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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 42895/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi presentati dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 628 comma 2 e 495 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, osservando come il tentativo di fuga di Carchiolo, volto a guadagnarsi l'impunità (e non a garantirsi il possesso del bene) era intervenuto in una fase successiva rispetto al momento in cui il ricorrente era stato fermato dal responsabile del negozio, con interruzione del nesso eziologico, necessario affinché potesse ammettersi il carattere strumentale della violenza alla persona rispetto all'impossessamento del bene, per cui non poteva configurarsi il reato di rapina impropria. 1.2 In seguito all'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore depositava memoria nella quale rilevava che: "in data 13 maggio 2024, nelle more della celebrazione dell'udienza, la Corte Costituzionale depositava la motivazione della sentenza n. 84/2024 con la quale dichiarava incostituzionale l'art. 628 commi I e II c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità; - il fatto storico preso in esame dalla Consulta risulta speculare al fatto oggetto del presente procedimento, sia in termini di danno patrimoniale di scarsa entità, sia di lieve entità dell'atto violento, dunque fatti di modesta offensività; - tale circostanza è confermata anche dalla valutazione fatta dai giudici di merito del presente procedimento che hanno condannato il Carchiolo al minimo edittale, concedendogli l'attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. oltre che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - pertanto il fatto storico oggetto della sentenza impugnata può essere oggi valutato alla luce dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice di cui alla sentenza n. 84/2024; - in ultimo, considerato che la sentenza della Consulta appena menzionata veniva depositata in data 13/05 u.s. non è stato possibile presentare motivi aggiunti tempestivamente." Il ricorso veniva quindi assegnato alla Seconda sezione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio costantemente ribadito da questa Corte secondo il quale "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" (Sez.7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617).

Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (vedi Sez. 2, Sentenza n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 - 01); la Corte di appello, in applicazione dei principi sopra ricordati, ha osservato che "Carchiolo, benchè non avesse conseguito un autonomo possesso sulla merce, ha usato evidente violenza in danno del Carabiniere intervenuto, immediatamente dopo la sottrazione della merce dagli scaffali e dai ripiani dell'esercizio commerciale" (pag.3 sentenza impugnata).

1.2. Deve ora essere esaminato il motivo proposto dal difensore nella memoria depositata, con cui si invoca la valutazione in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo la sentenza impugnata.

Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" ) [OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione relativa al reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».

La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato.

Dall'analisi della sentenza della Consulta e del disposto dell'art. 62 n.4 cod. pen., si ricava che gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione sono due: "la particolare tenuità del danno o del pericolo" (sentenza) cui corrisponde "il danno particolare tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.), inteso come danno di natura esclusivamente patrimoniale, e la lieve entità del fatto derivante dalla "natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione" (sentenza) cui corrisponde "l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.),ove invece si ha riguardo anche alle conseguenze di natura non esclusivamente patrimoniale; ne deriva che se la valutazione del giudice che ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. non ha investito tutti e due gli aspetti sopra evidenziati, ben potrà essere concessa anche la diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale; Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva concesso l'attenuante di cui all'ad 62 n.4 cod. pen. prendendo in esame soltanto l'esiguità del danno patrimoniale, affermando espressamente che le modalità del fatto non erano particolarmente gravi, il che lascia spazio ad una possibile applicazione della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale più volte citata. \N\"'"

2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello ai fini della valutazione di quanto sopra evidenziato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del fatto di lieve entità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi presentati dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 628 comma 2 e 495 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, osservando come il tentativo di fuga di Carchiolo, volto a guadagnarsi l'impunità (e non a garantirsi il possesso del bene) era intervenuto in una fase successiva rispetto al momento in cui il ricorrente era stato fermato dal responsabile del negozio, con interruzione del nesso eziologico, necessario affinché potesse ammettersi il carattere strumentale della violenza alla persona rispetto all'impossessamento del bene, per cui non poteva configurarsi il reato di rapina impropria. 1.2 In seguito all'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore depositava memoria nella quale rilevava che: "in data 13 maggio 2024, nelle more della celebrazione dell'udienza, la Corte Costituzionale depositava la motivazione della sentenza n. 84/2024 con la quale dichiarava incostituzionale l'art. 628 commi I e II c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità; - il fatto storico preso in esame dalla Consulta risulta speculare al fatto oggetto del presente procedimento, sia in termini di danno patrimoniale di scarsa entità, sia di lieve entità dell'atto violento, dunque fatti di modesta offensività; - tale circostanza è confermata anche dalla valutazione fatta dai giudici di merito del presente procedimento che hanno condannato il Carchiolo al minimo edittale, concedendogli l'attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. oltre che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - pertanto il fatto storico oggetto della sentenza impugnata può essere oggi valutato alla luce dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice di cui alla sentenza n. 84/2024; - in ultimo, considerato che la sentenza della Consulta appena menzionata veniva depositata in data 13/05 u.s. non è stato possibile presentare motivi aggiunti tempestivamente." Il ricorso veniva quindi assegnato alla Seconda sezione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio costantemente ribadito da questa Corte secondo il quale "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" (Sez.7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617). Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (vedi Sez. 2, Sentenza n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 - 01); la Corte di appello, in applicazione dei principi sopra ricordati, ha osservato che "Carchiolo, benchè non avesse conseguito un autonomo possesso sulla merce, ha usato evidente violenza in danno del Carabiniere intervenuto, immediatamente dopo la sottrazione della merce dagli scaffali e dai ripiani dell'esercizio commerciale" (pag.3 sentenza impugnata). 1.2. Deve ora essere esaminato il motivo proposto dal difensore nella memoria depositata, con cui si invoca la valutazione in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo la sentenza impugnata. Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" ) [OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto nella sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione relativa al reato di estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza». La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato. Dall'analisi della sentenza della Consulta e del disposto dell'art. 62 n.4 cod. pen., si ricava che gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione sono due: "la particolare tenuità del danno o del pericolo" (sentenza) cui corrisponde "il danno particolare tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.), inteso come danno di natura esclusivamente patrimoniale, e la lieve entità del fatto derivante dalla "natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione" (sentenza) cui corrisponde "l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità" (art. 62 n.4 cod. pen.),ove invece si ha riguardo anche alle conseguenze di natura non esclusivamente patrimoniale; ne deriva che se la valutazione del giudice che ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. non ha investito tutti e due gli aspetti sopra evidenziati, ben potrà essere concessa anche la diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale; Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva concesso l'attenuante di cui all'ad 62 n.4 cod. pen. prendendo in esame soltanto l'esiguità del danno patrimoniale, affermando espressamente che le modalità del fatto non erano particolarmente gravi, il che lascia spazio ad una possibile applicazione della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale più volte citata. \N\"'" 2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello ai fini della valutazione di quanto sopra evidenziato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del fatto di lieve entità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara in
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