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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09964/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9249/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MSSFNC69A27H5013) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° VALERIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 895/2016 depositata il 04/03/201g. (0)0( Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal 35So Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ;.707 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2016, ha rigettato il gravame della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso l'impugnata sentenza che l'aveva condannata a pagare € 137077,43 a [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per l'esecuzione di lavori nella sede della Facoltà di Giurisprudenza, [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, giudicando sul motivo con il quale l'Università appellante aveva eccepito la decadenza dell'appaltatore, lo ha ritenuto inammissibile poiché mancava una decisione in via amministrativa sulle riserve notificata all'appaltatore e idonea a far decorrere il dies a quo per la proposizione dell'azione, e comunque infondato, non risultando che fosse stata adottata alcuna decisione formale in esito a un procedimento amministrativo mai instaurato; ha ritenuto non specifico il motivo di appello che contestava la possibilità di ricavare l'esistenza e il contenuto di una perizia di variante dalla delibera di approvazione della stessa; ha ritenuto non specificamente contestata dall'appellante la motivazione riguardante la valutazione delle riserve sul merito e infondata la censura riguardante le riserve n. 9, 10 e 11, alle quali si riferiva la condanna al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, sul presupposto dell'implicito riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Università che si era avvalsa delle opere. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, resistiti dalla ditta Mastrominico anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 46 e 47 del dPR n. 1063 del 1962 e «carenza di adeguata motivazione», per avere la sentenza impugnata trascurato il fatto che l'appaltatore non aveva attivato la procedura di risoluzione amministrativa della controversia sulle riserve e, quindi, era decaduto dal diritto di far valere in giudizio le pretese relative alle riserve iscritte in contabilità.Il motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata per un profilo - la mancata attivazione, mediante reclamo, della procedura di risoluzione amministrativa della controversia - diverso da quello fatto valere nel giudizio di merito, nel quale l'eccezione proposta (trascritta nel ricorso a pag. 10) aveva ad oggetto la decadenza per essere spirato il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale dalla risoluzione della controversia in sede amministrativa.

Il motivo è quindi inammissibile anche perché non specifica quale sarebbe il provvedimento dell'amministrazione risolutivo della controversia amministrativa con l'appaltatore, né censura la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rilevato la mancata notifica di un provvedimento idoneo a far decorrere il termine impugnatorio in sede giudiziaria.

Ed infatti, come correttamente ritenuto dai giudici di merito in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, l'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche (dPR n. 1063 del 1962), nel prevedere che la domanda giudiziale proposta dall'appaltatore deve essere promossa nel termine di 60 giorni da quello in cui fu «notificato» il provvedimento dell'amministrazione con il quale venne risolta la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 42, richiede non una qualsiasi comunicazione dell'atto (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto stesso (cfr. Cass. n. 6909 del 2018).

Con il secondo motivo l'Università ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 180, comma 2, c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto l'Università decaduta dall'eccezione di intempestività delle riserve dell'appaltatore, trascurando che l'eccezione era contenuta nel primo atto difensivo per rinvio alla relazione riservata del direttore dei lavori.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La Corte d'appello ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la non tempestività dell'eccezione di decadenza dell'appaltatore per inosservanza dell'onere di apposizione delle riserve, in quanto l'Università si era «limitata a contestare in comparsa la fondatezza delle riserve e a richiamare, riportandone il contenuto (p. 5 dell'atto di citazione), la relazione del direttore dei lavori che non fa riferimento all'intempestività delle stesse».

L'Università sostiene che la richiamata relazione del direttore dei lavori fosse un'altra, quella «riservata» che conteneva un riferimento (peraltro del tutto generico) alla intempestività delle riserve, senza tuttavia precisare se a quest'ultima relazione vi facesse riferimento nel proprio atto difensivo (inoltre, nella comparsa di risposta l'amministrazione faceva riferimento solo al fatto che il direttore dei lavori aveva «considerato assolutamente inconsistenti le riserve avanzate dall'appaltatore», senza riferimento alcuno alla loro tempestività).

Inoltre, poiché la decadenza dell'appaltatore dall'onere di tempestiva proposizione delle riserve è materia di eccezione di parte (cfr. Cass. n. 281 del 2017), la valutazione del giudice di merito - se la parte committente l'abbia sollevata tempestivamente e con modalità specifiche e adeguate - non è sindacabile in sede di legittimità.

Si deve anche precisare che l'eccezione di decadenza delle riserve non può ritenersi ricompresa nella diversa eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, che ricomprende tutti i diritti dell'appaltatore.

Inammissibile è anche il terzo motivo, che denuncia contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione «in ordine alla natura ed alla consistenza delle riserve» e non condivisibilità della c.t.u., perché suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, risolvendosi il motivo in una critica all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, in presenza, come nella specie, di motivazione idonea ad esprimere la ratio decidendi.

Il quarto motivo, che riguarda l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., è inammissibile, appuntandosi sull'asserita violazione del principio di sussidiarietà dell'azione che è questione introdotta in questa sede, sulla quale è calato il giudicato, non precisandosi se e quando sia stata proposta nel giudizio di merito, nel quale si è discussa della diversa questione riguardante il riconoscimento dell'utilitas.

Il quinto motivo che deduce difetto di motivazione per «difetto delle condizioni prescritte per l'accesso alla causa» non assurge a «motivo» di ricorso, risultando incomprensibile e, quindi, inammissibile.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 600,00, di cui C 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9249/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MSSFNC69A27H5013) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° VALERIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 895/2016 depositata il 04/03/201g. (0)0( Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal 35So Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ;.707 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2016, ha rigettato il gravame della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso l'impugnata sentenza che l'aveva condannata a pagare € 137077,43 a [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per l'esecuzione di lavori nella sede della Facoltà di Giurisprudenza, [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, giudicando sul motivo con il quale l'Università appellante aveva eccepito la decadenza dell'appaltatore, lo ha ritenuto inammissibile poiché mancava una decisione in via amministrativa sulle riserve notificata all'appaltatore e idonea a far decorrere il dies a quo per la proposizione dell'azione, e comunque infondato, non risultando che fosse stata adottata alcuna decisione formale in esito a un procedimento amministrativo mai instaurato; ha ritenuto non specifico il motivo di appello che contestava la possibilità di ricavare l'esistenza e il contenuto di una perizia di variante dalla delibera di approvazione della stessa; ha ritenuto non specificamente contestata dall'appellante la motivazione riguardante la valutazione delle riserve sul merito e infondata la censura riguardante le riserve n. 9, 10 e 11, alle quali si riferiva la condanna al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, sul presupposto dell'implicito riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Università che si era avvalsa delle opere. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, resistiti dalla ditta Mastrominico anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 46 e 47 del dPR n. 1063 del 1962 e «carenza di adeguata motivazione», per avere la sentenza impugnata trascurato il fatto che l'appaltatore non aveva attivato la procedura di risoluzione amministrativa della controversia sulle riserve e, quindi, era decaduto dal diritto di far valere in giudizio le pretese relative alle riserve iscritte in contabilità.Il motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata per un profilo - la mancata attivazione, mediante reclamo, della procedura di risoluzione amministrativa della controversia - diverso da quello fatto valere nel giudizio di merito, nel quale l'eccezione proposta (trascritta nel ricorso a pag. 10) aveva ad oggetto la decadenza per essere spirato il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale dalla risoluzione della controversia in sede amministrativa. Il motivo è quindi inammissibile anche perché non specifica quale sarebbe il provvedimento dell'amministrazione risolutivo della controversia amministrativa con l'appaltatore, né censura la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rilevato la mancata notifica di un provvedimento idoneo a far decorrere il termine impugnatorio in sede giudiziaria. Ed infatti, come correttamente ritenuto dai giudici di merito in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, l'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche (dPR n. 1063 del 1962), nel prevedere che la domanda giudiziale proposta dall'appaltatore deve essere promossa nel termine di 60 giorni da quello in cui fu «notificato» il provvedimento dell'amministrazione con il quale venne risolta la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 42, richiede non una qualsiasi comunicazione dell'atto (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto stesso (cfr. Cass. n. 6909 del 2018). Con il secondo motivo l'Università ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 180, comma 2, c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto l'Università decaduta dall'eccezione di intempestività delle riserve dell'appaltatore, trascurando che l'eccezione era contenuta nel primo atto difensivo per rinvio alla relazione riservata del direttore dei lavori. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte d'appello ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la non tempestività dell'eccezione di decadenza dell'appaltatore per inosservanza dell'onere di apposizione delle riserve, in quanto l'Università si era «limitata a contestare in comparsa la fondatezza delle riserve e a richiamare, riportandone il contenuto (p. 5 dell'atto di citazione), la relazione del direttore dei lavori che non fa riferimento all'intempestività delle stesse». L'Università sostiene che la richiamata relazione del direttore dei lavori fosse un'altra, quella «riservata» che conteneva un riferimento (peraltro del tutto generico) alla intempestività delle riserve, senza tuttavia precisare se a quest'ultima relazione vi facesse riferimento nel proprio atto difensivo (inoltre, nella comparsa di risposta l'amministrazione faceva riferimento solo al fatto che il direttore dei lavori aveva «considerato assolutamente inconsistenti le riserve avanzate dall'appaltatore», senza riferimento alcuno alla loro tempestività). Inoltre, poiché la decadenza dell'appaltatore dall'onere di tempestiva proposizione delle riserve è materia di eccezione di parte (cfr. Cass. n. 281 del 2017), la valutazione del giudice di merito - se la parte committente l'abbia sollevata tempestivamente e con modalità specifiche e adeguate - non è sindacabile in sede di legittimità. Si deve anche precisare che l'eccezione di decadenza delle riserve non può ritenersi ricompresa nella diversa eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, che ricomprende tutti i diritti dell'appaltatore. Inammissibile è anche il terzo motivo, che denuncia contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione «in ordine alla natura ed alla consistenza delle riserve» e non condivisibilità della c.t.u., perché suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, risolvendosi il motivo in una critica all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, in presenza, come nella specie, di motivazione idonea ad esprimere la ratio decidendi. Il quarto motivo, che riguarda l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., è inammissibile, appuntandosi sull'asserita violazione del principio di sussidiarietà dell'azione che è questione introdotta in questa sede, sulla quale è calato il giudicato, non precisandosi se e quando sia stata proposta nel giudizio di merito, nel quale si è discussa della diversa questione riguardante il riconoscimento dell'utilitas. Il quinto motivo che deduce difetto di motivazione per «difetto delle condizioni prescritte per l'accesso alla causa» non assurge a «motivo» di ricorso, risultando incomprensibile e, quindi, inammissibile. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 600,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
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