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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 44438/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 24/05/2022, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e per una serie di reati fine, quale stabile intermediario negli acquisti e nelle successive cessioni di stupefacenti da rivendere sulla piazza di Cattolica.

2. Ha proposto ricorso Marigliano tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riguardo al principio di corrispondenza tra accusa e fatto ritenuto nel provvedimento applicativo e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario.

Segnala la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente era stato ritenuto partecipe di un sodalizio diverso da quello oggetto di contestazione, allorché si faceva riferimento ad un unico consorzio associativo facente capo ai germani [OSCURATO:PERSONA], mentre in concreto era stata ravvisata la partecipazione al gruppo • Pistone, essendo prospettato che lo stesso fosse confederato al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo non si era proceduto a mera riqualificazione ma a modifica del fatto, operazione non consentita a fronte dell'iniziativa spettante al Pubblico ministero.

Peraltro i giudici avrebbero dovuto indicare sulla base di quali ragioni potesse ipotizzarsì il vincolo federativo che fungeva da collante per l'unitarietà prospettata e altrimenti non riscontrata.

Per contro ruoli e funzioni che i correi avrebbero assunto nel sodalizio non erano conciliabili con la diversa realtà fattuale ipotizzata dal G.i.p. e dal Tribunale, non rilevando il mero riferimento al fatto che i fratelli Pistone fossero in una posizione subordinata.

Quanto ai gravi indizi il Tribunale si era limitato a richiamare il percorso argomentativo del G.i.p., senza autonoma valutazione, avendo dato rilievo alla partecipazione del ricorrente ad alcuni episodi di spaccio.

Ma non era stato chiarito in che termini la partecipazione a tali episodi potesse qualificare il ricorrente come stabile acquirente del gruppo facente capo ai Pistone e in che modo potesse dirsi che la consapevolezza che la droga, fornita dai Pistone, provenisse dai [OSCURATO:PERSONA], consentisse di ravvisare la partecipazione di lui ad un consorzio federato, fermo restando che non era riscontrata l'affermazione secondo cui il ricorrente era consapevole che il denaro era destinato ai [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso quella consapevolezza non era idonea a dar conto della partecipazione al sodalizio, quale risultato di un rapporto tale da trascendere il mero sìnallagma.

Del resto nell'ordinanza cautelare si faceva riferimento al fatto che gli acquisti avevano consentito al gruppo Pistone di realizzare il proprio programma, ma anche che il ricorrente attraverso il rapporto con i Pistone aveva consentito ai [OSCURATO:PERSONA] di perseguire il proprio programma, senza considerare che il ricorrente svolgeva a Cattolica un'attività di spaccio autonoma e slegata da logiche associative, fermo restando che il predetto aveva anche altri canali di approvvigionamento.Non era stato dato conto di come l'organizzazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quella del gruppo Pistone potessero giovare al ricorrente e neppure del vantaggio che per contro il ricorrente avrebbe arrecato alle due realtà associative.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Apoditticamente era stata rilevata la necessità della custodia in carcere.

Si trattava di affermazione illogica a fronte delle ragioni originariamente indicate dal G.i.p., della dichiarazione confessoria del ricorrente, della documentazione attestante attività lavorativa, della disponibilità di un domicilio lontano dal teatro degli episodi criminosi.

In realtà il ricorrente aveva fornito prove della rescissione del legame con il contesto associativo, attraverso la confessione di cui il Tribunale non aveva tenuto conto, indebitamente avendo nutrito sospetti sul rapporto lavorativo documentato con [OSCURATO:SOCIETA], e non adeguatamente considerato che il domicilio fuori regione presso l'abitazione paterna costituiva presidio idoneo a superare la presunzione di adeguatezza, apoditticamente sul punto essendosi prospettato che la misura domiciliare non avrebbe impedito il mantenimento dei rapporti con il settore illecito in cui era inserito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte genericamente formulato.

2. Deve in primo luogo escludersi che la gravità indiziaria sia stata ravvisata in relazione ad un fatto diverso.

Se l'incolpazione provvisoria è incentrata sull'individuazione di un sodalizio nel quale erano ricompresi sia i [OSCURATO:PERSONA] sia i Pistone, nella sostanza il fatto oggetto di contestazione, con riguardo alla posizione del ricorrente, è costituito dalla partecipazione ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti con un ruolo di stabile acquirente di partite di droga, fornite dai Pistone e destinate allo spaccio sulla piazza di Cattolica.

E' irrilevante, a fronte di ciò, la circostanza che il gruppo dei Pistone, in diretto rapporto con Marigliano, fosse confederato ai [OSCURATO:PERSONA] -che peraltro assumevano un ruolo egemone, correlato alla caratura criminale-, una volta stabilito che il ruolo del ricorrente era comunque volto ad assicurare stabilmente lo sviluppo di una rete di spaccio, in collegamento tra Napoli e Cattolica, tale da assicurare costanti introiti ai fornitori e la disponibilità di quantitativi di droga idonei a consentire anche a Marigliano di approvvigionare la piazza di Cattolica.In tale prospettiva sono stati, del resto, delineati gli apporti dei partecipi, nell'ambito di un nucleo stabile, con il ricorrente dedito alla gestione di una piazza di spaccio in stretto contatto con i Pistone, nucleo incluso nella contestazione e ravvisabile a prescindere dalla specifica definizione dei rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Pistone.

Se in concreto non può parlarsi di diversa qualificazione del fatto, non può neppure prospettarsi che l'ordinanza impugnata e quella genetica abbiano operato un'indebita immutazione del fatto, che risulta, nella sostanza, inalterato, in specie con riguardo alla posizione del ricorrente.

3. Ciò posto, si rileva che la gravità indiziaria è stata ricostruita con riferimento ad un complesso di elementi idonei a rappresentare un vincolo stabile di tipo associativo, essendosi fatto riferimento alla pluralità delle forniture assicurate dai Pistone, a loro volta in contatto, a tal fine, con i [OSCURATO:PERSONA], ai rilevanti quantitativi di droga, alle consolidate modalità operative, implicanti la partecipazione del nucleo familiare dei Pistone e il contributo del ricorrente, che si recava a Napoli per consegnare il denaro, riveniente dall'attività di spaccio, al fine di assicurare nuove forniture.

Si tratta di un'analisi pienamente rispondente al consolidato orientamento in forza del quale il rapporto tra fornitore ed acquirente assume la dimensione di vincolo stabile, in quanto «risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).

Nello stesso senso si è rilevato che dà luogo a partecipazione «il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450).

In tale prospettiva, il Tribunale ha anche rilevato come il ricorrente fosse consapevole del fatto che il denaro fosse da ultimo destinato ai [OSCURATO:PERSONA], circostanza che è stata contestata nel motivo di ricorso, ma con assunti inidonei a vulnerare la complessiva ricostruzione, risultando inconferente, a fronte della ricostruzione di un nucleo stabile, connotato dai rispettivi contributi di fornitori e acquirente, la destinazione ultima del denaro.Al contrario, il motivo di ricorso non si confronta con un fondamentale rilievo del Tribunale, che, a riprova della sussistenza di una vera e propria affectio societatis, ha sottolineato come, all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie Giuseppina, proprio Marigliano si fosse occupato delle relative spese legali, elemento rappresentativo della coscienza e volontà di far parte di un gruppo, unitariamente dedito ad attività volta ad assicurare vantaggi comuni (sul punto anche Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

4. Il secondo motivo è volto a reiterare genericamente deduzioni già formulate in sede di riesame, sulle quali il Tribunale si è pronunciato con motivazione non illogica.

Deve in realtà premettersi che, nel caso in esame, opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che la parte interessata ha l'onere di fornire precisi elementi, idonei a superare quella presunzione, con riguardo sia alla sussistenza delle esigenze cautelari sia all'adeguatezza della custodia in carcere.

In particolare, il ricorrente ha riproposto l'assunto incentrato sulla confessione, sulla disponibilità di attività lavorativa e sulla possibilità di essere sottoposto a restrizione domiciliare presso l'abitazione del padre, distante dai luoghi che erano stati teatro delle condotte illecite.

Il Tribunale, a fronte di ciò, ha segnalato la genericità delle dichiarazioni con cui il ricorrente aveva riconosciuto «di aver sbagliato» e ha inoltre sottolineato come la documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato, peraltro con produzione di un'unica busta paga, fosse inidonea ad attestare un nuovo stabile percorso di vita, incentrato sull'acquisizione di redditi leciti.

Nel contempo il Tribunale ha rilevato come uno stato di restrizione domiciliare, sia pur in luogo distante da Napoli circa due ore, non scongiurasse il mantenimento di contatti, anche da quel domicilio, con il settore illecito in cui il ricorrente aveva dimostrato di essere ben inserito.

Si tratta di una valutazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, ma in realtà in linea con l'ambito valutativo delineato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., implicante l'acquisizione di precisi e inequivoci elementi di segno contrario, nel caso in esame tutt'altro che illogicamente non ravvisati.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 24/05/2022, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e per una serie di reati fine, quale stabile intermediario negli acquisti e nelle successive cessioni di stupefacenti da rivendere sulla piazza di Cattolica. 2. Ha proposto ricorso Marigliano tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riguardo al principio di corrispondenza tra accusa e fatto ritenuto nel provvedimento applicativo e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario. Segnala la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente era stato ritenuto partecipe di un sodalizio diverso da quello oggetto di contestazione, allorché si faceva riferimento ad un unico consorzio associativo facente capo ai germani [OSCURATO:PERSONA], mentre in concreto era stata ravvisata la partecipazione al gruppo • Pistone, essendo prospettato che lo stesso fosse confederato al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo non si era proceduto a mera riqualificazione ma a modifica del fatto, operazione non consentita a fronte dell'iniziativa spettante al Pubblico ministero. Peraltro i giudici avrebbero dovuto indicare sulla base di quali ragioni potesse ipotizzarsì il vincolo federativo che fungeva da collante per l'unitarietà prospettata e altrimenti non riscontrata. Per contro ruoli e funzioni che i correi avrebbero assunto nel sodalizio non erano conciliabili con la diversa realtà fattuale ipotizzata dal G.i.p. e dal Tribunale, non rilevando il mero riferimento al fatto che i fratelli Pistone fossero in una posizione subordinata. Quanto ai gravi indizi il Tribunale si era limitato a richiamare il percorso argomentativo del G.i.p., senza autonoma valutazione, avendo dato rilievo alla partecipazione del ricorrente ad alcuni episodi di spaccio. Ma non era stato chiarito in che termini la partecipazione a tali episodi potesse qualificare il ricorrente come stabile acquirente del gruppo facente capo ai Pistone e in che modo potesse dirsi che la consapevolezza che la droga, fornita dai Pistone, provenisse dai [OSCURATO:PERSONA], consentisse di ravvisare la partecipazione di lui ad un consorzio federato, fermo restando che non era riscontrata l'affermazione secondo cui il ricorrente era consapevole che il denaro era destinato ai [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso quella consapevolezza non era idonea a dar conto della partecipazione al sodalizio, quale risultato di un rapporto tale da trascendere il mero sìnallagma. Del resto nell'ordinanza cautelare si faceva riferimento al fatto che gli acquisti avevano consentito al gruppo Pistone di realizzare il proprio programma, ma anche che il ricorrente attraverso il rapporto con i Pistone aveva consentito ai [OSCURATO:PERSONA] di perseguire il proprio programma, senza considerare che il ricorrente svolgeva a Cattolica un'attività di spaccio autonoma e slegata da logiche associative, fermo restando che il predetto aveva anche altri canali di approvvigionamento.Non era stato dato conto di come l'organizzazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quella del gruppo Pistone potessero giovare al ricorrente e neppure del vantaggio che per contro il ricorrente avrebbe arrecato alle due realtà associative. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Apoditticamente era stata rilevata la necessità della custodia in carcere. Si trattava di affermazione illogica a fronte delle ragioni originariamente indicate dal G.i.p., della dichiarazione confessoria del ricorrente, della documentazione attestante attività lavorativa, della disponibilità di un domicilio lontano dal teatro degli episodi criminosi. In realtà il ricorrente aveva fornito prove della rescissione del legame con il contesto associativo, attraverso la confessione di cui il Tribunale non aveva tenuto conto, indebitamente avendo nutrito sospetti sul rapporto lavorativo documentato con [OSCURATO:SOCIETA], e non adeguatamente considerato che il domicilio fuori regione presso l'abitazione paterna costituiva presidio idoneo a superare la presunzione di adeguatezza, apoditticamente sul punto essendosi prospettato che la misura domiciliare non avrebbe impedito il mantenimento dei rapporti con il settore illecito in cui era inserito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte genericamente formulato. 2. Deve in primo luogo escludersi che la gravità indiziaria sia stata ravvisata in relazione ad un fatto diverso. Se l'incolpazione provvisoria è incentrata sull'individuazione di un sodalizio nel quale erano ricompresi sia i [OSCURATO:PERSONA] sia i Pistone, nella sostanza il fatto oggetto di contestazione, con riguardo alla posizione del ricorrente, è costituito dalla partecipazione ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti con un ruolo di stabile acquirente di partite di droga, fornite dai Pistone e destinate allo spaccio sulla piazza di Cattolica. E' irrilevante, a fronte di ciò, la circostanza che il gruppo dei Pistone, in diretto rapporto con Marigliano, fosse confederato ai [OSCURATO:PERSONA] -che peraltro assumevano un ruolo egemone, correlato alla caratura criminale-, una volta stabilito che il ruolo del ricorrente era comunque volto ad assicurare stabilmente lo sviluppo di una rete di spaccio, in collegamento tra Napoli e Cattolica, tale da assicurare costanti introiti ai fornitori e la disponibilità di quantitativi di droga idonei a consentire anche a Marigliano di approvvigionare la piazza di Cattolica.In tale prospettiva sono stati, del resto, delineati gli apporti dei partecipi, nell'ambito di un nucleo stabile, con il ricorrente dedito alla gestione di una piazza di spaccio in stretto contatto con i Pistone, nucleo incluso nella contestazione e ravvisabile a prescindere dalla specifica definizione dei rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Pistone. Se in concreto non può parlarsi di diversa qualificazione del fatto, non può neppure prospettarsi che l'ordinanza impugnata e quella genetica abbiano operato un'indebita immutazione del fatto, che risulta, nella sostanza, inalterato, in specie con riguardo alla posizione del ricorrente. 3. Ciò posto, si rileva che la gravità indiziaria è stata ricostruita con riferimento ad un complesso di elementi idonei a rappresentare un vincolo stabile di tipo associativo, essendosi fatto riferimento alla pluralità delle forniture assicurate dai Pistone, a loro volta in contatto, a tal fine, con i [OSCURATO:PERSONA], ai rilevanti quantitativi di droga, alle consolidate modalità operative, implicanti la partecipazione del nucleo familiare dei Pistone e il contributo del ricorrente, che si recava a Napoli per consegnare il denaro, riveniente dall'attività di spaccio, al fine di assicurare nuove forniture. Si tratta di un'analisi pienamente rispondente al consolidato orientamento in forza del quale il rapporto tra fornitore ed acquirente assume la dimensione di vincolo stabile, in quanto «risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Nello stesso senso si è rilevato che dà luogo a partecipazione «il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). In tale prospettiva, il Tribunale ha anche rilevato come il ricorrente fosse consapevole del fatto che il denaro fosse da ultimo destinato ai [OSCURATO:PERSONA], circostanza che è stata contestata nel motivo di ricorso, ma con assunti inidonei a vulnerare la complessiva ricostruzione, risultando inconferente, a fronte della ricostruzione di un nucleo stabile, connotato dai rispettivi contributi di fornitori e acquirente, la destinazione ultima del denaro.Al contrario, il motivo di ricorso non si confronta con un fondamentale rilievo del Tribunale, che, a riprova della sussistenza di una vera e propria affectio societatis, ha sottolineato come, all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie Giuseppina, proprio Marigliano si fosse occupato delle relative spese legali, elemento rappresentativo della coscienza e volontà di far parte di un gruppo, unitariamente dedito ad attività volta ad assicurare vantaggi comuni (sul punto anche Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). 4. Il secondo motivo è volto a reiterare genericamente deduzioni già formulate in sede di riesame, sulle quali il Tribunale si è pronunciato con motivazione non illogica. Deve in realtà premettersi che, nel caso in esame, opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che la parte interessata ha l'onere di fornire precisi elementi, idonei a superare quella presunzione, con riguardo sia alla sussistenza delle esigenze cautelari sia all'adeguatezza della custodia in carcere. In particolare, il ricorrente ha riproposto l'assunto incentrato sulla confessione, sulla disponibilità di attività lavorativa e sulla possibilità di essere sottoposto a restrizione domiciliare presso l'abitazione del padre, distante dai luoghi che erano stati teatro delle condotte illecite. Il Tribunale, a fronte di ciò, ha segnalato la genericità delle dichiarazioni con cui il ricorrente aveva riconosciuto «di aver sbagliato» e ha inoltre sottolineato come la documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato, peraltro con produzione di un'unica busta paga, fosse inidonea ad attestare un nuovo stabile percorso di vita, incentrato sull'acquisizione di redditi leciti. Nel contempo il Tribunale ha rilevato come uno stato di restrizione domiciliare, sia pur in luogo distante da Napoli circa due ore, non scongiurasse il mantenimento di contatti, anche da quel domicilio, con il settore illecito in cui il ricorrente aveva dimostrato di essere ben inserito. Si tratta di una valutazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, ma in realtà in linea con l'ambito valutativo delineato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., implicante l'acquisizione di precisi e inequivoci elementi di segno contrario, nel caso in esame tutt'altro che illogicamente non ravvisati. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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