CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 45364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe (corretta in data 17 marzo 2023) il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto i a richiesta in data 29 aprile 2022 della locale Procura della Repubblica e, per l'effetto, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza n.640/2020 del Tribunale di Trapani del 2 ottobre 2020 (confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n.4079/2021 del 12 luglio 2021) e con la sentenza della Cc:irte di appello di Palermo, sezione minori, dell' 8 febbraio 2017 (in parziale riforma di quella del Tribunale per i minorenni di Palermo del 3 maggio 2016). 2. Avverso la predetta ordinanza Vito C:ascio, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della medesima. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comnna 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge avendo il giudice dell'esecuzione - con la correzione del 17 marzo 2023 - revocato anche la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Palermo, sezione minori, dell' 8 febbraio 2017 sebbene di tale beneficio l'organo dell'esecuzione non avesse chiesto la revoca. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge in quanto il Tribunale di Trapani si sarebbe pronunciato sulla richiesta del Pubblico ministero sebbene incompetente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, sono prive di rilievo le censure contenute nel secondo motivo (per sua natura pregiudiziale) relative alla pretesa incompetenza del Tribunale di Trapani atteso che, essendo passata in giudicato per ultima la sentenza n. 640/2020 emessa dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudice 2 dell'esecuzione va individuato proprio nel citato Tribunale ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Deve aggiungersi che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, é riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso Tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi (come nel caso in esame), trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Sez. 1, Sentenza n. 49893 del 09/10/2015, Rv. 265517 - 01). 3. Parimenti infondato è il primo motivo; al riguardo va ricordato che il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio (Sez. 5 - , Sentenza n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430 - 01). Orbene, nel caso in esame, la richiesta dell'organo dell'esecuzione riguardava anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 7 febbraio 2018 della Corte di appello di Palermo sezione minori, sulla quale il Tribunale ha provveduto con la correzione/integrazione del 17 marzo 2023. Per completezza deve poi osservarsi che con il provvedimento del 14 dicembre 2022 il giudice dell'esecuzione aveva statuito unicamente rispetto alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza n.640/2020 del Tribunale di Trapani del 2 ottobre 2020 (confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n.4079/2021 del 12 luglio 2021), senza pronunciarsi rispetto all' altra sentenza oggetto della richiesta del Pubblico ministero. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process