CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 gennaio 2020, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena dì giustizia per i reati di cui agli artt. 340 cod. pen (capo A) e artt. 81, 337, 341 bis cod. pen. (capo B) commessi il 16 agosto 2018 2. Tramite il proprio difensore di ufficio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge per essersi proceduto in assenza dell'imputato benché non ricorressero le condizioni previste dall'art. 420-bis stesso codice, essendo state eseguite le notifiche al difensore di ufficio quale domiciliatario dell'imputato, peraltro extracomunitario, senza che il predetto abbia mai avuto conoscenza del processo. Si deduce quindi la nullità delle sentenze di primo e secondo grado trattandosi di nullità assoluta deducibile anche per la prima volta con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso attesa la natura processuale del vizio denunciato, si evince che l'imputato ha eletto domicilio nello stesso giorno in cui è stato eseguito il suo controllo in data 16 agosto 2015 presso il difensore di ufficio contestualmente nominatogli, e che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è avvenuta presso il predetto difensore domiciliatario. Nel corso del giudizio di appello il difensore di ufficio non ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, ma soltanto dopo la sentenza di secondo grado, svoltosi sempre in assenza dell'imputato, con il ricorso per cassazione. Effettivamente non emergono dagli atti del procedimento, elementi di fatto che possano contraddire quanto dedotto dal difensore, essendo evidentemente insufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio per potersi ritenere che l'imputato abbia avuto con certezza conoscenza del processo di primo e secondo grado o che si sia sottratto volontariamente a tale conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della dichiarazione di assenza. Nel caso in esame deve trovare, infatti, applicazione il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in un caso sostanzialmente analogo a quello del ricorrente (anch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.i. Secondo i principi affermati nella decisione delle Sezioni Unite, qui richiamata e che si condividono, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento» non può essere estesa fino a comprendere le situazioni comuni quali la elezione di domicilio o la irreperibilità, dovendosi invece apprezzare solo condotte positive accompagnate da una verifica in fatto della volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo, per non ridare spazio alle presunzioni di conoscenza che si pongono in contrasto con il procedimento in assenza ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato, e che rendono irrilevante tale elemento conoscitivo solo quando risulti con altrettanta certezza che l'imputato abbia inteso sottrarsi volutamente alla conoscenza del processo, ponendo in essere condotte inequivocabilmente dirette a tale fine. In forza di queste medesime considerazioni le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase iniziale del procedimento. In particolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure non avesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Nel caso in esame, non assume rilievo che la questione non sia stata dedotta nei motivi di appello, poiché nel giudizio in assenza è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (vedi in tal senso, Sez. 5 , n. 22752 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281315). 2. In conclusione, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e quella del Tribunale di Milano con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione degli atti nulli prodromíci alla citazione in giudizio dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè la sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 2020 e dispone la trasmissione degli atti al P.M. Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]