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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38366/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente - condannato in primo e secondo grado per evasione - censura, nell'unico motivo presentato, il mancato riconoscimento della particolare lievità del fatto, essendo stato l'imputato rinvenuto in prossimità del portone d'ingresso dell'immobile dove era ristretto agli arresti domiciliari e dove si era trattenuto non più di qualche minuto per comprare delle cartine: senza che avesse inteso sottrarsi al controllo degli organi preposti, ben sapendo di essere controllato a distanza ed essendo stata la violazione episodica.

2. Il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha dato risposta completa e logica: rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto in sede difensiva, l'imputato fu individuato dagli operanti sulla strada in compagnia di altre persone che, all'arrivo dei militari si diedero alla fuga; aggiungendo che non è dato conoscere la vera ragione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, meramente asserita, né la sua durata; precisando che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ha denotato scarso rispetto delle prescrizioni; escludendo, in definitiva, sia possibile ritenere quest'ultima scarsamente offensiva, indipendentemente dai precedenti dell'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Il ricorrente - condannato in primo e secondo grado per evasione - censura, nell'unico motivo presentato, il mancato riconoscimento della particolare lievità del fatto, essendo stato l'imputato rinvenuto in prossimità del portone d'ingresso dell'immobile dove era ristretto agli arresti domiciliari e dove si era trattenuto non più di qualche minuto per comprare delle cartine: senza che avesse inteso sottrarsi al controllo degli organi preposti, ben sapendo di essere controllato a distanza ed essendo stata la violazione episodica. 2. Il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha dato risposta completa e logica: rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto in sede difensiva, l'imputato fu individuato dagli operanti sulla strada in compagnia di altre persone che, all'arrivo dei militari si diedero alla fuga; aggiungendo che non è dato conoscere la vera ragione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, meramente asserita, né la sua durata; precisando che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ha denotato scarso rispetto delle prescrizioni; escludendo, in definitiva, sia possibile ritenere quest'ultima scarsamente offensiva, indipendentemente dai precedenti dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P siden
Sentenza Cassazione n. 38366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris