CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 04372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di minacce, alla pena di euro novecento di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato dal primo giudice. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato, con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con i restanti motivi di ricorso, vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e all'entità della condanna rísarcítoría. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa in relazione a reati di competenza del giudice di pace, per motivi non consenti. Ai sensi dell'art. 39 -bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) è infatti, esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello in ordine a reati di competenza del giudice di pace, per vizi della motivazione in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio. Sicché le ultime tre lagnanze sono inammissibili. Del pari, inammissibile è il secondo motivo di ricorso che, apparentemente indica il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ma che, in realtà, si duole della congruità della motivazione quanto alla credibilità ed attendibilità delle persone offese e dei testimoni. L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata tenuto conto della data di commissione del reato (12/08/2012), del termine massimo di anni sette e mesi sei, determinato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. e della presenza di rinvii del procedimento di merito, che hanno determinato la sospensione del corso della prescrizione, tanto da superare la data in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado. Sul punto si osserva che, senza considerare le cause di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 12 febbraio 2020, mentre la sentenza di secondo grado è stata emessa il successivo 20 febbraio. Sicché del tutto irrilevanti appaiono le questioni poste, in relazione alla possibilità di computare, per intero, il periodo dal 7 febbraio 2014 al 16 giugno 2014, in quanto, anche aderendo alla prospettazione difensiva (per la quale devono essere considerati solo 60 giorni ai fini della sospensione del termine di prescrizione) alla data della pronuncia di secondo grado il termine in questione non era decorso. E' appena il caso di osservare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità.Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]