CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 16987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 11426/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ MARIA E D'[OSCURATO:PERSONA], difensori di se stessi -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 04/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] (rigetto del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania dispose la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., della causa RG 15252/19, avente a oggetto pagamento compensi professionali di avvocato, introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, reputando la pregiudizialità della causa RG 1233/21, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale spiegata in via riconvenzionale dai clienti dei professionisti, separata, con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con altro separato provvedimento il medesimo Giudice dispose il passaggio al rito ordinario della causa separata avente ad oggetto la domanda riconvenzionaledi danni. Avverso il provvedimento di sospensione insorgono con ricorso per regolamento di competenza, ulteriormente illustrato da memoria, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambra, assumendo che il Tribunale aveva erroneamente sospeso la causa incoata dai due professionisti nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. I clienti sono rimasti intimati. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritteinsistendo per il rigetto. Il ricorso è infondato. Le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo il quale la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' "an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14 (S.U. n. 4485, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 647316). Nel corpo della motivazione, la sentenza sopra richiamata spiega che (…) il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un’attività istruttoria non sommaria. In questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario. In caso contrario, la disciplina del detto quarto comma impedisce di prospettare l’applicazione di quella dell’art. 40, terzo e quarto comma cod. proc. civ. (che sopra si è ipotizzato nel vecchio regime) e la strada è obbligata. La trattazione della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena (…). E, qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione – ancorché i processi restino davanti allo stesso giudice – l’art. 295 cod. proc. civ. (SSUU cit. paragrafo 13.1). Tale principio affermato dalla Corte nella sua più autorevole composizione (e col quale ricorrenti omettono di confrontarsi) neutralizza la giurisprudenza da essi richiamata (ordinanza n. 31801/2018). Infatti, alla luce di quanto sopra chiarito la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 31801/2018, 2096/2022, 21914/2015, 2272/2017, 12441/2017), che evoca l’applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., nonostante la diversità di riti, va riferita all’ipotesi generale in cui, pendente un giudizio a cognizione sommaria, insorga pregiudizialità rispetto ad altra controversia, evidentemente da intendersi non generata dall’esperimento di domanda riconvenzionale all’interno dello stesso processo a rito sommario introdotto. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dei controricorrenti, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri