CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1978
Cassazione n. 24101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1978 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, in liena con quanto osservato dalla Corte del merito e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, nel caso la recidiva ex art 99 comma IV cp è stata considerata ( seppur neutralizzata dal giudizio di ritenuta equivalenza con le generiche) sicchè della stessa doveva e deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione, per tale ragione all'evidenza non maturata al momento della decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 'il 21/4/202