasta erroneamenteancorata ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n.9279/2016, negando il diritto di esso ricorrente alla nuovaretribuzione di posizione minima unificata ex artt. 33 acomma 1 lettera A e 44 del CCNL dirigenza area III 2002-2005, sul presupposto che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata fosse legata allo svolgimento dell’incarico.4. Il secondo motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione - sotto altri profili- dell’art. 31 del DPR n. 761/79 e dell’art. 33 lett. A CCNL2002/2005 in relazione anche ai principi espressi dalleSS.UU. 9279/2016 e della Corte Cost. 126/1981, deducendoche la Corte territoriale aveva ritenuto - in contraddizionecon quanto statuito nella prima parte della sentenza - che lanuova retribuzione di posizione minima unificata non fosseNumero registro generale 13299/2022legata all’incarico ma al possesso della qualifica dirigenzialeN umero sezionale 609/2026Numero di raccolta generale 9545/2026e per l’effetto spettante solo a chi avesse rivestito la qualificDaat a pubblicazione 14/04/2026dirigenziale. Il dipendente equiparato ex art. 31 DPR 761/79- secondo la Corte di appello - non avrebbe potuto ambirealla retribuzione di posizione minima unificata, essendoquest'ultima strettamente legata alla qualifica dirigenziale.L’interpretazione articolata dalla Corte territoriale era,secondo parte ricorrente, del tutto inedita e si poneva inaperto contrasto con i principi espressi dall’art. 31 DPR761/79, così come interpretati dalle SS.UU. 9279/2016secondo cui l’intento perequativo presupponeva ilriconoscimento – a prescindere dal possesso della qualificadirigenziale - di tutte le componenti del trattamentoeconomico complessivo del dirigente che dipendevanodall'inquadramento contrattuale (nel caso di specie,compresa tale voce ormai sganciata dall’incarico, perespressa indicazione di ARAN/OO.SS.).5. Il terzo motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3cpc, la violazione dell’art. 1362 e 1363 c.c., circal’interpretazione della clausola interpretativa Aran/OO.SS. Sirappresenta che la Corte di Appello, nell’interpretare laclausola Aran/OO.SS, aveva utilizzato criteri ermeneutici cheavevano violato l’intenzione delle parti e l’interpretazioneletterale della stessa laddove era stato ritenuto che il quesitoe la clausola medesima avessero riguardato esclusivamenteil personale dirigenziale di ruolo privo di incarico e non ancheil dirigente equiparato ex art. 31 DPR 761/1979, mentre daltenore letterale della clausola emergeva il contrario.I suddetti motivi, che per la loro connessione logico-giuridicapossono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.Si richiamano le argomentazioni, dalle quali non si rNituimeenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026doversi discostare, di cui ai precedenti di questa CoNrumteer o ndi. r accolta generale 9545/20265056/2024; n. 4982/2018; n. 28295/22; n. 18967/2024; nDa.t a pubblicazione 14/04/202616817/2025 (tra le altre). Trattandosi, quindi, di questionigià esaminate dalla Suprema Corte con orientamenti ormaidi recente consolidati, non sussistono i presupposti perrimettere la trattazione del ricorso alle SSUU, come chiestoin memoria.In particolare, nei predetti provvedimenti si è affermato che‹‹L’indennità di perequazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 DPR n.761 del 1979 deve essere determinata - in caso diequiparazione tra gli originari VIII livello di cui alla legge n.312 del 1980, relativo ai dipendenti dell’Università, e Xlivello, del personale ospedaliero - senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti delcomparto sanità; infatti, detta retribuzione, essendostrettamente connessa allo svolgimento della loro funzione eall’attribuzione della connessa responsabilità, può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento delrelativo incarico, non rilevando che la contrattazionecollettiva nazionale successiva al CCNL del 5 dicembre 1996abbia incluso la “retribuzione di posizione minima - partefissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata almenzionato CCNL, secondo biennio economico 1996-1997”nel trattamento fondamentale di tali dirigenti››.Inoltre, va ribadito che non ha pregio anche la tesi per laquale la retribuzione di posizione minima unificatadomandata nell’attuale giudizio sarebbe una voce deltrattamento fondamentale, per tale motivo da erogare aprescindere dall’attribuzione di qualsivoglia inNcuamreircoo re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dirigenziale. Numero di raccolta generale 9545/2026Invero, si richiama la clausola interpretativa ARAN/ OO.SSDa.t a pubblicazione 14/04/2026del 12 gennaio 2021, resa ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del2001 in un procedimento analogo al presente, la qualeprecisa che la retribuzione di posizione minima, regolatadall’art. 33 del CCNL del 2005, quale parte del trattamentofondamentale, spetterebbe al dirigente a prescinderedall’incarico. Sarebbe stato chiarito, secondo i ricorrenti, conriferimento alla posizione di un dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761 del 1979, che “l’art. 33 comma 1, lett. a,n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990, sanitari, va interpretata nel senso che laretribuzione di posizione minima unificata, che rientra neltrattamento fondamentale, è riconosciuta ed erogata ancheal dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990che non sia titolare di alcun incarico, a condizione che irelativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente fondoprevisto dal contratto collettivo nazionale”.Si tratta, a parere della Corte, di una previsione che, però,non incide sulla presente decisione, atteso che, come giàchiarito (Cass., Sez. L, n. 5142 del 27 febbraio 2024) essa siriferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione diposizione minima sia a carico del pertinente fondo previstodal contratto collettivo nazionale. Nella specie, invece, vienein questione la posizione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina solo “strutturato” nel Servizio sanitarionazionale, il quale non ricopre la qualifica di dirigente deldetto Servizio; inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPRn. 761 del 1979, le somme necessarie per la corresponNsuimoenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dell’indennità di cui al comma 1 dell’appena citato aNrutm.e ro3 d1i r accolta generale 9545/2026presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regionDait a pubblicazione 14/04/2026ai sensi dell’art. 51 della legge n. 833 del 1978 e sonoversate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalleRegioni alle Università.Le considerazioni del ricorrente non giustificano, pertanto,una modifica dell’indirizzo esposto, atteso che non siconfrontano né con l’ontologica differenza esistente fra ilcollaboratore tecnico che non ha ab origine la qualifica didirigente del SSN e i dirigenti sanitari né con la specificitàdella destinazione delle risorse attribuite alle Regioni e, poi,alle Università (cfr. Cass. n. 18967/2024).6. Il quarto motivo formula, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. percontrasto irriducibile e motivazione contraddittoria,precisando che la Corte di Appello aveva rigettato in primaistanza la pretesa creditoria del ricorrente sul presuppostoerroneo che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata all’incarico e per l’effetto riconosciutaal dirigente solo ed esclusivamente nel caso di svolgimentodell’incarico dirigenziale; nella seconda parte della sentenza,però, la Corte territoriale aveva affermato che la nuovaretribuzione di posizione minima unificata era sganciatadall’incarico ma legata al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto riconosciuta automaticamente solo al dirigentedi ruolo senza incarico ma non al dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761/79. Si rappresenta il contrasto insanabiletenuto conto che la prima tesi riconosceva la retribuzione diposizione minima unificata solo al dirigente che avesse svoltol’incarico mentre la seconda tesi, invece, riconosceva lamedesima retribuzione di posizione minima unificaNtuam eroa rle gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026dirigente anche senza incarico in quanto propriaN umdeerol ldai r accolta generale 9545/2026qualifica dirigenziale. Data pubblicazione 14/04/2026Anche tale motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che la “retribuNzuimoenroe re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026di posizione fissa e variabile”, la quale si era apNupmuenro tdoi r accolta generale 9545/2026trasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavDaat a pubblicazione 14/04/2026non avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021: tanto basta per superare il cd. “minimocostituzionale” richiesto per non sussistere il viziomotivazionale.7. Il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnatae quindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo gradoche la sentenza impugnata ha parzialmente compensato.Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “nonmotivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n.17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiedeche le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, chesono state invece già disattese.8. Il sesto motivo critica, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1quater DPR 30.05.2002, sostenendo che la Corte di appelloaveva condannato il Vella a rifondere l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, stante il rigetto dell’appelloincidentale proposto. Si ritiene che, atteso che i motivispiegati dal Vella erano stati implicitamente accolti dallaCorte di Appello (giurisdizione del giudice del lavoro einesistenza della prescrizione), la Corte di appello aNuvmeevroa re gistro generale 13299/2022Numero sezionale 609/2026errato nell’applicare la sanzione prevista dall’art. 13 cNoummermo dai r accolta generale 9545/20261 quater citato. Data pubblicazione 14/04/2026Il motivo è infondato.In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenzadell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater, del DPR, n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non ècollegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo delrigetto integrale o della definizione in rito, negativa perl'impugnante, del gravame (Cass. n. 26981/2023). Inoltre,deve precisarsi che, in tema di impugnazioni, il meccanismosanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cuiall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha lafinalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuoseed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con unapronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o diimprocedibilità, con apprezzamento da svolgere in baseall'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica12103/2018).9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.10. Le spese di lite sono compensate, in ragione del fatto chela giurisprudenza in materia non si era ancora consolidataall’epoca della presentazione del ricorso, relativamente allaposizione della Università degli Studi di Messina. Nulla vadisposto per l’[OSCURATO:PERSONA] G. Martino diMessina attesa la tardività del controricorso.Numero registro generale 13299/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 9545/2026La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spesDeat a pubblicazione 14/04/2026del presente giudizio relativamente alla posizione dellaUniversità degli Studi di Messina; nulla per quelle relative allaAzienda [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5.2.2026La PresidenteCaterina Marotta