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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 43130/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame con provvedimento del 3/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 23/2/2024, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Ritiene che il Tribunale del riesame abbia omesso di considerare gli elementi offerti dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Evidenzia all'uopo che l'indagato - incensurato e senza carichi pendenti - risponde di un episodio estorsivo aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], quale mandante; che le esigenze cautelari possono essere salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari, peraltro, da eseguirsi in altra regione, distante dal luogo in cui sono maturati i fatti, anche in considerazione della ammissione di responsabilità, intervenuta prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'avvenuto risarcimento del danno; che tali circostanze, idonee a superare la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., non sono state valutate dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'unico motivo cui è affidato è manifestamente infondato.

1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e - per quel che qui interessa - all'esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez.

Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

1.2. Orbene, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici.

Ed invero, a fronte della ritenuta gravità dei reati per cui si procede, che denotano un elevato pericolo di reiterazione, i giudici della cautela hanno evidenziato come i) l'ammissione degli addebiti (intervenuta dopo il rigetto della istanza di riesame, peraltro in modo oltremodo generico) risulti del tutto recessì vaje rispetto alle modalità del fatto (il provvedimento impugnato specifica che il Marasco non esitava a rivolgersi a soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata foggiana ed in particolare nel sodalizio di stampo mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA], quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo peraltro una posizione di rilievo nella vicenda estorsiva, essendo l'odierno ricorrente il diretto interessato alla consegna del denaro richiesto); ii) il risarcimento del danno in favore della persona offesa sia elemento neutro rispetto al profilo dei pericula libertatis, potendo al più rilevare al fine di contenere la pena che verrà irrogata all'esito del giudizio; iii) il diverso luogo di esecuzione del presidio meno afflittivo invocato non scongiuri il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, avendo ritenuto che il Marasco potrebbe continuare delinquere per interposta persona, indipendentemente quindi dalla possibilità pdter liberamente circolare.

In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia.

Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame con provvedimento del 3/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 23/2/2024, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia omesso di considerare gli elementi offerti dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia all'uopo che l'indagato - incensurato e senza carichi pendenti - risponde di un episodio estorsivo aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], quale mandante; che le esigenze cautelari possono essere salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari, peraltro, da eseguirsi in altra regione, distante dal luogo in cui sono maturati i fatti, anche in considerazione della ammissione di responsabilità, intervenuta prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'avvenuto risarcimento del danno; che tali circostanze, idonee a superare la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., non sono state valutate dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'unico motivo cui è affidato è manifestamente infondato. 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e - per quel che qui interessa - all'esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2. Orbene, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. Ed invero, a fronte della ritenuta gravità dei reati per cui si procede, che denotano un elevato pericolo di reiterazione, i giudici della cautela hanno evidenziato come i) l'ammissione degli addebiti (intervenuta dopo il rigetto della istanza di riesame, peraltro in modo oltremodo generico) risulti del tutto recessì vaje rispetto alle modalità del fatto (il provvedimento impugnato specifica che il Marasco non esitava a rivolgersi a soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata foggiana ed in particolare nel sodalizio di stampo mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA], quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo peraltro una posizione di rilievo nella vicenda estorsiva, essendo l'odierno ricorrente il diretto interessato alla consegna del denaro richiesto); ii) il risarcimento del danno in favore della persona offesa sia elemento neutro rispetto al profilo dei pericula libertatis, potendo al più rilevare al fine di contenere la pena che verrà irrogata all'esito del giudizio; iii) il diverso luogo di esecuzione del presidio meno afflittivo invocato non scongiuri il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, avendo ritenuto che il Marasco potrebbe continuare delinquere per interposta persona, indipendentemente quindi dalla possibilità pdter liberamente circolare. In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att
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