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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1986

Cassazione n. 29895/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di furto aggravato e di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità della confessione resa dall'imputata, è manifestamente infondato, atteso che la scelta del rito abbreviato - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - non osta all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente.

In ogni caso, la Corte di merito ha chiarito come le suddette dichiarazioni non rappresentassero prova decisiva (si veda l'ultima parte di pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di furto aggravato e di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità della confessione resa dall'imputata, è manifestamente infondato, atteso che la scelta del rito abbreviato - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - non osta all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente. In ogni caso, la Corte di merito ha chiarito come le suddette dichiarazioni non rappresentassero prova decisiva (si veda l'ultima parte di pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 29895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris