Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 42/1969

ECLI:IT:COST:1969:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società [OSCURATO:PERSONA] richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni 1960 e 1962. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23 settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione degli importi pagati.

A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti puntuali nei pagamenti.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 190 del 29 luglio 1967.

Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27 luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano entrambi per la infondatezza della sollevata questione. : Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed indirette sugli affari hanno natura amministrativa.

Infatti, la disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del contribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, è affidata alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non hanno natura giurisdizionale.

Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In dipendenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la società [OSCURATO:PERSONA] richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni 1960 e 1962. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23 settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione degli importi pagati. A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti puntuali nei pagamenti. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 190 del 29 luglio 1967. Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27 luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano entrambi per la infondatezza della sollevata questione. : Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del contribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, è affidata alla autorità giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non hanno natura giurisdizionale. Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a sollevare questioni di legittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 42/1969 — Fons Iuris — Fons Iuris