CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 02712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] , di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non si è tenuto conto che i reati erano omogenei tra loro, avevano riguardato, entrambi, un'autovettura ed erano stati commessi a distanza di undici mesi; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito e contesta la fondatezza della decisione, giustificata, in termini in questa sede non censurabili, in ragione del lasso temporale significativo e dell'assenza di positivi elementi attestanti una specifica comune deliberazione criminosa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022