CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente era stato sorpreso fuori della sua abitazione, in particolare sulla pubblica via, circostanza che di per sé comprova la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell'abitazione e disvela il coefficiente psicologico del delitto di evasione, non essendovi margine per la configurazione della pubblica via come appartenenza del luogo di restrizione, seppur di piccole dimensioni; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto nell'esclusione della particolare tenuità del fatto ha assunto rilievo decisivo l'elemento ostativo dell'abitualità, desumibile dalle plurime condanne riportate dal ricorrente, anche per più violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, da qualificarsi della stessa indole del reato di evasione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P es.dent