CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 20651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31914-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso LA [OSCURATO:PERSONA] anzianità servizio R.G.N. 31914/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controric orrenti - avverso la sentenza n. 861/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 166/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli attuali controricorrenti, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità dell’art. 7 dell’accordo sindacale datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui esso prevede che l’anzianità di servizio nel primo periodo di apprendistato (18 mesi) non rilevi al fine della maturazione degli scatti di anzianità; aveva, quindi, accertato ildiritto dei lavoratori istanti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. 2. avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. hanno resistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto in cui la società,in persona del suo legale rappresentante, all’uopo munito di procura speciale, rinuncia al ricorso per cassazione e gli attuali controricorrenti, a loro volta, accettano contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; nello stesso atto è specificato che le parti hanno separatamente regolato tra loro le spese di questo giudizio, chiedendo solo congiuntamente di dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate. 2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., stante l’accettazione della rinuncia, non va disposto alcun provvedimento sulle spese; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il