CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 33564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. ì [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale, in data 4 maggio 2020, il Gip del Tribunale di Patti lo ha assolto dal reato a lui ascritto di guida in stato d'ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un autonomo incidente stradale, perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. Quale unico motivo di lagnanza, denuncia il ricorrente la violazione di legge per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità degli atti processuali per mancato avviso all'imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico. La Corte di merito ha aderito all'indirizzo secondo il quale la richiesta di procedere con rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale di condanna vale a sanare la nullità ex art. 114 disp.att. cod.proc.pen. successivamente dedotta dall'imputato. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo di ricorso é manifestamente infondato. La presenza di differenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità, alla quale fa riferimento il ricorrente, é sicuramente superata in base al combinato disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, ossia in data antecedente alla richiesta di rito speciale formulata dal Giaco (disposizione in base alla quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio) e dell'art. 464, comma 1, cod.proc.pen., come a sua volta riformato dalla citata legge n. 103/2017 (che fa espresso richiamo al predetto art. 438, comma 6-bis anche nel caso di richiesta di giudizio abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna). Pertanto la nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente a regime intermedio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), é stata nella specie sanata fin dalla richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, a nulla rilevando la successiva eccezione difensiva (Sez. 4, n. 44962 del 4.11.2021, Rossi, Rv 282245; Sez. 4, n. 21068 del 10.5.2022, Bertoi, non massimata). Essendo, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis 6 07/2022. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ì i azf1 DEPOSITATO I [OSCURATO:PERSONA] Ogg