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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02740/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del dei ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 4 dicembre 2020 (dep. il 26 marzo 2021) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento del 10 luglio 2019, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a Terenzio MINNITI la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, sia in quanto indiziato di appartenere a un'associazione prevista dall'art. 416-bis cod. pen., di reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del delitto di cui all'art. 12-quinquíes, comma 1, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; sia in quanto soggetto che - per la condotta ed il tenore di vita - deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), d.

Igs. 159 del 2011).

2. Nell'interesse del MINNITI è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, denunciando la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in particolare poiché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e perciò inesistente in relazione all'attualità della pericolosità sociale del proposto.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e perché ha dedotto un vizio che non pctiatopa essere ritualmente prospettato.

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

2. La difesa ha assunto che sotto il profilo dell'attualità della pericolosità sociale del MINNITI la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione del Tribunale sul punto: - nel presupposto che il proposto sarebbe stato ritenuto intraneo a un sodalizio mafioso (all'esito di un doppio grado di merito) nonché membro di un'associazione per delinquere con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, e che le condotte a lui ascritte risalirebbero al 2014-2015 e, dunque, non sarebbero eccessivamente remote rispetto all'emissione del decreto di primo grado (il 10 luglio 2019); - ed affermando che tali elementi, indicativi della persistenza della pericolosità sociale del MINNITI, non sarebbero superati dalla sua buona condotta carceraria (tratta dagli attestati esibiti dalla difesa e relativi all'attività da lui svolta durante la detenzione, che invece - secondo il Collegio di appello - non dimostrerebbero un significativo e radicale mutamento delle sue scelte di vita criminali).

Tale motivazione sarebbe ictu ocull avulsa dalle risultanze processuali poiché nessuna argomentazione sarebbe stata spesa: - per valutare se il ricorrente al momento della sottoposizione a misura cautelare nel richiamato procedimento penale avesse o meno manifestato un mutamento delle sue condizioni di vita (ritenendo apoditticamente che egli fosse pericoloso sino alla data di emissione del titolo custodiale);- in ordine al buon comportamento carcerario e allo svolgimento di attività lavorativa durante la sottoposizione a misura; - in merito all'assenza di contatti con esponenti della consorteria, tenuto conto che le condotte del MINNITI si collocherebbero nel biennio 2011-2012.

Ancora, il decreto impugnato non avrebbe considerato quanto affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 291 del 02/12/2013) in punto di pericolosità sociale nel caso di detenzione in espiazione pena e dalle Sez.

Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271511 - 01).

Difatti, la Corte di merito avrebbe ritenuto apoditticamente (e senza fornire alcun ancoraggio neppure indiziario) che l'attualità della pericolosità del proposto sia stata accertata sino alla data di emissione del titolo custodiale nei suoi confronti, avuto riguardo alla natura del reato permanente ascritto al MINNITI e senza dare conto del fatto che il ricorrente abbia subito ininterrottamente un periodo di detenzione, dato rilevante su cui la motivazione si sarebbe espressa in termini del tutto elusivi e congetturali; in tal modo, il provvedimento di secondo grado non si sarebbe confrontato con le allegazioni difensive relative a un punto potenzialmente decisivo rispetto all'impianto argomentativo.

3. Il decreto impugnato ha indicato gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto attuale la pericolosità del MINNITI, facendo specifico riferimento (sulla scorta dei dati emersi nei relativi procedimenti penali) all'agire da lui svolto sia nel sodalizio mafioso di cui lo ha ritenuto appartenente (e nell'interesse di esso), sia nell'associazione per delinquere della cui organizzazione, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. perì.) lo ha ritenuto indiziato.

Invero, la Corte di appello ha fatto riferimento alla specifica attività delittuosa del proposto, rimarcando il suo rapporto di stretta fiducia con un soggetto di vertice della cosca mafiosa, Giovanni FICARA e il suo ruolo apicale nell'altra associazione appena menzionata, nonché il lasso di tempo nel quale si sono collocate le condotte in discorso (fino all'anno 2015), profilo quest'ultimo peraltro contestato dal ricorso in maniera apodittica.

La Corte di appello, poi, dopo aver dato conto di tali elementi, ha escluso che possano deporre nel senso del difetto dell'attualità della pericolosità sociale del proposto la sua buona condotta carceraria, osservando come essa sia comunque doverosa, né gli attestati relativi alla sua partecipazione ad attività in carcere, negando - come già il Tribunale - che da essa possa trarsi un significativo e radicale mutamento delle scelte di vita.

In tal modo ha disatteso le allegazioni avanzate con il gravame (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01).

Dunque, nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, poiché le argomentazioni spese dalla Corte di appello non sono per nulla avulse dalle risultanze processuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa; di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha denunciato tale vizio.

Nel resto, il ricorso - con le richiamate censure all'impianto argomentativo del provvedimento reso dalla Corte territoriale - ha in realtà allegato «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575/2016, cit.), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto - come esposto - in relazione al decreto in parola.

Non occorre, allora, immorare oltre su tale ordine di censure.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del dei ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 4 dicembre 2020 (dep. il 26 marzo 2021) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento del 10 luglio 2019, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a Terenzio MINNITI la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, sia in quanto indiziato di appartenere a un'associazione prevista dall'art. 416-bis cod. pen., di reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del delitto di cui all'art. 12-quinquíes, comma 1, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; sia in quanto soggetto che - per la condotta ed il tenore di vita - deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), d. Igs. 159 del 2011). 2. Nell'interesse del MINNITI è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, denunciando la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in particolare poiché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e perciò inesistente in relazione all'attualità della pericolosità sociale del proposto. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e perché ha dedotto un vizio che non pctiatopa essere ritualmente prospettato. 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). 2. La difesa ha assunto che sotto il profilo dell'attualità della pericolosità sociale del MINNITI la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione del Tribunale sul punto: - nel presupposto che il proposto sarebbe stato ritenuto intraneo a un sodalizio mafioso (all'esito di un doppio grado di merito) nonché membro di un'associazione per delinquere con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, e che le condotte a lui ascritte risalirebbero al 2014-2015 e, dunque, non sarebbero eccessivamente remote rispetto all'emissione del decreto di primo grado (il 10 luglio 2019); - ed affermando che tali elementi, indicativi della persistenza della pericolosità sociale del MINNITI, non sarebbero superati dalla sua buona condotta carceraria (tratta dagli attestati esibiti dalla difesa e relativi all'attività da lui svolta durante la detenzione, che invece - secondo il Collegio di appello - non dimostrerebbero un significativo e radicale mutamento delle sue scelte di vita criminali). Tale motivazione sarebbe ictu ocull avulsa dalle risultanze processuali poiché nessuna argomentazione sarebbe stata spesa: - per valutare se il ricorrente al momento della sottoposizione a misura cautelare nel richiamato procedimento penale avesse o meno manifestato un mutamento delle sue condizioni di vita (ritenendo apoditticamente che egli fosse pericoloso sino alla data di emissione del titolo custodiale);- in ordine al buon comportamento carcerario e allo svolgimento di attività lavorativa durante la sottoposizione a misura; - in merito all'assenza di contatti con esponenti della consorteria, tenuto conto che le condotte del MINNITI si collocherebbero nel biennio 2011-2012. Ancora, il decreto impugnato non avrebbe considerato quanto affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 291 del 02/12/2013) in punto di pericolosità sociale nel caso di detenzione in espiazione pena e dalle Sez. Unite di questa Corte (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271511 - 01). Difatti, la Corte di merito avrebbe ritenuto apoditticamente (e senza fornire alcun ancoraggio neppure indiziario) che l'attualità della pericolosità del proposto sia stata accertata sino alla data di emissione del titolo custodiale nei suoi confronti, avuto riguardo alla natura del reato permanente ascritto al MINNITI e senza dare conto del fatto che il ricorrente abbia subito ininterrottamente un periodo di detenzione, dato rilevante su cui la motivazione si sarebbe espressa in termini del tutto elusivi e congetturali; in tal modo, il provvedimento di secondo grado non si sarebbe confrontato con le allegazioni difensive relative a un punto potenzialmente decisivo rispetto all'impianto argomentativo. 3. Il decreto impugnato ha indicato gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto attuale la pericolosità del MINNITI, facendo specifico riferimento (sulla scorta dei dati emersi nei relativi procedimenti penali) all'agire da lui svolto sia nel sodalizio mafioso di cui lo ha ritenuto appartenente (e nell'interesse di esso), sia nell'associazione per delinquere della cui organizzazione, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. perì.) lo ha ritenuto indiziato. Invero, la Corte di appello ha fatto riferimento alla specifica attività delittuosa del proposto, rimarcando il suo rapporto di stretta fiducia con un soggetto di vertice della cosca mafiosa, Giovanni FICARA e il suo ruolo apicale nell'altra associazione appena menzionata, nonché il lasso di tempo nel quale si sono collocate le condotte in discorso (fino all'anno 2015), profilo quest'ultimo peraltro contestato dal ricorso in maniera apodittica. La Corte di appello, poi, dopo aver dato conto di tali elementi, ha escluso che possano deporre nel senso del difetto dell'attualità della pericolosità sociale del proposto la sua buona condotta carceraria, osservando come essa sia comunque doverosa, né gli attestati relativi alla sua partecipazione ad attività in carcere, negando - come già il Tribunale - che da essa possa trarsi un significativo e radicale mutamento delle scelte di vita. In tal modo ha disatteso le allegazioni avanzate con il gravame (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01). Dunque, nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, poiché le argomentazioni spese dalla Corte di appello non sono per nulla avulse dalle risultanze processuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa; di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha denunciato tale vizio. Nel resto, il ricorso - con le richiamate censure all'impianto argomentativo del provvedimento reso dalla Corte territoriale - ha in realtà allegato «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575/2016, cit.), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto - come esposto - in relazione al decreto in parola. Non occorre, allora, immorare oltre su tale ordine di censure. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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