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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21246/2026

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B. SORVEGLIANZA di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso non superano ilpreliminare vaglio di ammissibilità.2.

La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.,dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1,comma 1, lett. a), n. 3), d.l., 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi aldetenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord.pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o nonprorogato, è manifestamente infondata.Come da ultimo evidenziato da due recenti pronunce di questa stessa Sezione, i cuiapprodi questo collegio condivide e intende ribadire, la manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale proposta è «attestata dall'assenza, nel nuovo testodell'art. 41-bis, di significativi elementi di novità, sotto l'aspetto considerato, rispetto allaformulazione previgente.

Se è vero, infatti, che, sul piano astratto, non sussisteva, primadell'intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra lasottopostone al regime differenziato e l'accesso ai permessi premio, sicché le relativerichieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate tout court inammissibili (inquesto senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021,Zagaria, Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373 - 01); nonva trascurato, per converso, che la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 197 del2021, ha posto l'accento sul legame tra il regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità diaccesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cuiall'art. 41-bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che "Incostanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risultapossibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento' ex art.176 cod. pen.".

In questo modo, la Corte costituzionale ha offerto una nitida indicazione cheil legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell'istituto alle sue connotazioni strutturalisulle quali, va conclusivamente ribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misurasignificativa» (così Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, Bruzzise, n.m. citata da ultimo in Sez. 1,n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 - 01).2.

A fronte della legittimità della previsione di cui all'art. 4-bis, comma 2 u.c., Ord. pen.,correttamente il giudice di merito non ha compiuto ulteriori valutazioni circa la sussistenza omeno dei presupposti per la concedibilità del permesso premio.Resta da precisare che il mutato quadro normativo si applica al permesso premio inquanto tale istituto non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire,per cui, benché il reato sia stato commesso in data antecedente, si applica il principiotempus regit actum (Sez. 1, n. 41549 del 19/09/2024 Celona, n.m.; Sez. 1, n. 38278 del20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01) e, quindi, la domanda deve essere necessariamentedichiarata inammissibile perché proveniente da soggetto sottoposto a regime detentivodifferenziato (ancora Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 —01).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso non superano ilpreliminare vaglio di ammissibilità.2. La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.,dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1,comma 1, lett. a), n. 3), d.l., 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi aldetenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord.pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o nonprorogato, è manifestamente infondata.Come da ultimo evidenziato da due recenti pronunce di questa stessa Sezione, i cuiapprodi questo collegio condivide e intende ribadire, la manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale proposta è «attestata dall'assenza, nel nuovo testodell'art. 41-bis, di significativi elementi di novità, sotto l'aspetto considerato, rispetto allaformulazione previgente. Se è vero, infatti, che, sul piano astratto, non sussisteva, primadell'intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra lasottopostone al regime differenziato e l'accesso ai permessi premio, sicché le relativerichieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate tout court inammissibili (inquesto senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021,Zagaria, Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373 - 01); nonva trascurato, per converso, che la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 197 del2021, ha posto l'accento sul legame tra il regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità diaccesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cuiall'art. 41-bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che "Incostanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risultapossibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento' ex art.176 cod. pen.". In questo modo, la Corte costituzionale ha offerto una nitida indicazione cheil legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell'istituto alle sue connotazioni strutturalisulle quali, va conclusivamente ribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misurasignificativa» (così Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, Bruzzise, n.m. citata da ultimo in Sez. 1,n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 - 01).2. A fronte della legittimità della previsione di cui all'art. 4-bis, comma 2 u.c., Ord. pen.,correttamente il giudice di merito non ha compiuto ulteriori valutazioni circa la sussistenza omeno dei presupposti per la concedibilità del permesso premio.Resta da precisare che il mutato quadro normativo si applica al permesso premio inquanto tale istituto non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire,per cui, benché il reato sia stato commesso in data antecedente, si applica il principiotempus regit actum (Sez. 1, n. 41549 del 19/09/2024 Celona, n.m.; Sez. 1, n. 38278 del20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01) e, quindi, la domanda deve essere necessariamentedichiarata inammissibile perché proveniente da soggetto sottoposto a regime detentivodifferenziato (ancora Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 —01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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