CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 01106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14274/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiErnesto Stajano, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Sardegna 14, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] nn. 48-56-66 e di via Costa nn. 14-20-26 in Alghero, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiFranco Dore e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Alghero, via Genova 10, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, S ez ione Distaccata di Sassari, n. 358/2020, depositata il 16 novembre 2020. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 812/2019, emessa in data 27/06/2019, il Tribunale di Sassari dichiarava dovuta una sola “quota fissa” in relazione alla utenza idrica oggetto di causa e respingeva le altre domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] nn. 48-56-66 e di via Costa nn. 14-20-26, sito in Alghero (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) . In particolare, esclusa la prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] per consumi idrici del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale negava l’applicazione della tariffa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del possesso dei relativi requisiti e riteneva legittimo l’importo richiesto per deposito cauzionale con la fattura del 06/10/2014, accogliendo la domanda del [OSCURATO:PERSONA] attore solo in relazione alla cd “quota fissa”, ritenuta applicabile per ogni singolo contatore e non per ogni unità immobiliare facente partedel complesso condominiale. [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente escluso l’eccepita prescrizione dei crediti pretesi da [OSCURATO:SOCIETA] per consumi; ii) per avere erroneamente ritenuto legittima l’applicazione della tariffa non residenti, essendo onere del gestore attingere attraverso l’anagrafe delle utenze gli elementi necessari acquisibili d’ufficio per qualificare esattamente le stesse e non potendosi chiedere all’utente di fornire i relativi dati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di illegittimità delle somme pretese a titolo di deposito cauzionale, stante il mero richiamo a precedenti pronunce del tribunale o norme di legge e regolamenti non meglio precisati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla legittimità della fattura emessa il 28/04/2016 per il pagamento del conguagli o dovuto per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, pari ad € 10.048,42. Nel costituirsi, [OSCURATO:SOCIETA] resiste va all’appello, riproponendo l’eccezione di inammissibilità delleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] relative all’eccepita prescrizione, perché introdotta solo con la memoria ex art.183, comma 6, n. 1 c.p.c.,mentre nell’atto di citazione il fatto estintivo eccepito riguardava solo le somme pretese per conguaglio partite pregresse. La Corte d’appello, respinta ogni altra censura, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiaravanon dovuto quanto richiesto da [OSCURATO:SOCIETA] con la fattura del 28/04/2016 a titolo di conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005–2011. Con riferimento a tali conguagli, richiamando pronunce già adottate, la menzionata Corte affermava che le integrazioni tariffarie non potevano che valere per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzava, nell’ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e, dall’altro, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente ed ex postil corrispettivo pattuito. Inoltre, secondo la stessa Corte era del tutto evidente che le somme pretese a titolo di conguaglio solo nel 2016, nell’ambito del rapporto contrattuale di somministrazione relativo aconsumi relativi al periodo 2005-2011,non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti ai sensi de ll’art. 2948 c.c., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione - non dalla data della delibera dell’Ente competente che, in concreto , aveva determinato “monetariamente” l’entità dei conguagli - ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere,e cioè dal momento di erogazione della fornitura. Avverso tale statuizione, [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi di impugnazione. L’intimatosi è difesa con controricorso. Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il 22/11/2023 la ricorrente ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2979/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2979 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), è stata fissata udienza pubblica per la trattazione della causa. In data 19/02/2024 ilcontroricorrente ha chiesto che, verificati i criteri tabellari di assegnazione delle cause, il ricorso venisse assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte. Nel frattempo, la Prima Sezione Civile rimetteva alle Sezioni Unite un procedimento che poneva questioni giuridiche analoghe a quelle poste nella presente controversia, le quali hanno deciso la causa con sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), cassando con rinvio la decisione impugnata, perché venisse data applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’». Fissata nuova udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1339 c.c. ed, infine, della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, oltre che della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) – che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla Deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR -e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello operato una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato. Secondo la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, c.d. “Codice dell’ambiente”). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). Intale quadro, le determinazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d'utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il Gestore non ha alcuna autonomia decisionale. [OSCURATO:PERSONA], nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto alla riscossione di tali conguagli è sorto - e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere -nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. è stata autorizzata a fatturare i relativi importi, a seguito della loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissario straordinario dell’Autorità d'Ambito. 2.Il controricorrente ha rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza Sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di [OSCURATO:PERSONA], riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico. 3. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto che l’atto contiene la necessaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa, che consente di ricostruire la materia del contendere ai fini della comprensione dei motivi di doglianza prospettati in sede di legittimità. È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 , c.p.c., avendo la parte chiaramente indicato i capi della decisione censurata e le ragioni poste fondamento delle doglianze chiaramente descritte, illustrando e depositando gli atti su cui il motivo si fonda. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1.Come sopra evidenziato, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno affrontato la stessa questione e hanno accolto il corrispondente motivo di doglianza, escludendo che il gestore del servizio idrico potesse pretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva il nuovo regime tariffario, ma ritenendo lo stesso gestore potesse esigere conguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistente nei periodi di riferimento degli stessi. 4.2.Ai fini della illustrazione delle ragioni della decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa della materia, posto che la domanda compre un arco temporale amplissimo, che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare. 4.2.1.Gli artt. 13, 14, 15 della l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue. La disciplina, frutto di impulso eurounitario, ha avuto il fine di salvaguardare il patrimonio idrico e, allo stesso tempo, direalizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del servizio. Essa ha individuato la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del servizio. La complessiva attuazione della legge Galli ha implicato una profonda ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell’elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi. La menzionata legge ha individuato, in particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] (ATO), quali aree di dimensione territoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del servizio, demandandone il disegno a Regioni e [OSCURATO:PERSONA], cui è stata affidata la pianificazione, la scelta del gestore del servizio, definendo la relativa convenzione, determinare le tariffe e svolgere attività di controllo. Per quanto concerne le tariffe del servizio idrico, gli artt. 13 e 14 della legge Galli hanno disegnato il cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] che, quanto in specifico al servizio idrico, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l’orientamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito. In particolare, il comma 2 dell’art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo tale che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l’elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento». A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di controllo tariffario dei limiti di prezzo, in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un price cap, un prezzo “k”,fissato dall’Ente preposto all’Ambito, che è stata costruita su un meccanismo di contenimento dell’aumento tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti. Per quanto d’interesse, con l.r. Sardegna n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha individuato un unico [OSCURATO:PERSONA], corrispondete all’intera Regione Sardegna.La tariffa stabilita dall’Autorità d’ambito è stata, pertanto, unica per tutto il territorio regionale. La stessa risulta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Sez. II, 12 aprile 2017, n. 651, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse). Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è intervenuto l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque), il quale ha previstoche, entro il 2010, tutti gli Stati membri avrebbero dovuto organizzarsi per garantire il recupero integrale dei costi del servizio idrico, secondo il rispetto del principio “chi inquina paga” e dell’internalizzazione dei costi ambientali a carico degli inquinatori/utenti e politiche dei prezzi dell’acqua che incentivassero i consumatori all’uso efficiente della risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del servizio e della sua ottimale gestione. La disciplina prevista dalla legge Galli è stata sostituita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. “Codice dell’ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse. Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l’art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariamente recitava: « La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.» La previsione circa l’«adeguatezza del capitale investito»è, poi, venuta meno, a seguito della consultazione referendaria indetta nel 2011. L'art. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato, quindi, abrogato limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014. Per quando riguarda l’elaborazione della tariffa, l’art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previsto che il Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, procedesse alla definizione con decreto delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga". L’art. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall’ente di governo proposto, nell’osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare, ai sensi dell’art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il quale, come sopra evidenziato, aveva regolato la determinazione della tariffa di riferimento secondo il [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2.Per quanto d’interesse, con l.r. Sardegna n. 3 del 2013, nelle more del riordino del [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’introduzione del Codice dell’ambiente, sono state attribuite ad un Commissario straordinario le funzioni già svolte dall’Autorità d'Ambito, fino al 31 dicembre 2014. La l.r. Sardegna n. 4 del 2015 ha previsto anch’essa l’istituzione di un unico [OSCURATO:PERSONA] (ATO) e ha istituto l’Ente di governo dello stesso, che ha sostituito l’Autorità d’ambito anche per l’approvazione delle tariffe. Occorre tenere presente che, sempre per quanto riguarda le tariffe, con l’art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al CIPE l’elaborazione e l’aggiornamento delle tariffe idriche, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della l. n. 36 del 1994 «in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione». Tale regime suppletivo è stato riproposto nell’art. 31 della l. n. 448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010. Con l’entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif. in l. n. 166 del 2009), è cessata la competenza “transitoria” in supplenza del CIPE, rispetto alla determinazione ed all’aggiornamento tariffario, che è stata assegnata all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEGSI), ai sensi dell’art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali funzioni dovessero essere esercitate coni medesimi poteri attribuiti a quest’ultima Autorità dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. In effetti, l’art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 106 del 2011) aveva inizialmente demandato all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di predisporre il metodo tariffario, ma a tale Agenzia, è subentrata, prima ancora della sua entrata in funzione, proprio l’AEEGSI (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011). L’AEEGSI ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] (MTT) per il periodo transitorio 2012-2013. La stessa Autorità ha successivamente adottato, a modifica e integrazione della deliberazione 585/2012/R/IDR, la deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l’approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC), sempre per gli anni 2012 e 2013. Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la AEEGSI ha approvato il [OSCURATO:PERSONA] (MTI), applicato a partire dal 2014. A seguito del parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa AEEGSI ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla “remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio- 31 dicembre 2011 non coperto dal [OSCURATO:PERSONA]”, che si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la quale ha indicato i criteri per la determinazione dell’importo da restituire, prevedendo che questo dovesse essere pari all’importo previsto in ciascun Piano di Ambito, dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell’Ente d’Ambito o del soggetto competente. L’AEEGSI è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ARERA (Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti. 4.2.3.Proprio nelle premesse alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle “partite pregresse”, poiché l’Autorità ha ritenuto che, nell’ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio in via di definizione fosse necessario disciplinare, tra le molteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza». L’articolato della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo periodo di applicazione e in quello di transizione (rispettivamente, l’anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012. Nell’allegato A alla menzionata deliberazione, contenente la disciplina del [OSCURATO:PERSONA], sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell’art. 29 dell’allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la componente di conguaglio riferita all’anno precedente (a - 2), da inserire nella formula per determinare il VGR (vincolo ai ricavi del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che «I conguagli determinati da Enti d’Ambito e altri soggetti competenti relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l’anno in corso utilizzando le regole indicate all’Articolo 31 e successivi.» Solo l’art. 31 del menzionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo comma che «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.» Il secondo comma dello stesso articolo ha precisato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.» In attuazione di tale previsione il Commissario straordinario dell’Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013. 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la delibera 643/2013/R/IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti ove rispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delle prestazioni di riferimento, che seguivano il diversoMetodo Normalizzato. 4.4.La pronuncia appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) ha riguardato un precedente specifico, risolvendo questioni in tutto sovrapponibili a quelli posti nel presente giudizio, sicché i principali percorsi argomentativi della menzionata devono essere di seguito riportati. 4.4.1. Le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che l’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva dei conguagli non poteva trovare fondamento nel principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall’art. 9 della dir. 2000/60/CE, che non è di immediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità di armonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia di acque. Sul piano del diritto nazionale, poi, le stesse hanno rilevato che non vi è traccia della volontà legislativa di autorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’Autorità regolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione del principio del full cost recovery, sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, tale da superare per il passato le previsioni del [OSCURATO:PERSONA]. In tale quadro, ad opinione delle Sezioni Unite, la programmata approvazione, da parte degli Enti d’Ambito, dei conguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie»(art. 31 della delibera 643/2013/R/IDR) non poteva attuarsi secondo criteri diversi da quelli introdotti col [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, come sopra evidenziato, proprio il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in via transitoria, che continuasse a trovare applicazione il metodo tariffario precedente, disponendo all’art. 170, comma 3, lett. l), che fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 2, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996. Le Sezioni Unite hanno, poi, ricordato che il decreto ministeriale contemplato dall’art. 154, comma 2, d.lgs. cit. non è stato mai approvato, in quanto, come sopra evidenziato, nel 2011 venne istituita la nuova Autorità regolatoria del settore idrico (AEEGSI) e ad essa si demandò il compito, in precedenza assegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica, concludendo che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha recepito il principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9 della direttiva 2000/60/CE ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, e con esso il [OSCURATO:PERSONA], non ha consentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all’emanazione del provvedimento con cuifurono ridefinite le componenti di costo della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge Galli. Secondo le Sezioni Unite, ritenere che la delibera sopra menzionata avesse consentito agli Enti d’Ambito di approvare conguagli (relativi a periodi precedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore), che non erano esigibili in forza del [OSCURATO:PERSONA], era non solo contrastante col principio di irretroattività degli atti amministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo), ma anche privo di solida base giuridica, avendo riguardo al contratto di utenza, da cui si originano i diritti e gli obblighi delle parti, tenuto conto che, nella prospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore e utente, quest’ultimo deve poter fare affidamento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore. In sintesi, le Sezioni Unite hanno affermato che l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell’esecuzione del contratto di somministrazione, con la previsione di conguagli in base a una tariffa non vigente al momento della erogazione del servizio. 4.4.2. A questo punto, però, le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che anche il [OSCURATO:PERSONA], in vigore nel periodo che qui interessa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario, conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi. L’art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 considerava, infatti, espressamente sia una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la possibilità, da parte dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo e, all’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] per ATO della Sardegna), di intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i) al raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; iii) alla rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione. [OSCURATO:PERSONA] contemplava, dunque, elementi correttivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi del rapporto tra ricavi e costi). In tale ottica, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 31, comma 1, della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, allorquando ha previsto che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, che non fossero stati già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, dovessero essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti, non ha previsto che questi ultimi enti potessero procedere al recupero in base al nuovo sistema di conguagli contemplato dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le Sezioni Unite, anzi, i conguagli attuabili in base all’art. 31 sopra menzionato andavano individuati prendendo in considerazione le dinamiche tariffarie previste dal [OSCURATO:PERSONA], in vigore nell’arco di tempo d’interesse, che, come sopra evidenziato conteneva all’art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 la previsione di revisione di prezzi. In tal senso, la citata previsione circa la quantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli «eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie»legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare. La disposizione assume, in sintesi, autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli relativi andavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresse da conguagliare. In tale ottica, secondo le Sezioni Unite, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha assunto portata retroattiva. Essa, infatti, ha operato la liquidazione ora per allora di importi che, in base al [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto essere riversati sull’utente attraverso i sopradescritti incrementi tariffari. Non viene, infatti, in questione una tariffa integrativa retroattiva, applicata su consumi effettuati in anni precedenti, quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano già a carico dell’utente. Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che la richiamata disposizione non contrasta nemmeno col principio di affidamento dell’utente, il quale ha visto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di somme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l’Ente d’Ambito avesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari. 4.5. In continuità con la decisione delle Sezioni Unite appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento. 5.Anche il secondo motivo è fondato. Come pure evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), la ricostruzione sopra operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo la qualeprima della determinazione delle voci da recuperare da parte dell’Ente competente, non era giuridicamente possibile il recupero in questione. In effetti, il diritto al conguaglio, ancorché riferito a partite pregresse, necessita va dell ’approvazione e quantificazione dell’ Ente d’ambito o degli altri soggetti competenti , che , come si è visto – ai sensi dell’art. 31, comma 1, della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR – doveva intervenire entro il 30 giugno 2014. Prima di tal i adempiment i , il gestore era nell’impossibilità giuridica di far valere il proprio credito, sicché, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione di tale diritto ha cominciato a decorre re dal momento in cui è stato adottato il menzionato atto di approvazione e quantificazione. Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto:««In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell’approvazione e quantificazione degli Enti d’Ambito o degli altri soggetticompetenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta». 6.In conclus