Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 42/1969
ECLI:IT:COST:1969:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n.
1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società
[OSCURATO:PERSONA] richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il
rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni
1960 e 1962.
[OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte dirette ed indirette di
Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23
settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione
degli importi pagati.
A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza
dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30,
comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio
delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al
momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non
poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di
illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe
il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il
profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si
troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti
puntuali nei pagamenti.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] n. 190 del 29 luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27
luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si
costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano
entrambi per la infondatezza della sollevata questione.
:
Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi
all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i
tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha
affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed
indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la
disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del
contribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto
all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, è affidata
alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non
hanno natura giurisdizionale.
Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a
sollevare questioni di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata
dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di
Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
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