CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 32453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4689-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Oggetto CONTRATTO A PROGETTO – [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4689/2020 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1279/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 1044/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità, rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1279/2019, rigettava il ricorso di ATERP – [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabria - avverso la decisione con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’Azienda a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 43.906,25 (parametrata al compenso che sarebbe spettato alla collaboratrice in caso regolare esecuzione del contratto), a titolo di compenso per la prestazione effettuata sino al 10.8.2015 e di risarcimento per l’illegittimo recesso ante tempus dal contratto a progetto stipulato tra le parti rispetto alla scadenza fissata al 30.6.2017. 2.La Corte di Catanzaro, per quanto qui rileva, osservava che: -tra le parti era stato stipulato contratto a progetto per il periodo 1.9.2014 –31.8.2017; - l’originari a ricorrente aveva prestato attività lavorativa sino al 10.8.2015, allorquando il contratto era stato sospeso; - con delibera della Giunta regionale n. 3 44 /2016 del 29.9.2016 erano stati revocati i finanziamenti costituenti le risorse alla base del progetto; -era stato quindi comunicato recesso in data 6.10.2016, con decorrenza da luglio 2015; -doveva essere ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c. il motivo di appello con il quale l'ente aveva fatto leva sulle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 319/2016 del 9.8.2016 e n. 344/2016, di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt. 9 e 12, posto che nel primo grado di giudizio ATERP si era concentrata sul difetto di giurisdizione, e posto che il contratto individuale prevedeva che all'erogazione del finanziamento fosse subordinato il pagamento del compenso, non l'efficacia del contratto, e pertanto il collaboratore avrebbe potuto comunque eseguire la prestazione, sia pure correndo il rischio di non essere ricompensato; -inoltre, nel giudizio di primo grado non era stata posta la questione della regolarità delle delibere regionali, con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento, e pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, giacché non si discuteva dell'annullamento o della disapplicazione di un atto amministrativo. 3.Avverso detta decisione ATERP ha propo sto ricorso con unico articolato motiv o, illustrato da successive memorie; ha resistito la lavoratrice con controricorso. 4.La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 9754/2022 della VI Sezione Civile di questa Corte, e di rinvio dall’udienza del 7.2 u.s. per trattazione congiunta con cause analoghe. 5.Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisone 1.Parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., addebitando alla Corte territoriale di avere trascurato a fini interpretativi l'art. 12 del regolamento contrattuale che riconosce come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento. Aggiunge che, contraddittoriamente, il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto e liquidato il danno in misura pari al compenso che sarebbe stato percepito ove la prestazione fosse stata resa, pur affermando che in caso di revoca del finanziamento nessuna pretesa di carattere economico poteva essere avanzata dal collaboratore per l'attività prestata a proprio rischio. 2.Preliminarmente va disattesa l’eccezione, formulata da parte ricorrente, di inammissibilità del controricorso per invalidità della procura. [OSCURATO:PERSONA]. n. 11240/2022, ATERP fa valere che “al difensore non è attribuito un generale potere di certificazione con sottoscrizione, bensì, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. quello strettamente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attività difensiva, sicché … Si impone in ogni caso una contestualità tra l’autenticazione della sottoscrizione della procura e l’atto a cui la stessa si riferisce”. [OSCURATO:PERSONA] intende in proposito dare continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 36827/2022, secondo cui, intema di ricorso per cassazione, il requisito dellaspecialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula lacontestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui laprocura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne laspecialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo. 3.Tanto premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione. 4.Come osser vato da questa Corte in analoghe controversie (Cass. n. 21846 e 21847/2022), il giudice d'appello, dopo aver trascritto, nel testo della decisione, sia l'art. 9 del regolamento contrattuale (secondo cui “… le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto”), sia l'art. 12 dello stesso contratto (secondo cui “... Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa … È altresì facoltà del committente recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione Calabria decida di non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione, regolarizzazione giuridica, valorizzazione e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'ATERP. In ogni caso le parti riconoscono come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento …”) ha, poi, ritenuto che il regolamento contrattuale ricollegasse alla revoca o alla sospensione del finanziamento unicamente il pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui la prestazione fosse stata resa, e per giungere a questa conclusione ha incentrato la motivazione sul contenuto dell'art. 9, omettendo di indicare le ragioni per le quali non potesse operare la causa di risoluzione, della quale la stessa sentenza dà atto, prevista nel richiamato art. 12, in violazione del canone di ermeneutica che impone la complessiva valutazione delle clausole contrattuali. 5.Ulteriore profilo di contraddittorietà si rinviene nell'avere la sentenza impugnata, da un lato, affermato che il finanziamento condizionava il diritto al compenso e che la prestazione poteva essere eseguita dal prestatore anche a rischio di non essere successivamente ricompensata, e dall'altro ritenuto sussistente un danno risarcibile, pur a fronte della pacifica revoca del finanziamento medesimo. 6.La sentenza impugnata deve, pertanto essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto dei principi sopra enunciati, nonché del distinto apprezzamento tra il periodo di sospensione dell’attività lavorativa dal 10.8.2015 all’adozione in data 9.8.2016 della DGR n. 319/2016 di revoca del finanziamento del Progetto, questione (tra le altre) oggetto di analoghe controversie proposte dalla medesima parte ricorrente e trattate congiuntamente alla presente nell’odierna udienza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anc