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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06333/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21261/2019 R.G. proposto da : C.L.O. [OSCURATO:PERSONA] S .

C .

R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 36/2019,depositata il 11/02/2019 , R.G.N. 305/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sul ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato sia la delibera in data 20/6/2016 di esclusione dalla C.L.O. -[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (della quale era altresì dipendente con mansioni di autista), sia il licenziamento disciplinare comunicatogli con nota in pari data, previa ordinanza di mutamento del rito (da rito cd.

Fornero a rito del lavoro), dichiarò la illegittimità di entrambi i provvedimenti e risolti sia il rapporto societario che il rapporto lavorativo, condannando la Cooperativa resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte di appello di Ancona, respinto l'appello principale della Cooperativa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, dichiarata la persistenza del rapporto sociale, ha condannato ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 la Cooperativa alla reintegrazione del socio lavoratore nel posto di lavoro ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, con conferma della condanna alla corresponsione dell’indennità risarcitoria; 3.il giudice di appello, in particolare, respinte le eccezioni di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare rispetto ad alcune violazioni contestate, ma ritenute comunque tutte le contestazioni illegittime perché non provate o insussistenti o sproporzionate, ha ritenuto tanto la illegittimità della delibera di esclusione del socio quanto del licenziamento, con ricostituzione ex tunc del rapporto associativo; ha quindi fondato l'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300/1970 sul rilievo che l'art. 1, comma 1, legge n. 142/2001, di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, esclude la tutela reale non in maniera generalizzata, ma solo nei casi in cui venga meno in via definitiva il rapporto associativo; viceversa, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi era stato ripristino del rapporto associativo nulla ostava all'applicazione dell'art. 18 nel testo novellato dalla legge n. 92/2012; 4.per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, e comunicato successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo (art. 360 n.4 c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 158 c.p.c., 43 bis R.D. n. 12/1941, nullità della sentenza rilevabile d'ufficio per vizio insanabile di costituzione del giudice e violazione dei criteri di assegnazione delle cause ai GOT come fissati nella circolare CSM 9/12/2016 n. 22890, per essere stata la causa decisa in primo grado da magistrato onorario; 2.il motivo non è fondato; come osservato dalla Corte di merito, il procedimento speciale di cui alla legge n. 92/2012 non è un procedimento cautelare, ma a struttura bifasica (sommaria ed a cognizione piena); d’altra parte, qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessionedi cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro (Cass. n. 24917/2014), sicché nemmeno risulta violato il divieto di assegnazione ai GOT di cause in materia societaria; 3.con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 150/2011, 426 e 437 c.p.c., 1, comma 48, legge n. 92/2012, per errata conversione del ritosenza possibilità di integrare gli atti difensivi ed erronea applicazione dell'art. 18 St.

Lav. al di fuori del procedimento speciale di cui alla legge n. 92/2012; 4.il motivo è inammissibile per difetto di specificità: occorre ribadire il generale principio secondo cui l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. n. 12094/2016), e che la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942/2008, SS.UU. n. 3758/2009, n. 22325/2014, n. 1448/2015); nel caso in esame, tale doglianza (violazione della disciplina del rito) era stata formulata dall’attuale ricorrente come motivo d’appello , che era stato respinto per la mancata prova di pregiudizio processuale in concreto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; in questa sede il motivo viene meramente riproposto, senza critica specifica a tale motivazione e senza indicare quale sia stato il pregiudizio processuale subito; 5.con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 342 e 436 c. p.c. , censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che il capo della sentenza di primo grado con il quale era stato dichiarato risolto il rapporto associativo non era stato investito dal gravame di controparte; il giudice di appello aveva errato laddove, analizzando i motivi di appello incidentale, aveva ritenuto che con esso il lavoratore aveva inteso conseguire anche il ripristino del rapporto associativo, in tal senso valorizzando la memoria di costituzione in appello del lavoratore; tale ricostruzione si poneva, infatti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esigeva che l'atto di gravame contenesse la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.6.con il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 2909 c.c. e/o dell'art. 324 c.p.c., per omesso rilievo del giudicato formatosi sulla cessazione del rapporto associativo, cessazione dalla quale scaturiva la preclusione della accordata tutela reale e la sola eventuale applicabilità della tutela obbligatoria. 7.con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 142/2001, assumendo che la tesi della Corte distrettuale, secondo la quale in caso di ripristino del rapporto associativo non vi erano ostacoli all'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, confligge con il dettato testuale dell'art. 2 cit., che esclude l'applicabilità dell'art. 18 cit. quando la cessazione del rapporto di lavoro sia effetto della delibera di esclusione; 8.sulle questioni sottese ai motivi dal terzo al quinto questa Corte si è pronunciata in controversia parallela con la sentenza n. 34721/2021, cui il Collegio intende in questa sede dare continuità; 9.il terzo e quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati; 10.parte ricorrente, pur formalmente riconducendo le censure articolate al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sviluppa ragioni di doglianze intese in realtà a far valere anche e soprattutto un vizio di attività del giudice di merito e quindi un vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che la Corte distrettuale abbia dato atto che la censura che investiva la cessazione del rapporto associativo era stata formulata in maniera indiretta non è affermazione intrinsecamente idonea di per sé sola e per la sua genericità a evidenziare l'errore di diritto del giudice di merito in ordine al significato ed alla portata applicativa delle prescrizioni in tema di chiarezza e specificità dell'impugnazione desumibili dal paradigma legale dell'art. 342 c.p.c. e dall'art. 434 c.p.c. secondo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte; con indirizzo consolidato, infatti, il giudice di legittimità, ferma l’esigenza di chiarezza nella individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in ragione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, ha escluso la necessità dell'utilizzo di forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di sentenza ai fini della validità dell'impugnazione (Cass.

SS.UU. n. 27199/2017 e, in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13535/2018, n. 4136/2019); 11.in relazione al denunziato difetto di attività del giudice di merito, per come concretamente denunziato, occorre premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014, n. 17109/2009, n. 409/2006, n. 11755/2004); l'esercizio del potere- dovere di esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda richiede tuttavia che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (cfr.tra le altre, Cass.

SS.

UU n. 8077/2012, n 25308/2014, n. 8069/2016); 12.parte ricorrente non ha osservato tale onere, in quanto ha proceduto nel ricorso per cassazione ad una trascrizione solo parziale della memoria di costituzione con appello incidentale di controparte; manca, infatti, del tutto la parte relativa alle conclusioni spiegate in quel giudizio, che nello specifico si rendeva tanto più necessaria in quanto nella sentenza impugnata sono trascritte le conclusioni spiegate dal lavoratore con l'appello incidentale, conclusioni che contengono un chiaro riferimento alla richiesta di ricostituzione del rapporto associativo; dalle considerazioni che precedono deriva quindi che nessun giudicato può ritenersi formato sulla cessazione del rapporto associativo, conseguendone l’inconfigurabilità in radice del mancato rilievo di esso denunziato con il quarto motivo; 13.il quinto motivo di ricorso è, invece, meritevole di accoglimento; 14.il tema delle tutele esperibili in fattispecie quale quella della cooperativa di lavoro - caratteristicamente connotata dalla esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - ed, in particolare, la verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 legge n. 300/1970, che aveva trovato soluzioni differenziate nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ricomposto con l'intervento nomofilattico di Cass. Sez.

Un.20/11/2017, n. 27436 nel senso che, in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore (nella specie, la S.C. in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione d'appello che aveva ritenuta ammissibile l'impugnativa del licenziamento da parte del socio lavoratore pur in carenza di impugnazione della delibera di esclusione, e rimesso gli atti alla sezione lavoro per il seguito di competenza); 15.a tale approdo le SS.UU. di questa Corte sono pervenute sulla base delle seguenti considerazioni: a) nelle cooperative regolate dalla legge n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni; d) la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria; e) la invalidazione della delibera di esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale ; f) tale tutela risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta «rimosso il provvedimento di esclusione», Cass. 4 giugno 2015, n. 11548)» (Cass. Sez.

Un, n. 27436/2017 cit.); 16.il coerente sviluppo di tali indicazioni riferite alla fattispecie in esame, connotata dalla presenza di due provvedimenti entrambi impugnati, la delibera di esclusione ed il provvedimento di irrogazione del licenziamento (disciplinare), comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera determina, con efficacia ex tunc, ove, come nel caso di specie, sia la delibera che il licenziamento siano fondati sul medesimo fatto, in simmetria con gli effetti connessi alla sua adozione, sia la ricostituzione del rapporto associativo sia la ricostituzione del rapporto di lavoro "travolto" dalla delibera di espulsione risultata illegittima; 17.l'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto alla base del recesso non consente di individuare residui spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970; l'apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all'illegittimità del recesso sarà in questo caso quello di regola previsto dall'ordinamento per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto (come accade, ad es., in tema di contratto di lavoro nel quale sia dichiarata l’illegittimità del termine, oppure in tema di licenziamento orale, per questo inefficace), per cui all'effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri; 18.detta soluzione qui propugnata non finisce con il vanificare il disposto dell'art. 2, legge. n. 142 del 2001, a mente del quale: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo», per cui - si sostiene - una volta venuta meno la delibera di esclusione e ripristinato il rapporto associativo non vi sarebbero ragioni per precludere la tutela ex art. 18 cit.; 19.è, infatti, pur sempre possibile recuperare spazi all'applicazione della tutela ex art. 18 St. lav., non solo nell’ipotesi, invero teorica, di licenziamento intimato in assenza di delibera di espulsione dalla compagine sociale, ma anche quando la delibera di espulsione del socio e l'atto di licenziamento, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili; in questo caso, infatti, appare più coerente con la ricostruzione della posizione del socio lavoratore in termini di coesistenza di una duplicità di rapporti - lavorativo e societario - ritenere che la caducazione della delibera di espulsione invalida non comporti direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, inciso dall' autonomo effetto estintivo scaturito dal licenziamento; se il rapporto si è estinto sulla base di un atto di licenziamento fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle alla base della delibera di esclusione, l'annullamento di tale delibera determina solo la rimozione dell'effetto preclusivo all'instaurazione del rapporto di lavoro connesso alla necessaria qualità di socio, ma non travolge l'effetto estintivo conseguente al licenziamento; in questo caso, per il concreto ripristino del rapporto di lavoro, sarà necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità quindi di ricorrere alla tutela reintegratoria exart. 18 St.

Lav.; 20.la sentenza impugnata, laddove in presenza di delibera illegittima fondata sui medesimi fatti alla base del licenziamento, ha riconosciuto al lavoratore la tutela reale non è coerente con la ricostruzione complessiva sopra operata per cui, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, si impone la cassazione in parte qua della decisione con rinvio alla Corte di A ppello individuata in dispositivo; 21.al giudice del rinvio è demandato, altresì, il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21261/2019 R.G. proposto da : C.L.O. [OSCURATO:PERSONA] S . C . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 36/2019,depositata il 11/02/2019 , R.G.N. 305/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sul ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato sia la delibera in data 20/6/2016 di esclusione dalla C.L.O. -[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (della quale era altresì dipendente con mansioni di autista), sia il licenziamento disciplinare comunicatogli con nota in pari data, previa ordinanza di mutamento del rito (da rito cd. Fornero a rito del lavoro), dichiarò la illegittimità di entrambi i provvedimenti e risolti sia il rapporto societario che il rapporto lavorativo, condannando la Cooperativa resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte di appello di Ancona, respinto l'appello principale della Cooperativa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, dichiarata la persistenza del rapporto sociale, ha condannato ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 la Cooperativa alla reintegrazione del socio lavoratore nel posto di lavoro ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, con conferma della condanna alla corresponsione dell’indennità risarcitoria; 3.il giudice di appello, in particolare, respinte le eccezioni di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare rispetto ad alcune violazioni contestate, ma ritenute comunque tutte le contestazioni illegittime perché non provate o insussistenti o sproporzionate, ha ritenuto tanto la illegittimità della delibera di esclusione del socio quanto del licenziamento, con ricostituzione ex tunc del rapporto associativo; ha quindi fondato l'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300/1970 sul rilievo che l'art. 1, comma 1, legge n. 142/2001, di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, esclude la tutela reale non in maniera generalizzata, ma solo nei casi in cui venga meno in via definitiva il rapporto associativo; viceversa, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi era stato ripristino del rapporto associativo nulla ostava all'applicazione dell'art. 18 nel testo novellato dalla legge n. 92/2012; 4.per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, e comunicato successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo (art. 360 n.4 c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 158 c.p.c., 43 bis R.D. n. 12/1941, nullità della sentenza rilevabile d'ufficio per vizio insanabile di costituzione del giudice e violazione dei criteri di assegnazione delle cause ai GOT come fissati nella circolare CSM 9/12/2016 n. 22890, per essere stata la causa decisa in primo grado da magistrato onorario; 2.il motivo non è fondato; come osservato dalla Corte di merito, il procedimento speciale di cui alla legge n. 92/2012 non è un procedimento cautelare, ma a struttura bifasica (sommaria ed a cognizione piena); d’altra parte, qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessionedi cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro (Cass. n. 24917/2014), sicché nemmeno risulta violato il divieto di assegnazione ai GOT di cause in materia societaria; 3.con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 150/2011, 426 e 437 c.p.c., 1, comma 48, legge n. 92/2012, per errata conversione del ritosenza possibilità di integrare gli atti difensivi ed erronea applicazione dell'art. 18 St. Lav. al di fuori del procedimento speciale di cui alla legge n. 92/2012; 4.il motivo è inammissibile per difetto di specificità: occorre ribadire il generale principio secondo cui l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. n. 12094/2016), e che la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942/2008, SS.UU. n. 3758/2009, n. 22325/2014, n. 1448/2015); nel caso in esame, tale doglianza (violazione della disciplina del rito) era stata formulata dall’attuale ricorrente come motivo d’appello , che era stato respinto per la mancata prova di pregiudizio processuale in concreto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; in questa sede il motivo viene meramente riproposto, senza critica specifica a tale motivazione e senza indicare quale sia stato il pregiudizio processuale subito; 5.con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 342 e 436 c. p.c. , censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che il capo della sentenza di primo grado con il quale era stato dichiarato risolto il rapporto associativo non era stato investito dal gravame di controparte; il giudice di appello aveva errato laddove, analizzando i motivi di appello incidentale, aveva ritenuto che con esso il lavoratore aveva inteso conseguire anche il ripristino del rapporto associativo, in tal senso valorizzando la memoria di costituzione in appello del lavoratore; tale ricostruzione si poneva, infatti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esigeva che l'atto di gravame contenesse la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.6.con il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 2909 c.c. e/o dell'art. 324 c.p.c., per omesso rilievo del giudicato formatosi sulla cessazione del rapporto associativo, cessazione dalla quale scaturiva la preclusione della accordata tutela reale e la sola eventuale applicabilità della tutela obbligatoria. 7.con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 142/2001, assumendo che la tesi della Corte distrettuale, secondo la quale in caso di ripristino del rapporto associativo non vi erano ostacoli all'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, confligge con il dettato testuale dell'art. 2 cit., che esclude l'applicabilità dell'art. 18 cit. quando la cessazione del rapporto di lavoro sia effetto della delibera di esclusione; 8.sulle questioni sottese ai motivi dal terzo al quinto questa Corte si è pronunciata in controversia parallela con la sentenza n. 34721/2021, cui il Collegio intende in questa sede dare continuità; 9.il terzo e quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati; 10.parte ricorrente, pur formalmente riconducendo le censure articolate al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sviluppa ragioni di doglianze intese in realtà a far valere anche e soprattutto un vizio di attività del giudice di merito e quindi un vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che la Corte distrettuale abbia dato atto che la censura che investiva la cessazione del rapporto associativo era stata formulata in maniera indiretta non è affermazione intrinsecamente idonea di per sé sola e per la sua genericità a evidenziare l'errore di diritto del giudice di merito in ordine al significato ed alla portata applicativa delle prescrizioni in tema di chiarezza e specificità dell'impugnazione desumibili dal paradigma legale dell'art. 342 c.p.c. e dall'art. 434 c.p.c. secondo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte; con indirizzo consolidato, infatti, il giudice di legittimità, ferma l’esigenza di chiarezza nella individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in ragione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, ha escluso la necessità dell'utilizzo di forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di sentenza ai fini della validità dell'impugnazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017 e, in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13535/2018, n. 4136/2019); 11.in relazione al denunziato difetto di attività del giudice di merito, per come concretamente denunziato, occorre premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014, n. 17109/2009, n. 409/2006, n. 11755/2004); l'esercizio del potere- dovere di esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda richiede tuttavia che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (cfr.tra le altre, Cass. SS. UU n. 8077/2012, n 25308/2014, n. 8069/2016); 12.parte ricorrente non ha osservato tale onere, in quanto ha proceduto nel ricorso per cassazione ad una trascrizione solo parziale della memoria di costituzione con appello incidentale di controparte; manca, infatti, del tutto la parte relativa alle conclusioni spiegate in quel giudizio, che nello specifico si rendeva tanto più necessaria in quanto nella sentenza impugnata sono trascritte le conclusioni spiegate dal lavoratore con l'appello incidentale, conclusioni che contengono un chiaro riferimento alla richiesta di ricostituzione del rapporto associativo; dalle considerazioni che precedono deriva quindi che nessun giudicato può ritenersi formato sulla cessazione del rapporto associativo, conseguendone l’inconfigurabilità in radice del mancato rilievo di esso denunziato con il quarto motivo; 13.il quinto motivo di ricorso è, invece, meritevole di accoglimento; 14.il tema delle tutele esperibili in fattispecie quale quella della cooperativa di lavoro - caratteristicamente connotata dalla esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - ed, in particolare, la verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 legge n. 300/1970, che aveva trovato soluzioni differenziate nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ricomposto con l'intervento nomofilattico di Cass. Sez. Un.20/11/2017, n. 27436 nel senso che, in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore (nella specie, la S.C. in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione d'appello che aveva ritenuta ammissibile l'impugnativa del licenziamento da parte del socio lavoratore pur in carenza di impugnazione della delibera di esclusione, e rimesso gli atti alla sezione lavoro per il seguito di competenza); 15.a tale approdo le SS.UU. di questa Corte sono pervenute sulla base delle seguenti considerazioni: a) nelle cooperative regolate dalla legge n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni; d) la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria; e) la invalidazione della delibera di esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale ; f) tale tutela risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta «rimosso il provvedimento di esclusione», Cass. 4 giugno 2015, n. 11548)» (Cass. Sez. Un, n. 27436/2017 cit.); 16.il coerente sviluppo di tali indicazioni riferite alla fattispecie in esame, connotata dalla presenza di due provvedimenti entrambi impugnati, la delibera di esclusione ed il provvedimento di irrogazione del licenziamento (disciplinare), comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera determina, con efficacia ex tunc, ove, come nel caso di specie, sia la delibera che il licenziamento siano fondati sul medesimo fatto, in simmetria con gli effetti connessi alla sua adozione, sia la ricostituzione del rapporto associativo sia la ricostituzione del rapporto di lavoro "travolto" dalla delibera di espulsione risultata illegittima; 17.l'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto alla base del recesso non consente di individuare residui spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970; l'apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all'illegittimità del recesso sarà in questo caso quello di regola previsto dall'ordinamento per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto (come accade, ad es., in tema di contratto di lavoro nel quale sia dichiarata l’illegittimità del termine, oppure in tema di licenziamento orale, per questo inefficace), per cui all'effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri; 18.detta soluzione qui propugnata non finisce con il vanificare il disposto dell'art. 2, legge. n. 142 del 2001, a mente del quale: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo», per cui - si sostiene - una volta venuta meno la delibera di esclusione e ripristinato il rapporto associativo non vi sarebbero ragioni per precludere la tutela ex art. 18 cit.; 19.è, infatti, pur sempre possibile recuperare spazi all'applicazione della tutela ex art. 18 St. lav., non solo nell’ipotesi, invero teorica, di licenziamento intimato in assenza di delibera di espulsione dalla compagine sociale, ma anche quando la delibera di espulsione del socio e l'atto di licenziamento, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili; in questo caso, infatti, appare più coerente con la ricostruzione della posizione del socio lavoratore in termini di coesistenza di una duplicità di rapporti - lavorativo e societario - ritenere che la caducazione della delibera di espulsione invalida non comporti direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, inciso dall' autonomo effetto estintivo scaturito dal licenziamento; se il rapporto si è estinto sulla base di un atto di licenziamento fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle alla base della delibera di esclusione, l'annullamento di tale delibera determina solo la rimozione dell'effetto preclusivo all'instaurazione del rapporto di lavoro connesso alla necessaria qualità di socio, ma non travolge l'effetto estintivo conseguente al licenziamento; in questo caso, per il concreto ripristino del rapporto di lavoro, sarà necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità quindi di ricorrere alla tutela reintegratoria exart. 18 St. Lav.; 20.la sentenza impugnata, laddove in presenza di delibera illegittima fondata sui medesimi fatti alla base del licenziamento, ha riconosciuto al lavoratore la tutela reale non è coerente con la ricostruzione complessiva sopra operata per cui, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, si impone la cassazione in parte qua della decisione con rinvio alla Corte di A ppello individuata in dispositivo; 21.al giudice del rinvio è demandato, altresì, il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo e
Sentenza Cassazione n. 06333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris