CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 ottobre 1978
Cassazione n. 18511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1978 avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia disposta l'acquisizione di informazioni sulla presenza del condannato in uno dei due Stati interessati o che sia disposto l'annullamento della sentenza con rinvio per procedere a tale scopo; ovvero, in subordine, l'annullamento della sentenza senza rinvio per impossibilità di procedere al riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste disponeva, ai sensi del decreto legislativo n. 161 del 2010, il trasferimento in Italia ai fini della esecuzione della pena (già in parte in corso) di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenze irrevocabili dal Tribunale di Klangenfurt (Austria) alla pena rispettivamente di giorni 1.260 e giorni 160 di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi sintetizzati di seguito nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 12 e 24, d.lgs. n. 161 del 2010 e 731 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione e valutazione della traduzione italiana delle sentenze, delle quali è stato richiesto il trasferimento. Il riconoscimento è stato basato sul solo certificato, insufficiente a fondare l'esecuzione della pena in Italia e di conoscere il preciso contesto dei fatti per i quali il ricorrente è detenuto e di verificare la sussistenza delle condizioni per accogliere la richiesta. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Con nota trasmessa via pec il 5 aprile 2022, il difensore del ricorrente ha rappresentato che quest'ultimo il 21 gennaio 2022 è stato rimesso in libertà dalle autorità austriache e che quindi è venuto meno il presupposto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente va rilevato che è stato comunicato in via ufficiale dal Ministero della giustizia, successivamente alla proposizione del ricorso, che le autorità austriache hanno ritirato il certificato e hanno disposto la liberazione del ricorrente, in quanto ammesso alla misura della liberazione condizionale. Pertanto, come ha indicato il difensore del ricorrente, sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento delle sentenze penali austriache, oggetto della presente procedura, ai fini della loro esecuzione in Italia. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio. Tale assorbente ragione consente al Collegio di non affrontare i motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni indicate dall'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005, richiamate espressamente dal d.lgs. n. 161 del 2010. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così d