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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 12973/2025

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OLO, MANUELAMASSA, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –controP.N. , rappresentato e difeso, in forza di procura conferitaa margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69– controricorrente –Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025per la cassazione della sentenza n. 1556 del 2016 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 gennaio 2017 (R.G.N.925/2014).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita, per il ricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione,per delega verbale, dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], insostituzione, per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni del controricorso.1.– Con sentenza n. 1556 del 2016, depositata il 23 gennaio 2017,la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame del signor P.N.[...] e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, hadichiarato il diritto dell’appellante di fruire della maggiorazionecontributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre2000, n. 388, per i periodi di aspettativa sindacale goduti in virtùdell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche la maggiorazione contributiva, riconosciuta ai lavoratori sordomutie agl’invalidi in misura superiore al 74%, richiede un servizioeffettivamente svolto e che tale requisito risulta soddisfatto in caso diaspettativa sindacale, equiparata sotto ogni profilo al lavoro effettivoin base alla lex specialis dello Statuto dei lavoratori.

Una diversainterpretazione disincentiverebbe l’assunzione delle cariche sindacali esusciterebbe dubbi di legittimità costituzionale.2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello,articolando un motivo d’impugnazione.- 2 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/20253.– Il signor P.N. resiste con controricorso.4.– Dopo l’infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 26settembre 2024, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 14gennaio 2025.5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato unamemoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannoinsistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 80,comma 3, della legge n. 388 del 2000 e lamenta che la sentenzad’appello abbia considerato utile ai fini della maggiorazione contributivaanche il periodo di aspettativa sindacale, non correlato a un’attivitàlavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa.2.– La censura è infondata.3.– Il controricorrente rivendica il beneficio che l’art. 80, comma 3,della legge n. 388 del 2000 accorda «ai lavoratori sordomuti di cuiall’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidiper qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superioreal 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella Aallegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successivemodificazioni».Il beneficio consiste nell’accredito «di due mesi di contribuzionefigurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianitàcontributiva», fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione- 3 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025figurativa, «per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazionio aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto».La rilevanza dell’accredito della contribuzione figurativa ècircoscritta al diritto a pensione e alla connessa anzianità contributivae non si estende, in maniera indiscriminata, all’anzianità contributivarichiesta per accedere ad altre prestazioni non pensionistiche (Cass.,sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 716) o all’incremento del montantecontributivo complessivo ai fini della determinazione dell’ammontaredella pensione (Cass., sez. lav., 13 maggio 2024, n. 13102).Il legislatore attribuisce il beneficio della maggiorazionecontributiva ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi checondizionano il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico e siprefigge di riconoscere così una particolare e preventiva tutela adeterminate categorie di lavoratori, svantaggiati dalle loro condizionidi salute (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30636).4.– Il ricorso interpella questa Corte sulla spettanza del beneficionell’ipotesi dell’aspettativa non retribuita, concessa su domanda, pertutta la durata del loro mandato, ai lavoratori «chiamati a ricoprirecariche sindacali provinciali e nazionali» (art. 31, secondo comma, dellalegge n. 300 del 1970).Durante l’aspettativa sindacale non retribuita, il rapporto di lavoropassa in uno stato di temporanea quiescenza, con la sospensione delleobbligazioni principali che lo caratterizzano, come la prestazione dilavoro e l’erogazione della retribuzione (Cass., sez. lav., 6 aprile 2020,7698).I periodi di aspettativa, tuttavia, «sono considerati utili a richiestadell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e delladeterminazione della misura della pensione a carico della assicurazionegenerale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive- 4 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero»(art. 31, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori).Durante il periodo di aspettativa, l’interessato può fruire deitrattamenti di malattia «a carico dei competenti enti preposti allaerogazione delle prestazioni medesime» (art. 31, quarto comma, delloStatuto).

Tale previsione include anche l’indennità di maternità, conriferimento tanto al periodo di astensione obbligatoria quanto alperiodo di astensione facoltativa (Cass., sez. lav., 23 aprile 2001, n.5992, e 3 marzo 2001, n. 3112).Le disposizioni concernenti la rilevanza del periodo di aspettativa aifini del trattamento pensionistico e delle prestazioni di malattia non siapplicano «qualora a favore dei lavoratori siano previste formeprevidenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazioneall’attività espletata durante il periodo di aspettativa» (art. 31, quintocomma, dello Statuto).La ratio della disciplina, interpretata in correlazione con l’art. 51Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a ricoprirecariche sindacali nella condizione migliore per svolgere l’incarico,escludendo che l’accettazione del mandato comporti di per sé la perditadel posto di lavoro (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30495, e, nellostesso senso, Cass., sez. lav., 28 giugno 1989, n. 3144).Da quest’angolazione, il periodo di aspettativa per motivi sindacaliva considerato, ai fini previdenziali, sotto ogni profilo, come periodo dieffettivo lavoro (Cass., sez. lav., 1° luglio 1998, n. 6430).5.– Nel dirimere la questione prospettata dal ricorrente, occorreavere riguardo, per un verso, alla ratio che ispira l’attribuzione delbeneficio contributivo e, per altro verso, alla specialità dell’aspettativasindacale.6.– Quanto al primo profilo, il particolare beneficio accordato dallalegge è limitato al periodo durante il quale l’attività lavorativa sia stata- 5 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025svolta in presenza della condizione d’invalidità che ne ha accentuato ilcarattere usurante (Cass., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9960).È in quest’orizzonte che s’inquadra e rinviene il suo fondamento ilrequisito del servizio effettivamente svolto, su cui si appuntano ledoglianze dell’Istituto.Il legislatore ha ritenuto meritevole di particolare tutela, sulversante previdenziale, la condizione di chi continui a lavorare inpresenza di un’invalidità grave, idonea a rendere più penosa l’attivitàsvolta.Tale esigenza di protezione non è meno cogente quando illavoratore ricopra una carica sindacale e dunque presti un’attività che,pur distinta da quella inerente al rapporto lavorativo medio temporesospeso, in questo rapporto ha pur sempre la sua genesi.In tale ipotesi, non si riscontra una mera sospensione del rapportodi lavoro, che valga a privare di ogni rilievo l’incidenza pregiudizievoledell’elevato grado d’invalidità.

Alla sospensione fa riscontro, difatti, losvolgimento di una diversa attività, nell’esercizio di un dirittofondamentale, presidiato dagli artt. 39 e 51 Cost.Tale circostanza rappresenta il tratto distintivo della fattispeciesottoposta al vaglio di questa Corte e ne preclude il raffronto con lavasta ed eterogenea gamma delle ipotesi in cui il rapporto di lavororisulti, sic et simpliciter, sospeso.Proprio in ragione di tale peculiarità, si ravvisano le medesimeragioni che sono all’origine dell’attribuzione del beneficio di cui sidiscorre: la condizione d’invalidità non cessa di ripercuotersi anche inquest’àmbito e di connotare come più gravosa la funzione sindacaleche il lavoratore, proprio in quanto lavoratore, ricopre.7.– In tal senso militano anche le considerazioni espresse dallaCorte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2002, nel dichiararecostituzionalmente illegittimi «gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela- 6 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali etra gli obbligati alle relative contribuzioni, rispettivamente, i lavoratoriin aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provincialie nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essisvolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico» (punto5 del Considerato in diritto).La Corte costituzionale, dopo avere ripercorso l’evoluzionelegislativa che ha condotto ad ampliare il novero delle categorieprotette, ha posto l’accento sulla particolarità dell’attività svolta dailavoratori in aspettativa sotto le direttive e per le finalitàdell’organizzazione sindacale e ha osservato che tale attività implical’assoggettamento del lavoratore ad un rischio professionale identico aquello delle categorie protette (punto 4 del Considerato in diritto).Anche in questa prospettiva, emerge nitida la peculiaritàdell’aspettativa sindacale.Essa, lungi dall’esaurirsi nella sospensione del rapporto di lavoro,si correla allo svolgimento di un’attività, foriera di rischi professionalicomparabili a quelli delle altre categorie protette e contraddistinta, perquanto in questa sede rileva, da un più marcato carattere usurante,quando coinvolga una persona gravemente invalida.8.– Quanto al secondo profilo della specialità dell’aspettativasindacale, si deve rammentare che l’ordinamento detta a tale riguardoregole di particolare favore, valutandola ai fini della determinazione deltrattamento pensionistico e del godimento delle prestazioni di malattia.È indicativo che la tendenziale assimilazione al lavoro effettivoconosca un’unica eccezione, per l’ipotesi in cui il lavoratore già possagiovarsi di una specifica tutela per l’attività espletata durante il periododi aspettativa.L’equiparazione previdenziale del periodo di aspettativa al lavoroeffettivo (sentenza n. 6430 del 1998, cit.) sarebbe relegata, per contro,al rango di mera declamazione di principio, ove si disconoscesse ogni- 7 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025rilievo alla condizione di più grave invalidità di chi presta l’attivitàsindacale.Un’interpretazione di tal fatta, nel disancorare la nozione di servizioeffettivo dalla ratio della maggiorazione contributiva e dal regimeprotettivo che lo Statuto dei lavoratori delinea, penalizzerebbe chipresta l’attività sindacale in condizioni di grave compromissionedell’integrità psicofisica e negherebbe l’applicabilità di un beneficioindissolubilmente connesso con quella salvaguardia della posizionepensionistica che presiede alle previsioni dettate dall’art. 31, terzocomma, dello Statuto.9.– Sarebbe poi vanificata quella particolare e preventiva tutela deilavoratori svantaggiati, che la maggiorazione contributiva garantisce(sentenza n. 30636 del 2022, cit.), e un esito siffatto sarebbedisarmonico con le stesse indicazioni sistematiche che si traggono dalloStatuto dei lavoratori.Il richiamato art. 31 della legge n. 300 del 1970, nel confermare laspettanza dei trattamenti di malattia a chi beneficia dell’aspettativasindacale, mostra di conferire speciale rilievo alla tutela della salute dellavoratore anche in questa particolare vicenda del suo percorsoprofessionale.10.– Una diversa interpretazione frapporrebbe ostacoli ingiustificatiall’esercizio dell’attività sindacale, pregiudicando proprio i lavoratoriche si trovino in condizioni di maggiore vulnerabilità, e si porrebbe incontrasto con i princìpi consacrati dagli artt. 39 e 51 Cost., cherivestono importanza cruciale nell’interpretazione della disciplinavigente (sentenza n. 3112 del 2001, cit.).In pari tempo, sarebbe svilita la tutela che la Carta fondamentale,all’art. 38 Cost., prescrive per l’invalidità.Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte(pagina 3), il diniego della maggiorazione contributiva, a fronte dellosvolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore che versi in- 8 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025condizioni di più elevata invalidità, produrrebbe «effettidiscriminatori».La coesistenza di due condizioni bisognose di speciale protezione,quella di lavoratore che svolge l’attività sindacale e quella di lavoratoregravemente invalido, si tramuterebbe, per un’evidente eterogenesi deifini, in un trattamento deteriore.11.– Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto, in applicazione delseguente principio di diritto: «Il beneficio della maggiorazionecontributiva, riconosciuto dall’art. 80, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d’invaliditàstabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire carichesindacali provinciali e nazionali, per la durata dell’aspettativa nonretribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio1970, n. 300».12.– La novità e la complessità della questione devoluta a questaCorte inducono a compensare le spese del presente giudizio.13.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligodel ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siadovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).14.– Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altridati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti dellaparte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto lamaggiorazione contributiva per l’invalidità di grado più elevato, con laconseguente attinenza a dati inerenti alla salute.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.- 9 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 gennaio 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLO, MANUELAMASSA, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –controP.N. , rappresentato e difeso, in forza di procura conferitaa margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69– controricorrente –Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025per la cassazione della sentenza n. 1556 del 2016 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 gennaio 2017 (R.G.N.925/2014).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita, per il ricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione,per delega verbale, dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], insostituzione, per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni del controricorso.1.– Con sentenza n. 1556 del 2016, depositata il 23 gennaio 2017,la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame del signor P.N.[...] e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, hadichiarato il diritto dell’appellante di fruire della maggiorazionecontributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre2000, n. 388, per i periodi di aspettativa sindacale goduti in virtùdell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche la maggiorazione contributiva, riconosciuta ai lavoratori sordomutie agl’invalidi in misura superiore al 74%, richiede un servizioeffettivamente svolto e che tale requisito risulta soddisfatto in caso diaspettativa sindacale, equiparata sotto ogni profilo al lavoro effettivoin base alla lex specialis dello Statuto dei lavoratori. Una diversainterpretazione disincentiverebbe l’assunzione delle cariche sindacali esusciterebbe dubbi di legittimità costituzionale.2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello,articolando un motivo d’impugnazione.- 2 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/20253.– Il signor P.N. resiste con controricorso.4.– Dopo l’infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 26settembre 2024, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 14gennaio 2025.5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato unamemoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannoinsistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 80,comma 3, della legge n. 388 del 2000 e lamenta che la sentenzad’appello abbia considerato utile ai fini della maggiorazione contributivaanche il periodo di aspettativa sindacale, non correlato a un’attivitàlavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa.2.– La censura è infondata.3.– Il controricorrente rivendica il beneficio che l’art. 80, comma 3,della legge n. 388 del 2000 accorda «ai lavoratori sordomuti di cuiall’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidiper qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superioreal 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella Aallegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successivemodificazioni».Il beneficio consiste nell’accredito «di due mesi di contribuzionefigurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianitàcontributiva», fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione- 3 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025figurativa, «per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazionio aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto».La rilevanza dell’accredito della contribuzione figurativa ècircoscritta al diritto a pensione e alla connessa anzianità contributivae non si estende, in maniera indiscriminata, all’anzianità contributivarichiesta per accedere ad altre prestazioni non pensionistiche (Cass.,sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 716) o all’incremento del montantecontributivo complessivo ai fini della determinazione dell’ammontaredella pensione (Cass., sez. lav., 13 maggio 2024, n. 13102).Il legislatore attribuisce il beneficio della maggiorazionecontributiva ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi checondizionano il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico e siprefigge di riconoscere così una particolare e preventiva tutela adeterminate categorie di lavoratori, svantaggiati dalle loro condizionidi salute (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30636).4.– Il ricorso interpella questa Corte sulla spettanza del beneficionell’ipotesi dell’aspettativa non retribuita, concessa su domanda, pertutta la durata del loro mandato, ai lavoratori «chiamati a ricoprirecariche sindacali provinciali e nazionali» (art. 31, secondo comma, dellalegge n. 300 del 1970).Durante l’aspettativa sindacale non retribuita, il rapporto di lavoropassa in uno stato di temporanea quiescenza, con la sospensione delleobbligazioni principali che lo caratterizzano, come la prestazione dilavoro e l’erogazione della retribuzione (Cass., sez. lav., 6 aprile 2020,7698).I periodi di aspettativa, tuttavia, «sono considerati utili a richiestadell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e delladeterminazione della misura della pensione a carico della assicurazionegenerale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive- 4 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero»(art. 31, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori).Durante il periodo di aspettativa, l’interessato può fruire deitrattamenti di malattia «a carico dei competenti enti preposti allaerogazione delle prestazioni medesime» (art. 31, quarto comma, delloStatuto). Tale previsione include anche l’indennità di maternità, conriferimento tanto al periodo di astensione obbligatoria quanto alperiodo di astensione facoltativa (Cass., sez. lav., 23 aprile 2001, n.5992, e 3 marzo 2001, n. 3112).Le disposizioni concernenti la rilevanza del periodo di aspettativa aifini del trattamento pensionistico e delle prestazioni di malattia non siapplicano «qualora a favore dei lavoratori siano previste formeprevidenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazioneall’attività espletata durante il periodo di aspettativa» (art. 31, quintocomma, dello Statuto).La ratio della disciplina, interpretata in correlazione con l’art. 51Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a ricoprirecariche sindacali nella condizione migliore per svolgere l’incarico,escludendo che l’accettazione del mandato comporti di per sé la perditadel posto di lavoro (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30495, e, nellostesso senso, Cass., sez. lav., 28 giugno 1989, n. 3144).Da quest’angolazione, il periodo di aspettativa per motivi sindacaliva considerato, ai fini previdenziali, sotto ogni profilo, come periodo dieffettivo lavoro (Cass., sez. lav., 1° luglio 1998, n. 6430).5.– Nel dirimere la questione prospettata dal ricorrente, occorreavere riguardo, per un verso, alla ratio che ispira l’attribuzione delbeneficio contributivo e, per altro verso, alla specialità dell’aspettativasindacale.6.– Quanto al primo profilo, il particolare beneficio accordato dallalegge è limitato al periodo durante il quale l’attività lavorativa sia stata- 5 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025svolta in presenza della condizione d’invalidità che ne ha accentuato ilcarattere usurante (Cass., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9960).È in quest’orizzonte che s’inquadra e rinviene il suo fondamento ilrequisito del servizio effettivamente svolto, su cui si appuntano ledoglianze dell’Istituto.Il legislatore ha ritenuto meritevole di particolare tutela, sulversante previdenziale, la condizione di chi continui a lavorare inpresenza di un’invalidità grave, idonea a rendere più penosa l’attivitàsvolta.Tale esigenza di protezione non è meno cogente quando illavoratore ricopra una carica sindacale e dunque presti un’attività che,pur distinta da quella inerente al rapporto lavorativo medio temporesospeso, in questo rapporto ha pur sempre la sua genesi.In tale ipotesi, non si riscontra una mera sospensione del rapportodi lavoro, che valga a privare di ogni rilievo l’incidenza pregiudizievoledell’elevato grado d’invalidità. Alla sospensione fa riscontro, difatti, losvolgimento di una diversa attività, nell’esercizio di un dirittofondamentale, presidiato dagli artt. 39 e 51 Cost.Tale circostanza rappresenta il tratto distintivo della fattispeciesottoposta al vaglio di questa Corte e ne preclude il raffronto con lavasta ed eterogenea gamma delle ipotesi in cui il rapporto di lavororisulti, sic et simpliciter, sospeso.Proprio in ragione di tale peculiarità, si ravvisano le medesimeragioni che sono all’origine dell’attribuzione del beneficio di cui sidiscorre: la condizione d’invalidità non cessa di ripercuotersi anche inquest’àmbito e di connotare come più gravosa la funzione sindacaleche il lavoratore, proprio in quanto lavoratore, ricopre.7.– In tal senso militano anche le considerazioni espresse dallaCorte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2002, nel dichiararecostituzionalmente illegittimi «gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela- 6 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali etra gli obbligati alle relative contribuzioni, rispettivamente, i lavoratoriin aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provincialie nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essisvolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico» (punto5 del Considerato in diritto).La Corte costituzionale, dopo avere ripercorso l’evoluzionelegislativa che ha condotto ad ampliare il novero delle categorieprotette, ha posto l’accento sulla particolarità dell’attività svolta dailavoratori in aspettativa sotto le direttive e per le finalitàdell’organizzazione sindacale e ha osservato che tale attività implical’assoggettamento del lavoratore ad un rischio professionale identico aquello delle categorie protette (punto 4 del Considerato in diritto).Anche in questa prospettiva, emerge nitida la peculiaritàdell’aspettativa sindacale.Essa, lungi dall’esaurirsi nella sospensione del rapporto di lavoro,si correla allo svolgimento di un’attività, foriera di rischi professionalicomparabili a quelli delle altre categorie protette e contraddistinta, perquanto in questa sede rileva, da un più marcato carattere usurante,quando coinvolga una persona gravemente invalida.8.– Quanto al secondo profilo della specialità dell’aspettativasindacale, si deve rammentare che l’ordinamento detta a tale riguardoregole di particolare favore, valutandola ai fini della determinazione deltrattamento pensionistico e del godimento delle prestazioni di malattia.È indicativo che la tendenziale assimilazione al lavoro effettivoconosca un’unica eccezione, per l’ipotesi in cui il lavoratore già possagiovarsi di una specifica tutela per l’attività espletata durante il periododi aspettativa.L’equiparazione previdenziale del periodo di aspettativa al lavoroeffettivo (sentenza n. 6430 del 1998, cit.) sarebbe relegata, per contro,al rango di mera declamazione di principio, ove si disconoscesse ogni- 7 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025rilievo alla condizione di più grave invalidità di chi presta l’attivitàsindacale.Un’interpretazione di tal fatta, nel disancorare la nozione di servizioeffettivo dalla ratio della maggiorazione contributiva e dal regimeprotettivo che lo Statuto dei lavoratori delinea, penalizzerebbe chipresta l’attività sindacale in condizioni di grave compromissionedell’integrità psicofisica e negherebbe l’applicabilità di un beneficioindissolubilmente connesso con quella salvaguardia della posizionepensionistica che presiede alle previsioni dettate dall’art. 31, terzocomma, dello Statuto.9.– Sarebbe poi vanificata quella particolare e preventiva tutela deilavoratori svantaggiati, che la maggiorazione contributiva garantisce(sentenza n. 30636 del 2022, cit.), e un esito siffatto sarebbedisarmonico con le stesse indicazioni sistematiche che si traggono dalloStatuto dei lavoratori.Il richiamato art. 31 della legge n. 300 del 1970, nel confermare laspettanza dei trattamenti di malattia a chi beneficia dell’aspettativasindacale, mostra di conferire speciale rilievo alla tutela della salute dellavoratore anche in questa particolare vicenda del suo percorsoprofessionale.10.– Una diversa interpretazione frapporrebbe ostacoli ingiustificatiall’esercizio dell’attività sindacale, pregiudicando proprio i lavoratoriche si trovino in condizioni di maggiore vulnerabilità, e si porrebbe incontrasto con i princìpi consacrati dagli artt. 39 e 51 Cost., cherivestono importanza cruciale nell’interpretazione della disciplinavigente (sentenza n. 3112 del 2001, cit.).In pari tempo, sarebbe svilita la tutela che la Carta fondamentale,all’art. 38 Cost., prescrive per l’invalidità.Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte(pagina 3), il diniego della maggiorazione contributiva, a fronte dellosvolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore che versi in- 8 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025condizioni di più elevata invalidità, produrrebbe «effettidiscriminatori».La coesistenza di due condizioni bisognose di speciale protezione,quella di lavoratore che svolge l’attività sindacale e quella di lavoratoregravemente invalido, si tramuterebbe, per un’evidente eterogenesi deifini, in un trattamento deteriore.11.– Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto, in applicazione delseguente principio di diritto: «Il beneficio della maggiorazionecontributiva, riconosciuto dall’art. 80, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d’invaliditàstabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire carichesindacali provinciali e nazionali, per la durata dell’aspettativa nonretribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio1970, n. 300».12.– La novità e la complessità della questione devoluta a questaCorte inducono a compensare le spese del presente giudizio.13.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligodel ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siadovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).14.– Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altridati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti dellaparte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto lamaggiorazione contributiva per l’invalidità di grado più elevato, con laconseguente attinenza a dati inerenti alla salute. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.- 9 -Numero registro generale 18787/2017Numero sezionale 149/2025Numero di raccolta generale 12973/2025Data pubblicazione 14/05/2025Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 gennaio 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -
Sentenza Cassazione n. 12973/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris