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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03232/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale I Tribunale di Viterbo ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato; - che [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto all'accertamento della reponsabili- tà, mentre [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che entrambi i ricorsi sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deducendo il primo ricorrente, ancorché formalmente an- che sotto il profilo della violazione di legge, vizi motivazionale ed atteso, quanto alla censura sollevata dal secondo ricorrente, che la sentenza del giudice di meri- to che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art, 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglie e sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale I Tribunale di Viterbo ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato; - che [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto all'accertamento della reponsabili- tà, mentre [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che entrambi i ricorsi sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deducendo il primo ricorrente, ancorché formalmente an- che sotto il profilo della violazione di legge, vizi motivazionale ed atteso, quanto alla censura sollevata dal secondo ricorrente, che la sentenza del giudice di meri- to che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art, 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglie e sten
Sentenza Cassazione n. 03232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris