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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21952/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, ce.' (a quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comt:la 5, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art.99, comma 4, cod. pen.

Nel caso in disamina, il giudice ha correttamente ritenuto che l'applicata recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osta ad un simile bilanciamento in termini di prevalenza per effetto del disposto di cui all'art.69, comma 4, cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, ce.' (a quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comt:la 5, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art.99, comma 4, cod. pen. Nel caso in disamina, il giudice ha correttamente ritenuto che l'applicata recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osta ad un simile bilanciamento in termini di prevalenza per effetto del disposto di cui all'art.69, comma 4, cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris